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Art. 1
Gli inquilini sono tenuti allosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e di quelle previste dal presente regolamento.
Art. 2
Gli inquilini sono tenuti a:
- servirsi correttamente della cosa locata ai sensi dellart. 1587 del Codice Civile e ad attenersi ai Regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente Regolamento;
- occupare stabilmente lalloggio; qualora lalloggio dovesse rimanere disabitato per un periodo di tempo superiore ai 2 (due) mesi, il locatario è obbligato ad ottenere dallAzienda la preventiva autorizzazione ad assentarsi precisandone il motivo;
- mantenere in buono ordine lalloggio ed i locali e gli spazi di uso comune;
- osservare le norme di buon vicinato;
- servirsi della cosa locata ad uso esclusivo di abitazione, salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di locazione o per espressa autorizzazione dellAzienda. Pertanto non è consentito negli alloggi limpianto di uffici professionali, né lesercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole né il deposito di merci;
- sorvegliare con la massima cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi. I bambini dovranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, secondo le indicazioni che verranno date dallassemblea o dal Rappresentante degli assegnatari o di condominio;
- notificare entro 20 (venti) giorni allAzienda tutte le variazioni che avvenissero nello stato di famiglia;
- tenere accuratamente chiusi dopo luso i rubinetti dellacqua e del gas, essendo, in caso diverso, a loro carico i danni di qualsiasi specie che ne derivassero, rimanendo esonerata lAzienda da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- sostituire tempestivamente a propria cura e spesa i vetri rotti dellalloggio;
- attenersi alle norme impartite dallAzienda o dal Rappresentante degli assegnatari per la pulizia e la manutenzione delle scale di accesso allappartamento, degli spazi comuni e delle aree scoperte;
- provvedere agli interventi di manutenzione posti a loro carico dal Codice Civile, dal contratto e dal presente regolamento, come specificato ai successivi articoli 6 e 7.
Art. 3
E vietato agli inquilini di:
- scuotere e/o battere, ovvero esporre dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini ed oggetti di vestiario.
Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nellosservanza del regolamento di Polizia Urbana;
- depositare nei luoghi di passaggio biciclette, materiali ingombranti, ecc., anche per breve tempo;
- spaccare legna od altro nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte,
- gettare nei vasi da latrina e nei lavabi materie che possano ingombrare le tubazioni di scarico;
- tenere depositi di materie nocive alligiene ovvero infiammabili, esplosive o comunque pericolose nellinterno o in prossimità delle case;
- lasciare aperto il portone e gli ingressi dopo la chiusura notturna;
- abbandonare immondizie ed altri generi di rifiuto nei cortili, nella strada e nelle altre adiacenze;
- tenere materiale di peso eccessivo negli alloggi, sui balconi, sui solai, nelle botteghe o magazzini o cantine;
- recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- depositare sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. I vasi per fiori e piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. Linnaffiamento deve essere fatto in modo e in ore tali da non riuscire incomodo ai coinquilini ed ai passanti o di danno alledificio;
- infiggere, sia allesterno che nellinterno, dei locali, paletti, ferri e simili;
- tenere nellalloggio, nelle cantine e nelle soffitte e lasciare nei luoghi di uso comune, animali che possano arrecare molestia al vicinato o danni allimmobile;
- percorrere i cortili con qualsiasi tipo di veicolo e parcheggiare al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- servirsi delle portinerie, dei muri e dei luoghi di uso comune come posto di pubblicità, esponendo cartelli o manifesti;
- deturpare in qualsiasi modo lestetica dei fabbricati;
- effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo, anche se con lo scopo di migliorarle, in mancanza del preventivo consenso dellAzienda e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni del fabbricato o delle pertinenze;
- immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti;
- provocare rumori molesti anche con luso di elettrodomestici durante le ore fissate dallassemblea o dal Rappresentante degli assegnatari o dei condomini;
- costruire manufatti, recinzioni, baracche, verande o altre opere senza il preventivo assenso delle autorità competenti e dellAzienda.
Art. 4 - Consegna e rilascio dei locali
Allatto della consegna dellalloggio e non oltre, linquilino dovrà esporre per iscritto le eccezioni che egli dovesse eventualmente fare sullo stato di esso, in mancanza di che i locali si riterranno consegnati nelle dovute condizioni.
La consegna e la riconsegna dellalloggio dovranno risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio con un incaricato dellAzienda e consegnato in copia allaffittuario, completo di planimetria vistata dalle parti. La restituzione dellalloggio, libero da persone e cose e opportunamente ridipinto, deve aver luogo entro il termine stabilito nella disdetta mediante consegna allincaricato dellAzienda autorizzato a riceverlo.
