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TITOLO I 1. LAzienda territoriale per lEdilizia Residenziale della Provincia di Venezia, di seguito denominata Azienda, si dà il presente Statuto in attuazione della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, di seguito indicata come legge istitutiva. 2. Lo Statuto è approvato col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio di amministrazione; con la stessa maggioranza possono essere apportate successive modifiche o integrazioni. 1. In armonia con quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 5 della legge istitutiva, lAzienda è lEnte di istituzione regionale per il conseguimento dei fini di interesse pubblico nel campo delledilizia residenziale relativamente al territorio della provincia di Venezia. 2. A tale scopo lAzienda, dotata di personalità giuridica propria e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, è Ente economico, in quanto atto ad operare sul libero mercato con criteri di economicità concorrenziale, ed Ente pubblico, in quanto istituzionalmente indirizzato sia ad assistere gli Enti pubblici nella realizzazione delle loro attività urbanistiche ed edilizie, sia ad agire con effetti perequativi sul mercato immobiliare, sia a facilitare laccesso alla casa mediante le forme delledilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata. 3. Nel perseguimento dei propri compiti lAzienda assume tutti gli atti, anche di natura finanziaria, strumentali agli obiettivi istituzionali, escludendo comunque ogni intento o azione di natura o con finalità speculative. 4. Corrispondentemente, anche con riferimento al riscontro circa ladeguatezza della sua azione rispetto ai fini istituzionali, lAzienda è sottoposta a vigilanza regionale secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dallarticolo 17 della legge istitutiva. 5. Nellimpostazione e nello svolgimento della propria attività lAzienda ha come riferimento la Regione, la Provincia e i Comuni. Art. 3 - Ambito istituzionale 1. LAzienda esercita le attività previste dallart. 5 della legge istitutiva, operando principalmente nei seguenti settori:
2. lAzienda, per la realizzazione degli obiettivi indicati, agisce mediante la definizione di progetti e programmi e la successiva verifica dei risultati economico funzionali. Art. 4 - Rapporti con altri Enti 1. lAzienda può stabilire rapporti di collaborazione con le altre Aziende Territoriali per ledilizia residenziale del Veneto, nonché con gli Enti ed organismi operanti nel settore, in vista della qualificazione della propria organizzazione sotto il profilo della responsabilità e dellefficienza e al fine di conseguire obiettivi e programmi comuni nellambito delle rispettive finalità statutarie. 2. In ordine a tali scopi lAzienda partecipa anche a forme associative nel rispetto della legge istitutiva. Art. 5 - Sede 1. lAzienda ha Sede in Venezia, Dorsoduro - Fondamenta del Magazen, n. 3507.
Art. 6 - Qualificazione funzionale degli Organi 1. Allinterno dellAzienda gli Organi indicati dalla legge regionale istitutiva svolgono le seguenti funzioni:
CAPO I Art. 7 - Consiglio di Amministrazione 1. La composizione, la costituzione e la durata in carica del Consiglio di amministrazione sono disciplinate allarticolo 8 della legge istitutiva. Alle sue sedute, nellesercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva e dallo Statuto, partecipa il Direttore ed assistono i Revisori dei conti. 2. Il Consiglio di amministrazione, in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno una volta al mese di propria iniziativa o, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno due consiglieri o il Collegio dei revisori dei conti. 3. Lavviso di convocazione deve indicare il giorno, lora e il luogo della convocazione per ogni giornata di seduta, nonché lelenco degli argomenti iscritti allordine del giorno. 4. Lavviso deve essere inviato alla residenza anagrafica dei consiglieri o al diverso indirizzo comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, lavviso è inviato o possono essere aggiunti nuovi argomenti allordine del giorno almeno 24 ore prima della seduta; nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non tempestivamente comunicati, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti e il loro accordo unanime alla trattazione. 5. Lavviso di convocazione è spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e può esserlo anche con altri mezzi di comunicazione, purché ne sia garantita la ricezione. 6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti allordine del giorno. 7. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti del Consiglio e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente. 8. