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della Provincia di Venezia 

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REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI NON SOGGETTI

ALLA LEGGE REGIONALE n. 10/1996

 

Approvato con deliberazione C.d.A. n. 28 in data 09/02/2005, modificato con deliberazione C.d.A. n. 91 in data 07/04/2005 a seguito di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi dalla Giunta Regionale del Veneto con nota del 14/03/2005 – prot. n. 182992/41.03, esecutivo dal 10/05/2005, a seguito di decorso del termine di cui ai commi 5 e 7, art. 4 della Legge Regionale n. 53/1993, modificato con deliberazione C.d.A. n. 121 in data 21/05/2007 ed esecutivo – con modifiche – a seguito del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 19/06/2007.

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI NON SOGGETTI ALLA

LEGGE REGIONALE n.10/96

 Art. 1

  1. Il presente regolamento, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, lettera a), n. 2) dello Statuto, disciplina la locazione di alloggi realizzati o recuperati dall’ATER:
    1. con programmi di edilizia agevolata – convenzionata;
    2. con l’utilizzo di risorse proprie per l’attuazione di piani di investimento finalizzati all’ampliamento dell’offerta di alloggi da locare a prezzi concorrenziali.
  2. Il presente regolamento si applica, altresì, alle locazioni degli alloggi facenti parte del patrimonio proprio dell’ATER, tra cui quelli acquisiti a titolo di donazione, eredità o costituenti l’originaria dotazione dello IACP di Venezia.

Art. 2

  1. Le locazioni di cui all’articolo 1 vengono stipulate secondo criteri di economicità tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul mercato.
  2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, i canoni sono determinati dal Direttore dell’ATER con le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del mercato delle locazioni abitative, nel rispetto di eventuali convenzioni stipulate con Comuni ed altri enti pubblici e di atti unilaterali produttivi di effetti favorevoli all’ATER. Nella determinazione dei canoni è fatta inoltre salva l’applicazione di disposizioni introdotte da provvedimenti di finanziamento degli alloggi da locare.
  3. Relativamente agli alloggi siti in Comuni per i quali non sia stato definito un accordo in sede locale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della determinazione del canone il Direttore dell’ATER applica l’accordo vigente nel più vicino Comune di analoga dimensione demografica.
  4. Al fine di conseguire effetti calmieratori e perequativi e la ottimale valorizzazione del patrimonio aziendale, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i canoni possono essere fissati anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, ove lo richiedano le condizioni del mercato delle locazioni abitative.
  5. abrogato con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto del 19/06/2007.

Art. 3

  1. Salvo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20 commi 3 e 4, i locatari sono individuati in base ad apposite graduatorie definite a seguito di pubbliche selezioni, con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 4

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER, dopo aver verificato la disponibilità di alloggi da locare, indice una selezione mediante avviso al pubblico con i seguenti contenuti minimi:
    • l’indicazione degli alloggi da locare, eventualmente suddivisi per zone;
    • l’ambito territoriale cui la procedura selettiva si riferisce;
    • le categorie degli aventi diritto a partecipare;
    • i requisiti di reddito, che gli aspiranti conduttori devono possedere;
    • le condizioni ostative all’assegnazione dell’alloggio;
    • la tipologia del contratto di locazione;
    • il termine e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione, con l’elenco dei documenti da allegare;
    • i titoli di priorità nella formazione della graduatoria;
    • le modalità di formazione della graduatoria e la sua durata.

Art. 5

  1. Non possono ottenere l’assegnazione di un alloggio coloro i quali siano:
    1. assegnatari di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà di un ente previdenziale o pubblico, o assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica soggetto alla L.R. n. 10/1996, salvo quanto disposto dal successivo articolo 19;
    2. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su beni immobili o quote, o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale, qualora il sei per cento del loro valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento dell’ammontare annuo di una pensione minima INPS.
  2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 sono considerate con riferimento ai dichiaranti e ai componenti del nucleo familiare.

