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Contratto di locazione
Proseguiamo la pubblicazione di alcune note di spiegazione e commento sul contratto di locazione. Dopo aver approfondito gli articoli 2 e 3, è la volta dellarticolo 4.
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Art. 4 - Obblighi conseguenti alla locazione
A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, lAssegnatario dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Lit. /Euro pari a tre mensilità del canone soggettivo calcolato ai sensi dellart. 18 della L.R. n. 10/96, che sarà restituito al termine del contratto di locazione. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, lAzienda, al termine della locazione, è espressamente autorizzata a ritenere allatto della restituzione dellalloggio:
- lammontare di ogni eventuale credito nei confronti dellAssegnatario;
- lammontare dei danni apportati dallAssegnatario allalloggio, al fabbricato ed alle pertinenze per propria colpa, incuria od altro.
Dette trattenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti allAssegnatario o delle maggiori spese che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare allAzienda. Lassegnatario non potrà mai scontare alcuna mensilità di canone dalla cauzione, così anticipata.
LAssegnatario è tenuto inoltre a rimborsare allAzienda i costi diretti e indiretti dei servizi erogati fino alla costituzione dellAutogestione di cui allart. 23 della L.R. n. 10/96, nonché tutte le spese per gli oneri ed i servizi accessori secondo le modalità fissate dallAzienda stessa. Per nessuna ragione lAssegnatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone e delle spese per servizi ed oneri accessori.
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Commento
Alla firma del contratto, linquilino è tenuto a versare allAter un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione.
Si tratta di una misura precauzionale prevista dalla legge e adottata da tutti coloro sia privati cittadini, sia società o enti pubblici che danno in affitto un immobile. Serve a tutelare il proprietario per eventuali danni o inadempimenti contrattuali.
Quando linquilino lascia lalloggio, la somma versata come deposito cauzionale gli viene restituita, decurtata dalle eventuali pendenze economiche da saldare.
Tali pendenze possono essere di due tipi: crediti verso lAter o danni. Tra i crediti si possono ricordare il mancato pagamento del canone daffitto, delle spese accessorie, delle spese condominiali, di addebiti per lavori, della quota spettante di registrazione del contratto e di altri oneri o spese che linquilino sa di dovere allAter, perché specificamente indicate nella bolletta.
La cauzione può concorrere anche alleventuale rimborso dovuto dallinquilino allazienda per i costi dei servizi erogati fino alla costituzione dellautogestione.
LAter può trattenere la cauzione, al momento della restituzione dellalloggio, nel caso che lassegnatario abbia provocato danni allalloggio, al fabbricato e alle pertinenze (giardino, cortile, garage), per propria colpa o per incuria o per altro motivo. La trattenuta della cauzione non estingue un eventuale maggiore obbligo dellinquilino, che sarà tenuto a rimborsare allAzienda lintero ammontare del danno arrecato.
Linquilino non può pensare di pagare laffitto, o i servizi, o gli oneri accessori, con i soldi della cauzione, e neppure ritardare il pagamento dellaffitto ritenendolo coperto dalla cauzione: dovrà pagare regolarmente la bolletta e ottenere il rimborso della cauzione al momento del rilascio dellalloggio.
Il deposito cauzionale non è fruttifero: allinquilino cioè non spettano interessi bancari per la somma depositata.

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