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate, riportando altresì i nomi dei componenti che hanno espresso voto contrario o di astensione, nonché il parere di legittimità del Direttore di cui allarticolo 14. 9. Ciascun componente ha diritto di far risultare dal verbale i motivi del proprio voto. 10. Funge da Segretario un dipendente scelto dal Consiglio di amministrazione; in assenza, il componente del Consiglio di amministrazione più giovane detà. 11. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 12. Lo Statuto, i regolamenti e ogni altra deliberazione del C.d.A. vengono pubblicati mediante inserimento in apposita raccolta tenuta presso gli uffici dellATER e mediante affissione per dieci giorni ad un albo esposto nella sede dellATER stessa. Lo Statuto ed i Regolamenti debbono essere affissi per estratto integrale e le altre delibere mediante estratto indicante il numero, la data e loggetto del provvedimento. Art. 8 - Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente è nominato, a norma dellarticolo 8 della legge istitutiva, dalla Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione; può essere revocato o dichiarato decaduto dalla Giunta regionale quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e dal presente Statuto. 2. In caso di dimissioni , lamministratore deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti; le stesse vanno trasmesse alla Regione ed allEnte che ha proceduto alla nomina e alleventuale designazione. 3. Comma annullato con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 25/06/2004. 4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno con voto segreto. Art. 9 - Direttore 1. Il Direttore è nominato dal Presidente su delibera del Consiglio di amministrazione adottata col voto favorevole di almeno tre componenti, scegliendolo tra i dirigenti pubblici e privati, aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) dellarticolo 11 della legge istitutiva. 2. lincarico è a tempo determinato, decorre dalla data di nomina ed ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione. E rinnovabile e, prima della scadenza, può essere revocato - con delibera motivata del Consiglio di amministrazione adottata col voto favorevole di almeno tre consiglieri - per giusta causa o per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dellAzienda ai sensi dellarticolo 19, nel rispetto delle garanzie e modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria. 3. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato a norma dellarticolo 25, con specifico riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi e ai contratti integrativi di settore, aziendali e individuali. 4. Il contratto individuale di impiego è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti 1. La composizione, la costituzione e la durata in carica del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dallart. 12 della legge istitutiva. 2. I componenti supplenti subentrano nellesercizio delle funzioni di revisore contabile solo in assenza dei membri effettivi. 3. Ai revisori dei conti è assicurato laccesso ai documenti dellAzienda inerenti lesercizio delle proprie funzioni e possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento agli accertamenti di propria competenza. 4. Per quanto non previsto dalla legge istitutiva e dal presente Statuto, il controllo sullATER viene esercitato dal Collegio dei revisori dei conti applicando la disciplina prevista dai paragrafi 3 e 4 della sezione 6 bis, del Capo V del Titolo V, del libro V, artt. da 2397 a 2409 septies, del Codice Civile in quanto compatibile, nonché le norme del regolamento di contabilità. Art. 11 - Comitato tecnico 1. La composizione, la nomina, la durata in carica e il funzionamento del Comitato tecnico sono disciplinati dallarticolo 13 della legge istitutiva. CAPO II Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è lOrgano fondamentale dellAzienda sul piano istituzionale, organizzativo, programmatorio e funzionale e ad esso compete ladozione di tutti gli atti che individuano le azioni per conseguire i fini istituzionali dellEnte ed i mezzi economici e finanziari per farvi fronte. 2. In relazione a tali funzioni, esso delibera:
3. Il Consiglio di amministrazione compie ogni altro atto che sia estrinsecazione del suo potere di indirizzo, di programmazione e di organizzazione istituzionale allinterno delle finalità generali dellAzienda definite allarticolo 2 come articolate nei settori organici individuati allarticolo 3. Art. 13 - Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente è lOrgano che rappresenta legalmente lAzienda, ne sovrintende il funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 2. Nella veste di legale rappresentante:
