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Regolamento di contabilità
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Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dellAter di Venezia n. 232 del 30 agosto 2004. Esecutivo a seguito del provvedimento del 1° ottobre 2004 della Giunta Regionale del Veneto.
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CAPO I
FINALITÀ E CONTENUTO
Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti contabili dell'amministrazione dell'ATER, che deve attenersi a principi di efficienza, economicità, funzionalità, efficacia e trasparenza.
2. Le modalità gestionali dei servizi dell'Ente devono garantire la verifica dei risultati, la trasparenza e l'informazione interna ed esterna, l'assunzione di precise responsabilità di gestione, l'individuazione e il rispetto dei tempi procedurali.
3. L'ATER persegue l'introduzione e l'aggiornamento di modalità contabili e sistemi informativi che migliorino e rendano più trasparente la gestione, mediante:
- la formulazione del bilancio preventivo secondo criteri e procedure che, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle varie funzioni aziendali, individuino le responsabilità nella quantificazione e destinazione preventiva delle risorse per il perseguimento dei fini dell'Azienda;
- la rilevazione e classificazione dei fatti amministrativi secondo principi e metodi idonei a fornire una rappresentazione fedele e corretta delle variazioni intervenute nelle grandezze finanziarie e patrimoniali dell'Azienda e degli accadimenti economici che le hanno determinate;
- le valutazioni e procedure preordinate alla formazione del bilancio consuntivo predisposto secondo le previsioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
- l'attivazione di sistemi di controllo finalizzati ad analizzare procedure, costi e risultati di singole attività o servizi, anche per garantire la condotta ordinata ed efficace delle operazioni dell'Azienda e la loro conformità ai programmi adottati.
Art. 2 - Fonti normative
Il presente Regolamento si conforma alle leggi dello Stato e della Regione e allo Statuto dellAter. Il Consiglio di amministrazione ne adegua il testo alle leggi e alle disposizioni statutarie sopravvenute.
CAPO Il
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E FUNZIONALITÀ
Art. 3 - Programmazione e bilancio
1. LAter opera mediante atti di programmazione in conformità alle disposizioni della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e dello Statuto.
2. Il bilancio di previsione annuale dell'Azienda, redatto a norma dellarticolo 30 dello Statuto, è l'atto di programmazione che quantifica in modo dettagliato le attività da svolgere e le risorse da impiegare per l'ottenimento di risultati quantitativamente e qualitativamente coerenti con la realizzazione degli obiettivi dei piani pluriennali.
Art. 4 - Esercizio di riferimento e bilancio di previsione
1. L'esercizio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, redatto in base al presente Regolamento e in conformità alle indicazioni della Regione, secondo i criteri dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, è uno strumento di gestione economico-finanziaria finalizzato alla programmazione e al controllo direzionale dei diversi servizi e attività svolti dall'Azienda.
3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico e degli allegati previsti dalla normativa regionale vigente che ne costituiscono parte integrante.
4. Il bilancio di previsione pertanto sottende e sintetizza in termini monetari le seguenti attività:
- la pianificazione di ciò che l'Azienda e le sue varie unità organizzative devono fare nell'esercizio di riferimento;
- il coordinamento dell'impiego delle risorse e delle attività di tutte le unità organizzative, affinché l'operatività sia indirizzata verso gli stessi prefissati obiettivi globali.
Art. 5 - Conto economico di previsione
1. Il conto economico di previsione, corredato da un'apposita relazione redatta dalla ragioneria, deve fornire dettagliate informazioni sugli investimenti dell'esercizio, sui costi e sui corrispettivi delle attività e dei servizi prestati, nonché i criteri seguiti nella determinazione preventiva delle configurazioni di costo e delle imputazioni richieste dall'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.
2. Il conto economico deve comprendere tutti i componenti positivi e negativi di reddito che si prevedono di competenza dell'esercizio di riferimento.
I componenti di reddito positivi e negativi comprendono costi e ricavi sospesi e presunti.
3. I contributi in conto capitale concorrono al risultato di esercizio per la stessa percentuale di ammortamento dei beni di cui hanno permesso l'acquisizione o costruzione e per un ammontare pari alla differenza economica attiva o passiva derivata dalla cessione di alloggi costruiti a totale carico dello Stato.