Linquilino che lascia lalloggio è tenuto a rifondere eventuali danni arrecati allo stesso.
Art. 5 - Spazi verdi ad uso esclusivo
Per gli appezzamenti assegnati ad uso orto o giardino linquilino dovrà osservare scrupolosamente anche le speciali norme alluopo emanate. Si precisano a suo carico, fin dora, i seguenti obblighi:
- linquilino si impegna a coltivare a fiori, a orto o a prato il terreno locato, in modo da dargli un aspetto gradevole e rispondente agli scopi di quiete, di utile familiare e di estetica che si propone lAzienda;
- è vietato allinquilino eseguire sullappezzamento costruzioni, anche provvisorie, o modifiche senza lespresso consenso dellAzienda. È vietato, inoltre, servirsi dellappezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie;
- linquilino che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta dellAzienda, a ridurre e/o rimuovere le piantagioni. A giudizio insindacabile dellAzienda, dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta antiestetica o dannosa;
- nessun indennizzo è dovuto dallAzienda allinquilino allatto del rilascio dellalloggio per le piantagioni di qualsiasi specie poste nel giardino, o per lavori che vi fossero eseguiti;
- nessuna modificazione ed alterazione ai viali, ai cancelli, alle recinzioni, alle murature ed allinsieme dellarea può essere effettuata senza autorizzazione scritta dellAzienda. Qualora il conduttore intendesse recingere con siepe o in altro modo il proprio appezzamento, la chiusura dovrà essere preventivamente autorizzata, corrispondere ai criteri di armonia e di estetica generale ed avere laltezza fissata dallAzienda che potrà far togliere quanto non rispondesse alle condizioni fissate.
Art. 6 - Interventi di manutenzione
Si intendono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento delle rifiniture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni di uso.
Ai fini di una migliore comprensione dei punti successivi si considerano parti di uso comune in particolare:
- muri maestri;
- androni ed ingresso scale;
- scale e pianerottoli;
- corridoi e locali comuni;
- lavatoi, stenditoi, locali caldaie, autoclave, vani ascensore e cabine;
- alloggi e locali accessori e relativi impianti e servizi destinati al servizio del portierato, custodia e guardiania;
- cortili e strade di accesso, spazi verdi, ripostigli comuni, alberature, prati, ecc.;
- terrazze, tetti e sottotetti;
- fognature, pozzi neri, pozzi idrici e tutti gli eventuali impianti esistenti per luce, gas, ascensore, autoclave, termosifone centralizzato, energia industriale, fognature, immondezzai, sino alle diramazioni ai locali pertinenti ciascun alloggio.
Art. 7 - Ripartizione di taluni obblighi e oneri derivanti dal rapporto di locazione
Gli obblighi e gli oneri derivanti dal rapporto di locazione di seguito descritti sono ripartiti tra proprietario e inquilino come di seguito indicato.
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OBBLIGHI ED ONERI |
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A) In via generale, per quanto attiene la manutenzione |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1a) il mantenimento dellimmobile in stato da servire alluso convenuto;
- 2a) lesecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle che sono a carico del conduttore;
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- 1b) la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati, per il cattivo uso e negligenza, allalloggio ed alle sue pertinenze;
- 2b) le riparazioni e le manutenzioni dipendenti da deterioramenti prodotti dalluso;
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Le riparazioni poste a carico degli inquilini potranno essere eseguite a cura dellAzienda ed essi dovranno rimborsarne limporto. Nel caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico dellAzienda, gli inquilini sono tenuti a denunciare tempestivamente alla stessa i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata denuncia, si intende che la responsabilità conseguente e relativa ricade sugli inquilini inadempienti. |
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B) Per limpianto di riscaldamento e produzione di acqua calda e corrente e per limpianto di condizionamento |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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- 1a) La sostituzione dellimpianto centrale e delle apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche previste da leggi e regolamenti;
- 2a) La manutenzione straordinaria del locale della centrale termica dellimpianto centrale;
- 6a) La sostituzione degli estintori;
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1b) la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione e sostituzione di parti accessorie in conseguenza delluso: gigleur, avvolgimento elettrico delle pompe, bruciatori, ecc.;
- 2b) la sostituzione della caldaia o del bruciatore dellimpianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale;
- 3) i consumi di forza motrice, di combustibili, di acqua, ecc;
- 4) la conduzione degli impianti;
- 5) lassicurazione contro gli infortuni del conduttore;
- 6b) la ricarica degli estintori;
- 7) la pulizia delle caldaie, delle canne fumarie e dei bruciatori;
- 8) i diritti per rinnovi di permessi e di autorizzazioni.