3. Nellesercizio delle funzioni di sovraintendenza e vigilanza il Presidente agisce - sia con attività di indirizzo sia con attività di vigilanza - quale Organo di coordinamento fra la sfera di competenza del Consiglio di amministrazione e la sfera di competenza del Direttore. 4. Attengono allattività di indirizzo:
5. Attengono allattività di vigilanza:
6. In caso di urgenza, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che vanno sottoposti a ratifica dello stesso Organo, a pena di decadenza, nella prima seduta immediatamente successiva. 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento di ambedue, svolge le funzioni di Presidente il componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età. Art. 14 - Direttore 1. Il Direttore, in qualità di Organo di amministrazione attiva, è funzionalmente sottoposto al Presidente e gerarchicamente preposto allorganizzazione dellAzienda. 2. Nellambito degli obiettivi fissati e degli indirizzi ricevuti, il Direttore:
3. Il Direttore, in qualità di Organo consultivo:
4. Il Direttore, in qualità di organo certificativo, autentica le copie degli atti del Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni altro atto emesso dallATER, potendo delegare lesercizio di tali funzioni al segretario del Consiglio di amministrazione e/o ad altri funzionari. 5. In caso di assenza, il Direttore è sostituito dal Dirigente nominato, anche in via generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore; in mancanza è sostituito dal Dirigente più anziano di nomina. Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è lOrgano interno dellAzienda, che assicura il controllo contabile ai sensi dellart. 2409-bis comma 3 del Codice Civile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Collegio deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, losservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi. 3. Ogni anno il Collegio accompagna il conto consuntivo con la relazione che attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio - ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti - ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 4. Il Collegio ha altresì lobbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dellAzienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di Statuto. Art. 16 - Comitato Tecnico 1. Il Comitato tecnico è lOrgano di consulenza tecnica e amministrativa dellAzienda, istituito e disciplinato dallart. 13 della legge istitutiva. 2. Esso:
Art. 17 - Funzionamento complessivo 1. Nel quadro della ripartizione organica prevista dai precedenti articoli, il conseguimento dei fini istituzionali dellAzienda è il risultato delle scelte operate dal Consiglio di amministrazione e della conseguente attività di esecuzione e di gestione esercitata dal Direttore e dalla struttura organizzativa, nellambito delle direttive del Presidente. 2. Il Consiglio di amministrazione, di norma, adotta le sue decisioni secondo le forme e per gli effetti del diritto pubblico; i rapporti giuridici con i terzi e i rapporti di lavoro con i dipendenti si svolgono mediante atti adottati nelle forme e per gli effetti del diritto privato, facendo salvi i procedimenti di natura pubblica stabiliti dalla legge e gli altri espressamente previsti dal regolamento di contabilità. 3. La struttura è gerarchicamente subordinata al Direttore, il quale, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, agisce mediante ordini, avocazione di atti, nonché attraverso ladozione di tutti i provvedimenti relativi al rapporto di lavoro del personale. CAPO III Art. 18 - Incompatibilità 1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia, non possono essere nominati: Presidente, componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti o Direttore:
2. I soggetti che, allatto di nomina, si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste al presente articolo o che vengano a trovarvisi successivamente, sono dichiarati decaduti. 3. Sono altresì dichiarati decaduti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato - rispettivamente - a cinque o a due sedute consecutive del proprio Organo. Art. 19 - Doveri e responsabilità 1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, nonché il Direttore, devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto. 2. I soggetti, di cui al comma 1, sono altresì tenuti ad astenersi dal prendere comunque parte, anche allontanandosi dalla seduta, ad atti o provvedimenti concernenti loro interessi, del coniuge, dellaffiliato e dellaffiliante o di parenti e affini fino al terzo grado. 