Art. 6

  1. L’avviso al pubblico di cui all’art. 4 è affisso, per tutto il periodo della sua validità, all’albo dell’ATER e a quelli dei Comuni ove sono ubicati gli alloggi da locare.
  2. L’avviso è altresì pubblicato sul sito internet dell’ATER e diffuso con altri mezzi di comunicazione al pubblico ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 7

  1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all’articolo 3 costituiscono titoli di priorità le seguenti condizioni:
    1. presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 50% o di persone di età superiore a sessantacinque anni non autosufficienti, risultanti da certificazione degli organi competenti;
    2. presenza di provvedimento esecutivo di sfratto, purchè non intimato per inadempienza contrattuale;
    3. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli fiscalmente a carico;
    4. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno o che contraggano matrimonio prima dell’assegnazione dell’alloggio, ovvero coppie conviventi, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge;
    5. lavoratori posti in mobilità per ragioni di servizio da pubbliche amministrazioni e da datori di lavoro privati;
    6. titolari di un contratto di locazione in corso di validità da almeno dodici mesi con canone di affitto superiore al 30% del reddito imponibile dichiarato in domanda;
    7. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ubicazione degli alloggi da locare.
  2. I requisiti e le condizioni di cui al comma 1 devono essere posseduti dal dichiarante e dai componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio.

Art. 8

  1. Decoroso il termine di scadenza dell’avviso di cui all’articolo 4, il responsabile del procedimento provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti secondo l’ordine derivante dal numero dei titoli di priorità posseduti, con esclusione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti o presentino condizioni ostative alla loro ammissione.

Art. 9

  1. Salvo diverse indicazioni contenute nell’avviso di cui all’articolo 4, i titoli di priorità si considerano equivalenti e cumulabili. A parità di titoli la priorità è assegnata alle domande di soggetti aventi reddito minore. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

Art. 10

  1. Le domande devono essere redatte su moduli appositamente predisposti dall’ATER e spedite, con in allegato fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale nel termine previsto dall’avviso di cui all’articolo 4.
  2. Sono escluse dalla selezione le domande non compilate sugli appositi moduli, quelle non complete di tutti i dati richiesti, quelle non corredate da una fotocopia di un valido documento d’identità e quelle che, in base al timbro dell’ufficio postale, risultino spedite dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’avviso.
  3. Ove gli alloggi proposti in locazione in un Comune siano suddivisi per zona, i richiedenti l’assegnazione indicano nella domanda per quali zone intendono partecipare alla procedura selettiva di assegnazione degli alloggi.

Art. 11

  1. La graduatoria, eventualmente articolata per zone, approvata dal Direttore dell’ATER, è pubblicata mediante affissione all’albo aziendale per la durata di giorni quindici. I partecipanti alla procedura selettiva possono prendere visione dei relativi atti o chiederne copia nei limiti e con le modalità di cui al regolamento dell’ATER di Venezia in materia di accesso.

Art. 12

  1. Il Servizio competente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invita nell’ordine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, entro il termine di validità della medesima, alla scelta dell’alloggio e alla sottoscrizione del contratto di locazione.
  2. I richiedenti che, senza giustificato motivo, non si presentino all’incontro per l’eventuale assegnazione dell’alloggio o non esibiscano la documentazione relativa al possesso dei requisiti e titoli di priorità nei termini previsti dall’ATER, sono considerati rinunciatari e vengono esclusi dalla graduatoria.
  3. E’ altresì considerata rinuncia, con conseguente archiviazione della domanda, la mancata sottoscrizione dell’impegnativa a locare uno degli alloggi proposti.

Art. 13

  1. Gli alloggi che si rendono disponibili entro il termine di validità della graduatoria, sono offerti in locazione – con le modalità di cui al presente regolamento – a coloro che si trovano in essa utilmente collocati.
  2. Sulla base della graduatoria, gli alloggi sono proposti in locazione tenendo conto della composizione del nucleo familiare del richiedente anche in relazione ai parametri di superficie di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10/1996.
  3. La non sottoscrizione dell’impegnativa a locare motivata dalla non adeguatezza dell’alloggio offerto in locazione, non comporta l’esclusione dalla graduatoria.
  4. Le situazioni di non adeguatezza di cui al comma 3 sono accertate e documentate dal Servizio competente in relazione alle seguenti fattispecie:
  • non rispetto dei parametri di superficie di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 10/1996;
  • concorrenti portatori di handicap.