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C) Per l'ascensore |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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- 1) La sostituzione e la manutenzione straordinaria dellimpianto;
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2) La sostituzione del motore, degli ammortizzatori e di tutte le parti meccaniche ed elettriche, delle serrature, ecc.;
- 3a) La sostituzione delle funi al 50%;
- 6a) eventuali modifiche o lavori imposti da organi preposti al controllo;
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- 3b) la sostituzione delle funi al 50%;
- 4) la manutenzione in abbonamento;
- 5) la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e delle pulsantiere della cabina;
- 6b) le visite periodiche degli organi preposti al controllo e la tassa di concessione governativa;
- 7) il consumo della forza motrice.
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D) Per l'autoclave |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1a) Linstallazione dellimpianto, la manutenzione straordinaria e la sostituzione di qualsiasi accessorio per vetustà o in conseguenza di danno accidentale;
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1b) la manutenzione ordinaria, comprese le riparazioni e le piccole sostituzioni di parti in conseguenza delluso;
- 2) i consumi di forza motrice, di acqua, ecc.;
- 3) la ricarica della pressione nel serbatoio;
- 4) i diritti per il rilascio dei permessi.
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E) Per l'impianto di addolcimento dell'acqua |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1) la sostituzione e la manutenzione straordinaria dellimpianto;
- 2a) la sostituzione di qualsiasi parte o accessorio per vetustà o in conseguenza di danno accidentale;
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2b) le riparazioni e le piccole sostituzioni in conseguenza delluso;
- 3) i consumi di forza motrice, di acqua, sali e resine, ecc.;
- 4) la conduzione;
- 5) le visite periodiche degli organi preposti al controllo.
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F) Per gli impianti di illuminazione delle parti comuni e di suoneria |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1) la sostituzione e la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di tutte le parti comuni dello stabile;
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2) le riparazioni e le sostituzioni di parti quali lampade, lampadine, interruttori, ecc.;
- 3) i consumi di energia elettrica;
- 4) la sostituzione e la manutenzione dellimpianto citofonico in conseguenza delluso;
- 5) la manutenzione e la riparazione degli impianti di suoneria;
- 6) la sostituzione e la riparazione di temporizzatori e/o crepuscolari;
- 7) la sostituzione di lampade dei vani scale, degli altri vani comuni e degli spazi esterni.
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G) Per la manutenzione e le forniture in genere relative alle parti comuni dello stabile |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1) La riparazione e la manutenzione straordinaria dei tetti e dei lastrici solari.
- 2) La sostituzione e le riparazione di grondaie e tubi pluviali.
- 3) La sostituzione e le riparazioni delle colonne di scarico.
- 4a) La riparazione e la manutenzione straordinaria della rete di fognatura, delle fosse biologiche (compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche), dei pozzi neri e la riparazione straordinaria degli impianti di depurazione.
- 6) Le riparazioni di tubazioni interne alle murature.
- 7) Le opere murarie di manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile.
- 8) Gli intonaci, le verniciature e le tinteggiature delle parti murarie e le verniciature delle parti comuni esterne dello stabile.
- 9a) La verniciatura e la tinteggiatura delle parti comuni interne nella misura del 25% o in alternativa la fornitura della pittura.
- 10) La sostituzione di marmi, ringhiere e corrimani, se non in conseguenza di cattivo uso.
- 11a) La riparazione e la sostituzione di inferriate, cancellate, infissi, semi-infissi e vetrate.
- 23) Lacquisto, per la prima volta, dellattrezzatura per la manutenzione del giardino.
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4b) La pulizia delle tubazioni di scarico (compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche), lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, la disotturazione delle colonne di scarico e dei relativi pozzetti, le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione degli impianti di depurazione delle fognature.
- 5) La riparazione e la disotturazione dei sifoni (braghe).
- 9b) La verniciatura e la tinteggiatura delle parti comuni interne della misura del 75% o, in alternativa, la manodopera necessaria per la tinteggiatura con materiale (pittura) fornito dallATER.
- 11b) La riparazione di infissi e semi-infissi in conseguenza delluso e loro verniciatura, comprese ringhiere e recinzioni.
- 12) La riparazione delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli e dei portoni.
