Logo Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

Le modifiche alla Legge 39/2017 e al Regolamento attuativo

Modificati la legge n. 39/2017 e il Regolamento n. 4/2018
Nuovi limiti per la permanenza nell’alloggio erp
e nuove disposizioni per il calcolo del canone

 

Venezia, 24 febbraio 2020  –  Le indicazioni degli inquilini, i suggerimenti delle Ater, le verifiche e gli approfondimenti dei Nuclei tecnici di analisi hanno condotto, alla fine dello scorso dicembre, alla modifica di alcuni punti della legge e del regolamento che disciplinano l’edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto concerne i limiti di reddito per l’assegnazione o la permanenza nell’alloggio e i meccanismi di calcolo del canone di locazione.

Vediamo in sintesi quali sono le novità, ricordando che i canoni di locazione saranno ricalcolati con i nuovi criteri dal prossimo marzo, con conguagli retroattivi a partire dal 1° luglio 2019.

Sono stati modificati gli articoli 34 e 50 della legge 39/2017, che hanno rideterminato le regole per la permanenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  • Nella nuova formulazione, per gli inquilini che hanno ottenuto l’alloggio nel passato, sulla base della vecchia legge n. 10/1996, il limite di reddito Isee/erp del nucleo familiare per permanere nell’alloggio passa da 20 a 35 mila euro.
  • Non vi è limite di reddito per la permanenza nell’alloggio erp per i nuclei familiari che, alla data del 1° luglio 2019, comprendessero una persona di oltre 65 anni di età o una persona con disabilità grave o non autosufficienza, risultanti da certificazione Isee.
  • Per gli inquilini che hanno ottenuto l’alloggio sulla base della nuova legge n. 39/2017 il limite di reddito Isee/erp del nucleo familiare per permanere nell’alloggio passa da 20 a 26 mila euro.

E’ stato inoltre modificato l’articolo 7 del regolamento n. 4/2018. Attraverso la rimodulazione di alcuni parametri, la variazione della tabella “Valori calcolo canone” (per quanto concerne le percentuali da applicare all’equocanone o all’Ise-erp in funzione dell’Isee-erp), e altre specifiche disposizioni di attuazione contenute in una deliberazione della Giunta regionale (n. 1919/2019), si sono affinati i criteri per la determinazione del canone di locazione.

  • Viene tarato diversamente il meccanismo del calcolo dell’Isee per i casi di discrepanza tra valori Isee e situazioni di difficoltà familiare.
  • Viene prevista la riduzione del dieci per cento del canone in caso di applicazione del canone “forzato” al parametro massimo dell’Omi (Osservatorio del mercato mobiliare dell’Agenzia delle entrate).
  • Se l’Ente gestore applica l’Iva sul canone di locazione, questa deve essere compresa nel canone stesso, non aggiunta.
  • In caso di redditi fino a 15 mila euro e risparmi fino a 50 mila, per i primi cinque anni la franchigia massima viene rideterminata in 20 mila euro con ricalcolo dell’indicatore Isee.
  • Qualora la famiglia assegnataria possegga un immobile “di fatto non fruibile e/o non alienabile” può chiedere che il caso sia esaminato e valutato da un “Nucleo tecnico di analisi” con, eventualmente, la rideterminazione del canone di locazione.
  • Nel caso che nuclei familiari composti da poche persone occupino alloggi di grandi dimensioni (oltre il 50 per cento in più rispetto alle dimensioni previste dall’art.10 del Regolamento regionale n. 4/208) il canone di locazione può essere ridotto per il tempo necessario all’Ente gestore di trovare un alloggio di dimensioni adeguate. Qualora l’assegnatario non accetti la mobilità in un alloggio di dimensioni adeguate, potrà mantenere l’alloggio in assegnazione con il relativo canone.
  • Se vi sono significativi incrementi del canone di locazione rispetto a quello calcolato sulla base della vecchia legge (n. 10/1996) ai nuclei assegnatari con reddito inferiore a 15 mila euro (moltiplicati per il corrispondente valore della “scala di equivalenza”), gli incrementi possono essere graduati a partire dal cinquanta per cento del canone il primo anno, fino a raggiungere il cento per cento in tre anni.
  • Qualora il nucleo familiare comprenda un componente con più di 75 anni e abbia un Isee-erp fino a 6 mila euro, e non vi sia morosità neppure condominiale, si applica il canone minimo di 40 euro fino al primo rinnovo del contratto.
  • Nella determinazione dei valori Omi (Osservatorio del mercato mobiliare dell’Agenzia delle entrate) medi comunali, si applicano le casistiche “scadente” e “normale” anziché ai quelle “normale” e “ottimo”, con conseguente diminuzione dei relativi valori.

Riferimenti normativi 

  • L’edilizia residenziale pubblica è regolata dalla legge regionale n. 39/2017, pubblicata nel Bur n. 104/2017, e dal regolamento regionale n. 4/2018, pubblicato nel Bur n. 82 /2018.
  • La legge n. 39/2017 è stata modificata, negli articoli 34 e 50, dall’articolo 25 della legge regionale n. 44/2019 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) pubblicata nel Bur n. 137/2019.
  • Il regolamento n. 4/2018 è stato modificato, nell’articolo 7 e nella tabella 1, dal regolamento regionale n. 4/2019, pubblicato nel Bur n. 146/2019.
  • Specifiche disposizioni di attuazione dell’articolo 7 del regolamento sono contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1919/2019, pubblicata nel Bur n. 146/2019.

I testi delle norme, aggiornati, sono disponibili nel sito della Regione del Veneto (collegamenti con Legge Regolamento). Sono disponibili inoltre in questo sito (pagina iniziale, “Urp e normativa” ) e nella sezione “Inquilini – informazione”, quindi “Inquilini di edilizia residenziale pubblica” poi “Canone e bolletta”.

Top