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Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

L’ampliamento del nucleo familiare

L’ampliamento del nucleo familiare che costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto a un eventuale subentro nell’assegnazione dell’alloggio, è disciplinato dall’articolo 14 del Regolamento, che si riporta.

Regolamento, articolo 14 
Disciplina dell’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’assegnazione

1. L’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall’ente proprietario o dall’ente delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte dell’assegnatario.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ente proprietario o l’ente delegato accerta per il nuovo componente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lett. b), c), d) e f) della legge regionale.

3. L’ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge regionale nonché per le seguenti ipotesi:
a) affido di minore;
b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi2 e 36 della legge 76/2016, dell’assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l’alloggio;
c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio.

4. L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto dall’articolo 16 e comporta l’adeguamento del canone sulla base dell’ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare di cui all’articolo 7. A tal fine entro 60 giorni dall’autorizzazione di cui al comma 1, l’assegnatario provvede a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE si applica l’indennità di cui all’articolo 17, comma 12.

5. In caso di diniego all’ampliamento, l’ente proprietario o l’ente gestore intima all’assegnatario il ripristino entro 30 giorni della situazione di regolare conduzione dell’alloggio.

 

Legge 13/2017, articolo 26 
Nucleo familiare.

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

4. L’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.

 

 

Legge regionale 39/2017, articolo 25
Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

1.  (omissis)

2.
I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) (omissis)
b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
e) (omissis);
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. (omissis)

 

Documenti necessari:

  • domanda dell’assegnatario su modulo n.1 (vedi sotto l’allegato 01UT) predisposto dall’ATER

 

Responsabile delle pratiche per la consegna degli alloggi è il @ Servizio utenza.

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