- 13) Linstallazione e la sostituzione di tappeti e guide e la sostituzione di zerbini.
- 14) La sostituzione di serrature e chiudi - porte e la riparazione di serrature e chiudi porte.
- 15) I consumi di acqua e corrente elettrica per servizi comuni.
- 16) Il canone da corrispondere alle Aziende dell Acquedotto per impianti antincendio.
- 17) La sostituzione degli amplificatori dellimpianto centralizzato, delle antenne TV e i relativi contratti di fornitura dellenergia elettrica.
- 18) La sostituzione di cavi e dellantenna dellimpianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi.
- 19) La manutenzione o leventuale sostituzione dellimpianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi.
- 20) Le targhette dei nominativi personali dei casellari postali, delle pulsantiere dei citofoni e delle porte.
- 21) Il servizio di derattizzazione e di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei bidoni dellimmondizia.
- 22) La sostituzione dei vetri dei balconi e delle parti comuni.
- 24) Il taglio dellerba, la potatura di cespugli ed alberi e lannaffiatura; lacquisto di concimi e le riparazioni degli attrezzi, nonché la manutenzione del giardino.
- 25) La manutenzione e la sostituzione delle attrezzature indicate al punto 23.
- 26) Labbattimento e la sostituzione di alberi e cespugli.
- 27) La sostituzione di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, bidoni dellimmondizia e suoi contenitori, trespoli, ecc.).
- 28) Lacquisto e la sostituzione degli arredi nei locali di uso comune.
- 29) La riparazione e la manutenzione delle pavimentazioni.
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H) Di tipo amministrativo |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1) Le imposte e le tasse per occupazioni di spazi pubblici e tasse in genere.
- 3) Lassicurazione dello stabile e degli impianti.
- 4a) CONDOMINIO:
50 per cento dellonorario dellAmministratore;
50 per cento delle spese do tenuta conto corrente bancario e/o postale;
50per cento delle spese di cancelleria;
100 per cento delle spese postali personali.
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5a) AUTOGESTIONE:
50 per cento onorario del Rappresentante dellAutogestione per appartamenti sfitti (non locati).
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- 2) I depositi cauzionali per i contratti di somministrazioni comuni (luce, energia elettrica, telefono, ecc.).
- 4b) CONDOMINIO:
50 per cento onorario dellAmministratore;
50 per cento delle spese tenuta conto corrente bancario e/o postale;
50 per cento spese di cancelleria;
100 per cento spese postali personali.
- 5b) AUTOGESTIONE:
100 per cento dellonorario del Rappresentante dellAutogestione:
100 per cento delle spese tenuta conto corrente bancario e/o postale;
100 per cento delle spese di cancelleria;
100 per cento delle spese postali personali.
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I) Per le forniture e le manutenzioni allinterno della casa locata |
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A carico del proprietario |
A carico dell'inquilino |
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1a) la sostituzione degli apparecchi sanitari e dei contatori dellacqua per vetustà, anche se si trovano allesterno degli alloggi;
- 3) la sostituzione di infissi e seminfissi per vetustà;
- 4a) la sostituzione delle persiane avvolgibili per vetustà o per danneggiamento da eventi atmosferici;
- 5a) la sostituzione delle serrande avvolgibili;
- 6a) la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico, idrico e del gas;
- 7a) la sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà;
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1b) la sostituzione e la riparazione degli apparecchi sanitari ed accessori per cause dovute a negligenza o colpa;
- 2) la sostituzione e la riparazione della rubinetteria ed accessori;
- 4b) la riparazione e la sostituzione delle cinghie, delle avvolgicinghie, delle molle e delle cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili, nonché la riparazione di stecche, dei ganci, del rullo e dei relativi perni; la dipintura delle persiane avvolgibili;
- 5b) la riparazione delle serrande avvolgibili;
- 6b) la sostituzione e la riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.); la manutenzione straordinaria dellimpianto elettrico in conseguenza di cortocircuito causato da negligenza o colpa;
- 7b) la riparazione di pavimenti e rivestimenti per cause dovute a negligenza o colpa, nonché di piccole parti del pavimento, di intonaco e di rivestimento;
- 8) la manutenzione e la riparazione, anche mediante sostituzione, della caldaia, del bruciatore e delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dellimpianto autonomo di riscaldamento in conseguenza delluso, nonché la sostituzione della serpentina;
- 9) la pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione dei vapori da parte di ditta qualificata nel settore;
- 10) i canoni di abbonamento obbligatorio per la manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati o autonomi di riscaldamento/autoclave secondo lo schema fornito dallAzienda, che fa parte integrante del presente regolamento;
- 11) la sostituzione del cavo o della cornetta dellimpianto citofonico non in conseguenza di difetto di costruzione o vetustà precedente;
- 12) la tinteggiatura periodica delle pareti e la verniciatura delle opere in legno e ferro.
