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Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

I requisiti

I requisiti per accedere agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica sono stabiliti dall’articolo 25 della Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, che si riporta.
Merita sottolineare il comma 3 del presente articolo, il quale stabilisce che i requisiti devono permanere per l’intera durata del contratto, prevista (art. 34, comma 1, della legge) in cinque anni, rinnovabili ad ogni scadenza per uguale periodo.
Merita sottolineare inoltre che il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto di locazione a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione (art. 50, comma 3).
Legge regionale 39/2017, articolo 25
Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica
1. La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;
b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP ai sensi dell’articolo 27 della presente legge;
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

 

Legge regionale 39/2017, articolo 27
Situazione economica del nucleo familiare

1. Ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”.
2. Nel regolamento di cui all’ articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i criteri di calcolo degli indicatori di cui al comma 1, apportando all’ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3.Il valore dell’ISEE-ERP ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui all’ articolo 25, comma 2, lettera e), è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente (*) dal responsabile della struttura regionale competente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico aggiornamento del suddetto valore in base all’andamento dei bandi di cui all’ articolo 24, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne prescinde.
4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare, risultanti dall’attestazione ISEE sono verificate utilizzando un valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall’ISTAT, relativo ai consumi medi delle famiglie del Veneto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’ articolo 49, comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al valore di controllo basato sui consumi delle famiglie del Veneto ed il comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di bisogno, si tiene conto del valore di controllo sia ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica che per il calcolo del canone di locazione.

(*) Valore aggiornato per l’anno 2023: euro 22.514,00. (Regione del Veneto, Decreto U.O. Edilizia n 7 del 7 febbraio 2023).

 

Legge regionale 39/2017, articolo 50 (aggiornato da art.25 LR 44/2019)
Disposizioni sull’applicazione della legge.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all’articolo 49 i comuni e le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l’applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Qualora il comune o l’ATER non adempiano entro il termine del comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina per il comune un commissario ad acta; per le ATER si applicano le procedure di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , e successive modificazioni.
3. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del regolamento di cui all’articolo 49, comma 2:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, per i contratti di locazione in essere ne comporta l’automatico adeguamento; per tali contratti il termine di durata del rapporto di locazione previsto dall’articolo 34 decorre da detto adeguamento e si applica il canone determinato ai sensi dell’articolo 36;
b) il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, per i contratti di locazione in essere, comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro il termine previsto per il rilascio dell’alloggio; la risoluzione del contratto determina l’obbligo del rilascio dell’alloggio entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione. Il requisito dell’ISEE-ERP è ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di superamento dell’importo, alla data del 1° luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE. (La parte in corsivo è stata aggiunta dall’art. 25 della LR n. 44/2019). Per ogni mese o frazione di mese di permanenza è dovuta una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2;
c) ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della presente legge;
d) i comuni e le ATER possono utilizzare le graduatorie predisposte ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, purché non scadute da oltre dodici mesi. L’assegnazione degli alloggi ai richiedenti utilmente collocati in tali graduatorie può essere effettuata solo dopo aver verificato in capo al nucleo familiare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 25.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni e le ATER comunicano agli assegnatari con valenza a far data dal termine di cui al medesimo comma 3:
a) nell’ipotesi di cui alla lettera a), l’adeguamento automatico del contratto di locazione ed il relativo canone;
b) nell’ipotesi di cui alla lettera b), la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che i requisiti di cui all’articolo 25 non vengano ripristinati entro il termine di ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell’alloggio.
5. Per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 25 ai fini del presente articolo, gli assegnatari, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentano, qualora non l’abbiano già fatto nel corso dell’anno 2017, la dichiarazione ISEE.
Per informazioni utenza@atervenezia.it
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