3. In caso di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge o dallo Statuto, i responsabili, attesa la gravità del fatto e lentità del danno patito o prevedibile, possono essere revocati per giusta causa e rispondono personalmente di fronte ai terzi per dolo o colpa grave. 4. I soggetti, di cui al comma 1, possono essere revocati anche per altri gravi ed espressi motivi attinenti la funzionalità dellAzienda. Art. 20 - Decadenza e revoca 1. Il procedimento di decadenza e revoca è avviato su segnalazione del rispettivo Organo collegiale allOrgano dellEnte cui compete la nomina. 2. La segnalazione è fondata su una decisione dellOrgano collegiale di appartenenza che, previa contestazione allinteressato degli addebiti, accerta i dati di fatto e rileva la possibile esistenza di cause di decadenza e revoca. 3. Il provvedimento costitutivo di decadenza e revoca è pronunciato, previa valutazione dei dati esposti, dallOrgano dellEnte competente alla nomina. 4. Nel caso del Direttore, il Consiglio di amministrazione, dopo laccertamento dei dati di fatto e le relative contestazioni, adotta anche il conseguente provvedimento costitutivo. Art. 21 - Sostituzione e rinnovabilità dellincarico 1. Il provvedimento di sostituzione per morte, decadenza, revoca, per impedimento duraturo o dimissioni è adottato dallOrgano dellEnte competente alla nomina, previa designazione del sostituto nei casi in cui questa sia richiesta. 2. I sostituti durano in carica fino alla rispettiva scadenza del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti. 3. Gli incarichi, di cui al presente capo, sono rinnovabili ai sensi delle leggi vigenti. Art. 22 - Stato Giuridico e trattamento economico 1. Per quanto concerne lo stato giuridico, le aspettative, i permessi e il trattamento economico del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, si applica quanto disposto dallart. 14 della legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I componenti degli organi dellATER che accedono alla sede aziendale o vengono inviati in sito diverso per lespletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali generali dalla normativa vigente, al trattamento di missione nella misura stabilita per legge a favore dei consiglieri regionali e al rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta, inoltre, la diaria prevista dal comma 2 dellart. 57 della legge regionale n. 37 del 12 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente lammontare dei fondi per spese di rappresentanza che il Presidente e il Direttore, salvo lobbligo di rendicontazione, possono sostenere allo scopo di valorizzare limmagine e lattività dellATER. Fra le spese di rappresentanza rientrano quelle relative ad ospitalità o strenne di modico valore offerte in casi di evidente doverosità o convenienza.
Art. 23 - Organizzazione in funzione della trasparenza 1. lorganizzazione della struttura aziendale deve essere articolata in modo che per ogni procedimento rilevante nei confronti dei terzi o del personale dellAzienda e, quando questo sia particolarmente complesso, per una o più fasi dello stesso procedimento, il Direttore nomini nella propria persona o in un altro dipendente un responsabile, che assume, sotto la sua sorveglianza, la responsabilità di condurre a buon fine lincarico nel modo più economico e produttivo, garantendo nel contempo a tutti gli interessati pari condizioni di trattamento. 2. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti dellamministrazione è garantito agli aventi diritto ed è disciplinato da apposito regolamento. 3. Durante il corso del procedimento, il funzionario responsabile autorizza gli interessati a prendere visione di atti e documenti endoprocedimentali salvo che ciò non rechi pregiudizio allAzienda o ai terzi. 4. Il Direttore deve comunque garantire la più ampia pubblicità ai bandi delle attività concorsuali, in conformità a quanto previsto dalla legge. Art. 24 - Dotazione e articolazione della struttura 1. Il Consiglio di amministrazione determina ed aggiorna la dotazione organica in base alle necessità strutturali e funzionali dellazienda. 2. Gli incarichi al personale, nonché le loro variazioni, vengono conferiti dal Direttore nel rispetto dei contratti di lavoro, salvo che non siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione. 3. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione, di cui al presente articolo, avvengono, sentito il parere del Direttore; quelle del Direttore, nellambito degli eventuali atti di indirizzo del Presidente. Art. 25 - Rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro del personale dellAzienda è disciplinato nel quadro dello Statuto:
2. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato per lincarico di Direttore ed eventualmente per altri dirigenti, a tempo indeterminato per tutti gli altri dipendenti, salvo quelli assunti per esigenze straordinarie o in vista della realizzazione di uno speciale progetto. 3. Le diverse forme di assunzione e la possibilità di cumulare un rapporto a tempo indeterminato con lattribuzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. 4. Nellesercizio delle funzioni, di cui allarticolo 17, comma 3, il Direttore provvede anche allirrogazione di sanzioni disciplinari, da adottarsi nei casi, con le garanzie e per gli effetti previsti dalla legislazione vigente e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, quando gli stessi non riservino tale competenza al Consiglio di amministrazione. Art. 26 - Incompatibilità 1. I dirigenti e gli altri dipendenti dellAzienda, a tempo determinato o indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o esercitare qualsiasi professione, commercio o industria. 2. I dirigenti e gli altri dipendenti dellAzienda possono accettare incarichi retribuiti solo previa autorizzazione scritta del Direttore purché riguardino prestazioni di lavoro autonomo di carattere saltuario e tali da richiedere un impegno limitato e siano rese a soggetti la cui attività non possa in nessun caso interferire con quella dellATER. lautorizzazione al Direttore viene rilasciata dal Presidente. 3. I dirigenti e gli altri dipendenti dellAzienda possono iscriversi agli albi professionali di categoria se liscrizione è consentita dai relativi ordinamenti. Lonere è a carico dellAzienda nei casi previsti dalla legislazione statale e regionale. Art. 27 - Forme associative fra dipendenti 1. Ai fini di sollecitare forme di organizzazione che assicurino anche maggiore partecipazione e coinvolgimento della struttura nel conseguimento delle proprie finalità, lAzienda si impegna a promuovere e sostenere forme associative fra dipendenti.
Art. 28 - Mezzi Finanziari 1. lAzienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
Art. 29 - Gestione aziendale 1. Il conseguimento dei fini istituzionali e la gestione dellAzienda deve esercitarsi secondo i criteri di efficienza ed efficacia, conseguendo gli obiettivi nel modo più economico. 2. I canoni di fitto e le tariffe applicate per i servizi resi ad Enti pubblici o a terzi , forniti dallAzienda, debbono, di norma, assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei singoli servizi erogati, comprese le spese generali, secondo i corretti principi contabili. 3. In ogni caso i canoni di affitto e i compensi per i servizi e le consulenze rese a norma delle lettere b) e c) dellarticolo 3, devono assicurare almeno, secondo i corretti principi contabili, la copertura dei costi. 4. lAzienda opera attraverso progetti e programmi, precisandone il quadro economico, gli obiettivi e le modalità per valutare i risultati. Art. 30 - Bilancio previsionale annuale 1. lesercizio aziendale coincide con lanno solare. 2. Il bilancio previsionale annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, lacquisizione e limpiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dellequilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dellart. 2423 bis del codice civile e secondo lo schema previsto dallart. 2425 del codice civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio previsionale è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio previsionale. Art. 31 - Bilancio consuntivo 1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione, opportunamente convocato per lapprovazione, il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 2. La relazione, di cui allart. 2428 del codice civile deve contenere le informazioni richieste dal primo comma dellart. 16 della L. R. n. 10, del 09 marzo 1995. 3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunicati al Presidente del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine fissato per lapprovazione. 4. Il Collegio dei revisori deve redigere apposita relazione al Consiglio di amministrazione sui risultati dellesercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei revisori dei conti deve essere depositata presso la sede dellEnte cinque giorni prima del giorno fissato per lapprovazione del bilancio. Art. 32 - Bilancio consuntivo - risultato d esercizio 1. lutile di esercizio deve essere destinato nellordine:
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dellAzienda. Nellipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
Art. 33 - Regolamenti 1. I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. 2. Fino alladozione dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge istitutiva e con lo statuto.
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