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l) Obblighi dell'assegnatario in ordine alla manutenzione della caldaia e dell'impianto termico autonomo a carico dell'inquilino |
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Per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, linquilino è responsabile della conduzione dellimpianto ed è tenuto allosservanza di alcune norme basilari di sicurezza. In particolare è obbligatorio ai sensi del DPR n. 412/93, modificato dal DPR n. 551/99 e successive modifiche ed integrazioni far revisionare e pulire la caldaia almeno una volta lanno (e comunque in conformità alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dellimpianto) da una ditta specializzata. La ditta deve anche verificare il tiraggio della canna fumaria e il rendimento della caldaia tramite unanalisi dei prodotti della combustione. Verifiche e dati dovranno essere annotati nel rapporto di intervento e trascritti sul libretto di impianto . Nel caso il rapporto di intervento evidenzi una anomalia, linquilino deve far pervenire copia del rapporto e dei dati della prova strumentale al Servizio Manutenzione dellAter.
In caso di restituzione dellalloggio, linquilino è tenuto a consegnare allAter il libretto di impianto, aggiornato e con gli allegati. Se il libretto dovesse mancare, o non essere aggiornato, gli oneri per le necessarie verifiche per il rilascio di un nuovo libretto saranno a carico dellinquilino. Il locale dove è posta la caldaia deve essere aerato dallesterno e, in ogni caso, non ne va modificato per alcuna ragione il regime di aerazione in quanto verrebbe compromesso il sistema di evacuazione dei gas combusti e non, con conseguente pericolo allincolumità dei residenti e alla sicurezza dei rimanenti alloggi, con le relative responsabilità penali.
Nel caso in cui lAzienda debba intervenire, in via sostitutiva, per riparazioni e sostituzioni a carico degli Inquilini, o ad essi imputabili per negligenza o colpa, previa diffida, potrà procedere direttamente addebitando il relativo onere, i fruitori del Servizio in proporzione ai millesimi o, in difetto, alle superfici dei locali usufruiti. |
Art. 8 - Diritto di chiamata
Ove linquilino chieda lintervento dellATER per riparazioni o manutenzioni o verifiche che, a seguito del sopralluogo, risultino immotivate o comunque non di competenza dellAzienda, gli verrà addebitato, a titolo di rimborso spese forfettario, limporto di Euro 16,00, salvo ulteriori variazioni determinate annualmente dallAzienda.
Art. 9 - Norme particolari per le autorimesse
Lassegnatario é responsabile della buona conservazione del vano autorimessa e dei relativi accessori. Nel caso di autorimessa ad uso comune, lassegnatario é obbligato a parcheggiare la vettura unicamente nel posto assegnato. Lo scambio di posto con altro assegnatario può essere effettuato solo se preventivamente autorizzato dallAzienda per iscritto.
Art. 10 - Uso dellascensore
Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore, linquilino dovrà, nelluso del medesimo uniformarsi al regolamento esposto in cabina ed alle norme consuetudinarie vigenti in materia, esonerando lAzienda da ogni responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a casi imprevisti e conseguenti alla manutenzione e alla riparazione dellimpianto.
Art. 11 - Rappresentante degli assegnatari
Per ogni fabbricato a più alloggi, dovrà essere designato un Rappresentante degli assegnatari, eletto dallassemblea dei locatari, che ne fisserà leventuale compenso, al quale spetta far rispettare la disciplina dello stabile, la gestione dei servizi comuni, nonché stabilire i turni di pulizia dei servizi comuni e quantaltro previsto nel presente regolamento. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento per lautogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni.
Art. 12 - Inosservanza delle disposizioni
Qualora linquilino già diffidato per il mancato rispetto delle norme fissate dal Regolamento per gli inquilini dovesse perseverare nellinosservanza, gli verrà addebitato limporto di € 51,00, salvo successivi aggiornamenti determinati dallAzienda, quale rimborso delle spese sostenute dallAzienda per i sopralluoghi e, più in generale, per lattività ispettiva svolta.
La replicata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento potrà inoltre comportare, ai sensi dellart.27, primo comma, lett. f) della L.R. n. 10/96, lavvio della procedura di decadenza dellassegnazione con conseguente sfratto.
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