home


Contratto di locazione

Proseguiamo la pubblicazione di alcune note di spiegazione e commento sul contratto di locazione. Dopo aver approfondito gli articoli 2 e 3, è la volta dell’articolo 4.

Art. 4 - Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, l’Assegnatario dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Lit. /Euro pari a tre mensilità del canone soggettivo calcolato ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 10/96, che sarà restituito al termine del contratto di locazione. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, l’Azienda, al termine della locazione, è espressamente autorizzata a ritenere all’atto della restituzione dell’alloggio:

  • l’ammontare di ogni eventuale credito nei confronti dell’Assegnatario;
  • l’ammontare dei danni apportati dall’Assegnatario all’alloggio, al fabbricato ed alle pertinenze per propria colpa, incuria od altro.

Dette trattenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all’Assegnatario o delle maggiori spese che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare all’Azienda. L’assegnatario non potrà mai scontare alcuna mensilità di canone dalla cauzione, così anticipata.
L’Assegnatario è tenuto inoltre a rimborsare all’Azienda i costi diretti e indiretti dei servizi erogati fino alla costituzione dell’Autogestione di cui all’art. 23 della L.R. n. 10/96, nonché tutte le spese per gli oneri ed i servizi accessori secondo le modalità fissate dall’Azienda stessa. Per nessuna ragione l’Assegnatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone e delle spese per servizi ed oneri accessori.

Commento

Alla firma del contratto, l’inquilino è tenuto a versare all’Ater un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione.
Si tratta di una misura precauzionale prevista dalla legge e adottata da tutti coloro – sia privati cittadini, sia società o enti pubblici – che danno in affitto un immobile. Serve a tutelare il proprietario per eventuali danni o inadempimenti contrattuali.
Quando l’inquilino lascia l’alloggio, la somma versata come deposito cauzionale gli viene restituita, decurtata dalle eventuali pendenze economiche da saldare.
Tali pendenze possono essere di due tipi: crediti verso l’Ater o danni. Tra i crediti si possono ricordare il mancato pagamento del canone d’affitto, delle spese accessorie, delle spese condominiali, di addebiti per lavori, della quota spettante di registrazione del contratto e di altri oneri o spese che l’inquilino sa di dovere all’Ater, perché specificamente indicate nella bolletta.
La cauzione può concorrere anche all’eventuale rimborso dovuto dall’inquilino all’azienda per i costi dei servizi erogati fino alla costituzione dell’autogestione.
L’Ater può trattenere la cauzione, al momento della restituzione dell’alloggio, nel caso che l’assegnatario abbia provocato danni all’alloggio, al fabbricato e alle pertinenze (giardino, cortile, garage), per propria colpa o per incuria o per altro motivo. La trattenuta della cauzione non estingue un eventuale maggiore obbligo dell’inquilino, che sarà tenuto a rimborsare all’Azienda l’intero ammontare del danno arrecato.
L’inquilino non può pensare di pagare l’affitto, o i servizi, o gli oneri accessori, con i soldi della cauzione, e neppure ritardare il pagamento dell’affitto ritenendolo “coperto” dalla cauzione: dovrà pagare regolarmente la bolletta e ottenere il rimborso della cauzione al momento del rilascio dell’alloggio.
Il deposito cauzionale non è fruttifero: all’inquilino cioè non spettano interessi bancari per la somma depositata.