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Mancata presentazione della dichiarazione reddituale in caso di disoccupazione o grave malattia
I criteri applicativi per il ricalcolo del canone
La legge regionale n. 10/1996, che regola ledilizia residenziale pubblica, obbliga gli assegnatari a presentare ogni anno la dichiarazione reddituale. Sulla base di tale dichiarazione, lAter calcola il canone di locazione e verifica la sussistenza di alcuni requisiti necessari allassegnazione degli alloggi.
Se linquilino non presenta la dichiarazione, lAter invia un sollecito. Se entro novanta giorni non perviene alcuna documentazione, si avvia la decadenza e si applica il canone massimo, maggiorato del 150 per cento.
La legge prevede anche leventualità che per linquilino sia impossibile, in un certo periodo, presentare la dichiarazione, e che lAter possa accettare una dichiarazione in ritardo e ricalcolare il canone, abbassandolo, dopo aver applicato quello massimo, maggiorato.
Le condizioni affinché il canone possa essere ricalcolato sono che linquilino non abbia presentato la dichiarazione in tempo a causa di disoccupazione o di grave malattia (art. 20 comma 4bis e art. 22 comma 3).
Ma come certificare tali condizioni? Come valutarne la rilevanza, cioè leffettivo impedimento a presentare la dichiarazione, dovuto a tali condizioni? Quali criteri applicativi adottare nei casi di omessa presentazione della documentazione reddituale e di richiesta di ricalcolo dal canone?
La questione è stata oggetto di una Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato dirigenti e tecnici dellAter e del Comune di Venezia. I risultati dellincontro sono stati quindi fatti propri dallAter e resi validi per tutti gli assegnatari con una deliberazione del Consiglio di amministrazione, che fa chiarezza sulla materia e rende uniformi i criteri di decisione.
La prova delle condizioni previste dalla legge
La deliberazione stabilisce che per ottenere il ricalcolo del canone in caso di omessa presentazione della documentazione reddituale, la prova delle condizioni previste dalla legge (cioè della disoccupazione o della grave malattia) può essere fornita sia attraverso certificazioni dirette sia attraverso dichiarazioni degli uffici comunali, nei casi socialmente rilevanti seguiti dagli uffici stessi.
Lo stato di disoccupazione è rilevante qualora riguardi lassegnatario o il coniuge. Nel caso dei figli, lo diventa se i competenti uffici comunali possono accertare che proprio i figli sopportano lonere del sostentamento del nucleo familiare.
In ogni caso, la disoccupazione costituisce un impedimento alla presentazione della documentazione reddituale solo nei casi in cui il reddito del nucleo familiare collochi lassegnatario nellarea di protezione o nella fascia B1 dellarea sociale, secondo quanto previsto dallart. 18 della legge regionale 10/96.
Lo stato di malattia, per essere rilevante, deve riguardare lassegnatario o il coniuge e determinare grave impedimento. Non è rilevante la malattia dei figli, a meno che i competenti uffici comunali accertino che proprio dai figli deriva il sostentamento della famiglia.
Regole finalmente chiare che evitano possibili disomogeneità nei comportamenti e potenziali controversie con gli assegnatari.
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