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della Provincia di Venezia 

L’annullamento dell’assegnazione

L’esclusione dalla graduatoria e l’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio sono previsti dall’articolo 31 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 18 del Regolamento in materia di edilizia residenziale pubblica, di seguito riportati.

 

Legge regionale 39/2017, articolo 31 
Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell’assegnazione dell’alloggio.

1. La collocazione in graduatoria in contrasto con le norme vigenti al momento dell’approvazione della stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false comporta l’esclusione dalla graduatoria medesima, nonché l’annullamento dell’eventuale provvedimento di assegnazione dell’alloggio, previo parere della commissione di cui all’articolo 33.

2. Le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazioni false comporta l’obbligo di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

3. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell’alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Regolamento, articolo 18
Procedimento di esclusione dalla graduatoria e annullamento dell’assegnazione

1. Nelle fattispecie di cui all’articolo 31 della legge regionale l’ente proprietario o delegato a seguito di verifica delle cause di esclusione, avvia il procedimento in contraddittorio con l’interessato assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzione scritte e documenti.

2. Decorso detto termine, l’ente richiede il parere della commissione di cui all’articolo 33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta la documentazione relativa all’accertamento e le controdeduzioni dell’interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.

3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all’ente un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.

4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.

5. L’ente provvede all’esclusione dalla graduatoria o all’annullamento dell’assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere obbligatorio, comunicandolo all’interessato con raccomandata.

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