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Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

Il contratto di locazione

Gli alloggi vengono locati dall’ATER secondo quanto previsto dalla legge n. 431/98, con durata e modalità di rinnovo variabili secondo i casi previsti dalla legge stessa e specificati dal contratto di locazione. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere dal contratto comunicandolo all’ATER con un preavviso di almeno sei mesi. La registrazione del contratto verrà fatta a cura dell’ATER. Le spese del contratto e accessorie, e delle eventuali proroghe, nonché la tassa di bollo, sono a carico del conduttore. L’imposta di registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti. In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore, gli saranno addebitate le relative spese.

La successione nel contratto di locazione
La successione nel contratto di locazione va richiesta in caso di decesso del conduttore o a seguito della separazione tra i coniugi. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di fatto o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. Al conduttore che abbia cessato la convivenza succede il convivente quando vi sia prole naturale.

Le variazioni del nucleo familiare
Ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata all’ATER in forma scritta (lettera raccomandata con avviso di ricevimento). Nel caso di ampliamento del nucleo familiare, la comunicazione scritta è sufficiente se l’ampliamento deriva dalle situazioni previste dall’articolo 13 comma 3 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10: figli naturali o adottivi, matrimonio o convivenza more-uxorio, rientro nell’alloggio del coniuge o di un figlio che l’avesse abbandonato da meno di cinque anni, ricongiungimento familiare per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente. Nei casi diversi rispetto a quelli elencati, l’ampliamento dei componenti del nucleo familiare deve essere richiesto per lettera dal conduttore e autorizzato dall’ATER, che terrà conto anche dell’indice di affollamento come previsto dall’articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 10/1996: alloggio di 46 metri quadrati per una persona, di 60 per due persone, di 70 per tre persone, di 85 per quattro persone, di 95 per cinque persone, di oltre 110 metri quadrati per più di cinque persone.

Il cambio dell’alloggio
I conduttori di alloggi che hanno sottoscritto un contratto sulla base della legge n. 431/98 possono chiedere all’ATER di cambiare alloggio. L’inquilino deve motivare la propria richiesta e l’ATER può consentire il cambio, se questo favorisce un più razionale utilizzo del patrimonio immobiliare. Tra i motivi per i quali si può chiedere il cambio dell’alloggio, vi sono i seguenti:

  • ampliamento del nucleo familiare per motivi di assistenza sanitaria;
  • riduzione del nucleo familiare;
  • disagi sociali;
  • presenza nel nucleo familiare di persone disabili (con percentuale di invalidità superiore al 66 per cento) o di persone di età superiore a 65 anni non autosufficienti;
  • cambio del posto di lavoro;
  • altri rilevanti motivi, da specificare e documentare.

La domanda va compilata nell’apposito modulo, da richiedere al Servizio Attività Immobiliari e Autogestioni e Condomini dell’ATER e spedita allo stesso Servizio.

Il cambio dell’alloggio (per assegnatari Erp legge regionale 10/96)
Gli inquilini che abitano in alloggi di esclusiva proprietà dell’ATER di Venezia a loro assegnati sulla base della legge regionale n. 10/96, possono chiedere di cambiare alloggio per trasferirsi in un alloggio con contratto riferito alla legge 431/98 (a canone libero e “calmierato”). Il cambio può essere autorizzato dall’ATER, previa istruttoria. Gli inquilini di età superiore ai 60 anni e abitanti da oltre cinque anni in alloggi di esclusiva proprietà dell’ATER a loro assegnati sulla base della legge regionale n. 10/96 (con canone calcolato in funzione del reddito familiare), possono chiedere di cambiare il proprio contratto di locazione e sottoscriverne uno, per lo stesso alloggio in cui abitano, sulla base della legge 431/98, nei casi di:

  • superamento del limite di reddito per la permanenza in un alloggio di Edilizia residenziale sovvenzionata (per cui, secondo la legge 10/96, si è in “decadenza” e si dovrebbe lasciare l’alloggio);
  • ampliamento del nucleo familiare per motivi di assistenza sanitaria;
  • disagi sociali;
  • presenza nel nucleo familiare di persone disabili.

Responsabile delle pratiche relative al contratto di locazione (successione, variazione del nucleo familiare, cambio contratto o alloggio) è il @ Servizio attività immobiliari e Autogestioni e Condomini.

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