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Gli alloggi dello Stato: 2.755 passeranno ai Comuni, 243 all’ ATER

In Italia, lo Stato possiede numerosi alloggi destinati alla locazione secondo le leggi che regolano l’edilizia residenziale pubblica.
Nel 1997, la legge n.449 (la cosiddetta “legge finanziaria”) ha stabilito di concedere ai comuni nel cui territorio sono situati alloggi dello Stato, la possibilità di acquisirne a titolo gratuito la proprietà. Nella provincia di Venezia, gli alloggi dello Stato in gestione all’Ater sono complessivamente 2998 (dati aggiornati al 30 giugno 2001, vedi tabella pagina seguente). Per 2755 di questi i Comuni hanno chiesto allo Stato il trasferimento della proprietà. Per gli altri 243 i Comuni hanno rinunciato alla richiesta.
La legge 388/2000 stabilisce che qualora i comuni non richiedano di acquisire la proprietà degli alloggi dello Stato, tale facoltà passi alle Ater, sempre a titolo gratuito.
L’Ater ha quindi chiesto di acquisire la proprietà dei 243 alloggi dello Stato situati nei Comuni che hanno rinunciato al diritto di acquisizione. Il trasferimento di proprietà dallo Stato ai Comuni e alle Ater è indiscutibile se gli alloggi sono stati costruiti in base a leggi speciali, mentre è oggetto di interpretazione se gli alloggi sono stati costruiti in base a leggi ordinarie sull’edilizia residenziale pubblica. Una tesi esclude infatti questi ultimi alloggi, che pertanto rimarrebbero di proprietà dello Stato.
Si deve ricordare che gli alloggi costruiti dallo Stato dopo l’entrata in vigore della legge n.865/71 sono di proprietà dell’Ater, e non possono quindi essere trasferiti ai Comuni (nella provincia di Venezia, si tratta complessivamente di 184 alloggi).
Gli alloggi costruiti ai sensi della legge n.1676/60 (alloggi per lavoratori agricoli dipendenti – ABILAG) e n.137/52 e successive (a favore dei profughi), potrebbero passare direttamente dallo Stato agli inquilini.
Gli alloggi divenuti di proprietà dei Comuni possono essere ceduti agli inquilini sulla base dei piani di vendita precedenti o nel rispetto e con le procedure previste dalla Legge Regionale n.11/01, sulla base delle decisioni comunali.
Gli interventi di natura straordinaria sugli immobili, che comprendono il restauro, le ristrutturazioni, le manutenzioni, sono di competenza del proprietario, individuato per 243 alloggi nell’Ater e per 2755 nello Stato o nei Comuni. La gestione ordinaria resta ancora in capo all’Ater.
L’Ater ha comunque deliberato, in caso di rinuncia da parte dei Comuni, di essere interessata all’acquisizione della proprietà degli alloggi dello Stato e a farsi carico di tutti gli oneri conseguenti e di essere disponibile – su richiesta dei Comuni e con oneri a loro carico – di eseguire anche i lavori straordinari su alloggi non di proprietà dell’Ater.


Alloggi Stato in amministrazione ATER
alla data 30/6/2001
Trasferimento proprietà alloggi Stato
attuazione art. 2 L. 499/97 ed art. 46 L. 388/00
Alloggi dello Stato che passano in proprietà ATER per rinuncia dei Comuni Alloggi dello Stato che passano in proprietà ai Comuni
Comuni n° alloggi n° alloggi n° alloggi
Annone Veneto


Campagna Lupìa 4 4
Campolongo Maggiore 28
28
Camponogara


Caorle 114
114
Cavallino-Treporti 28
28
Cavarzere 442
442
Ceggia 34
34
Chioggia
172
172
Cinto Caomaggiore


Cona 69
69
Concordia Sagittaria 24
24
Dolo 36
36
Eraclea 137
137
Fiesso d'Artico


Fossalta di Piave 55
55
Fossalta di Portogruaro 2
2
Fossò 2 2
Gruaro


Jesolo 48
48
Marcon 10
10
Martellago 4
4
Meolo 44
44
Mira 42 42
Mirano


Musile di Piave 114
114
Noale


Noventa di Piave 64
64
Pianiga 3 3
Portogruaro 93
93
Pramaggiore


Quarto d'Altino 59
59
Salzano


S.Donà di Piave 301
301
S.Michele al Tagliamento 111
111
S.Maria di Sala


Santo Stino di Livenza 65
65
Scorzè 12
12
Spinea


Stra


Teglio Veneto


Torre di Mosto 43
43
Venezia 818
818
Vigonovo 20 20
TOTALE 2.755 243 2.927

Cosa dicono le leggi

Legge 27 dicembre 1997 n.449, articolo 2:
Trasferimento di alloggi ai comuni

  1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei Comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
  2. È fatto salvo il diritto maturato dall’assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 46:
Trasferimento in proprietà di alloggi

  1. I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
  3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
  4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.