Art. 14

  1. L’assegnatario è tenuto a trasferire la sua residenza nel nuovo alloggio entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione sotto comminatoria di immediata risoluzione del rapporto locatizio.

Art. 15

  1. Qualora le domande pervenute entro il termine previsto dall’avviso non consentano l’assegnazione di tutti gli alloggi, sono prese in considerazione anche le domande pervenute successivamente, purchè pervengano entro il termine di validità della graduatoria.
  2. Le domande di cui al comma 1, che risultino conformi a quanto stabilito dall’avviso di locazione, sono inserite in graduatoria dopo le domande pervenute nei termini secondo l’ordine cronologico di presentazione, considerando i titoli di priorità ai sensi dell’avviso solo in presenza di domande pervenute lo stesso giorno.

Art. 16

  1. In caso di proposte di locazione di alloggi per i quali siano necessari lavori di manutenzione straordinaria, gli assegnatari, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, stipulano con l’ATER apposita convenzione mediante la quale si accollano l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria.
  2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono effettuati direttamente dall’assegnatario con le modalità previste nella convenzione stipulata.
  3. All’assegnatario è riconosciuto il rimborso con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’ATER.
  4. La non sottoscrizione dell’impegnativa a locare o della convenzione per l’esecuzione delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, motivata dall’onerosità dell’intervento, non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Art. 17

  1. I contratti di locazione vengono stipulati dal Direttor dell’ATER in conformità alle norme del presente regolamento, alle disposizioni della legge n. 431/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed ai principi generali in materia di locazioni.

Art. 18

  1. I conduttori che hanno sottoscritto un contratto di locazione ai sensi del presente regolamento possono chiedere di cambiare alloggio.
  2. Il cambio è autorizzato dalla Direzione aziendale quando è motivato da:
    • ampliamento o riduzione del nucleo familiare;
    • presenza nel nucleo familiare di persone che necessitino di assistenza domiciliare domestica e/o sanitaria;
    • cambio del posto di lavoro;
    • presenza, all’interno del nucleo familiare, di persone di età superiore ai 65 anni non autosufficienti, di portatori di handicap o di gravi problemi di disagio personale o sociale, adeguatamente documentato;
    • favorisce un più razionale e/o conveniente utilizzo del patrimonio immobiliare.
  3. E’ consentito il cambio di alloggio anche per inquilini ATER provenienti da altre province.

Art. 19

  1. Possono, altresì, essere ammessi, su richiesta a stipulare un contratto di cui all’art. 17, in deroga ad eventuali graduatorie, anche gli assegnatari di alloggi assegnati con contratto disciplinato dalla L.R, n. 10/1996, che superino il limite di reddito fissato per la permanenza nell’edilizia residenziale sovvenzionata o che manifestino altre esigenze di mobilità, quando ciò favorisce un più razionale e/o conveniente utilizzo del patrimonio immobiliare.

Art. 20.

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER, con motivato provvedimento in relazione ad esigenze di particolari categorie, quali: anziani, studenti, forze dell’ordine, lavoratori dipendenti non residenti, immigrati extra comunitari, indice specifiche, pubbliche selezioni finalizzate alla assegnazione di alloggi destinati a tali soggetti.
  2. Quanto alla determinazione del canone di locazione, formazione e pubblicazione dell’avviso di selezione, scelta dei locatari di cui al comma 1, formazione delle graduatorie, assegnazione degli alloggi e stipula dei relativi contratti, si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.
  3. Ove ricorrano speciali esigenze, connesse a condizioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare o per provvedere a favore di particolari categorie sociali, il Consiglio di Amministrazione dell’ATER, con motivato provvedimento, può provvedere all’assegnazione di alloggi non soggetti alla L.R. n. 10/96 anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla determinazione dei canoni e alle graduatorie esistenti.
  4. Gli alloggi di cui al presente regolamento – anche in deroga alle vigenti graduatorie – possono essere messi – previa stipula di apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione –  temporaneamente a disposizione dei Comuni per far fronte ad esigenze di emergenza abitativa. I relativi canoni di locazione sono stabiliti in conformità al presente regolamento.
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