4. Il conto economico di previsione deve essere redatto in attivo o in pareggio.
Art. 6 - Allegati al bilancio di previsione richiesti dalla normativa regionale
1. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
- la relazione del Presidente che, in riferimento al contesto legislativo, economico e sociale, illustra le scelte che hanno presieduto alla formazione del bilancio e il loro collegamento con le linee programmatiche e gli obiettivi pluriennali;
- il piano degli investimenti, in cui sono sinteticamente illustrati gli interventi in corso e quelli che saranno attivati nell'esercizio di riferimento con la data di presunta ultimazione;
- gli allegati al bilancio di previsione richiesti dalla regione secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 7 - Budget interno
1. Gli stanziamenti di budget assegnati alla direzione e a ciascun ufficio o servizio dellAter vengono esposti in apposito documento redatto dal Direttore contestualmente allapprovazione del bilancio.
2. Il budget deve essere formato seguendo uno schema rispondente ai criteri di redazione degli altri documenti contabili al fine di assicurare la possibilità di confronto fra i rispettivi dati.
Art. 8 - Procedure di formazione e di verifica dello stato di attuazione del bilancio preventivo
PROCEDURE Dl FORMAZIONE
1. Entro il 31 agosto, il direttore dell'Azienda, sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente, invia ai responsabili dei vari uffici o servizi:
- le direttive che dovranno presiedere alla formulazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- la situazione contabile al 30 giugno dell'esercizio in corso.
2. Entro il 30 settembre i responsabili dei vari uffici o servizi inviano alla Ragioneria i prospetti contenenti le previsioni dei costi e ricavi di ciascun ufficio o servizio e dei flussi di cassa, nonché il dettaglio degli investimenti previsti.
3. Il Direttore, di concerto con il responsabile della Ragioneria, verificate le previsioni degli uffici o servizi, provvede alla predisposizione del bilancio di previsione che, approvato dal Consiglio di amministrazione nel termine del 30 novembre, viene trasmesso, unitamente al documento di budget, agli uffici o servizi, per i quali costituiscono direttiva operativa.
VERIFICA DELLO STATO Dl ATTUAZIONE
4. In corso di esercizio i costi e i ricavi devono essere costantemente confrontati con il bilancio di previsione. Trimestralmente, il Servizio ragioneria segnala gli scostamenti alla direzione aziendale, che promuove le opportune, eventuali determinazioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 9 - Variazioni al conto economico di previsione
1. Le variazioni al conto economico di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione in occasione di variazioni di notevole entità, o riunendo più operazioni nel corso d'esercizio, eccetto nelle seguenti ipotesi, in cui è sufficiente lapprovazione del Direttore:
- trasferimenti di fondi da costo preventivato ad altro costo;
- maggiori costi correlati a nuove o maggiori entrate effettive;
- maggiori ricavi che non modifichino sostanzialmente il risultato desercizio.
Art. 10 - Controllo di gestione e centri di responsabilità
1. L'Azienda adotta il controllo di gestione quale metodo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia con cui vengono perseguiti gli obiettivi gestionali, mediante la comparazione dei dati preventivi e di consuntivo, l'analisi degli scostamenti intervenuti e delle loro cause, tanto a livello aggregato che a livello di servizi e attività.
A tal fine, vengono individuati centri di responsabilità, ovverosia entità organizzative alle quali corrispondono responsabili dotati di autonomia decisionale in ordine al perseguimento di uno o più obiettivi.
Ad ogni centro di responsabilità corrisponde un centro di imputazione di una delle seguenti categorie economiche o patrimoniali:
- costi (centri di costo parametrici o discrezionali);
- ricavi (centri di ricavo);
- profitti (centri di profitto);
- capitali investiti (centri di investimento).
CAPO III
BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 11 - Bilancio consuntivo
1. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e va redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile e in aderenza alle disposizioni regionali e del presente Regolamento.
Esso deve essere formulato in modo da dare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nonché corredato con tutte le informazioni richieste dalle norme di legge o comunque necessarie a fornire un quadro esaustivo dei risultati della gestione.
Art. 12 - Principi di redazione
1. Il bilancio consuntivo deve essere redatto osservando gli accettati principi contabili in conformità a quanto previsto dallart. 2423-bis del codice civile, tra cui i seguenti:
- principio della continuazione dell'attività, secondo il quale la valutazione delle voci di contabilità va fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- principio della prudenza, secondo il quale, alfine di evitare lesioni alle integrità del patrimonio aziendale, i proventi vanno rilevati solo se certi nell'esistenza e nell'ammontare, mentre per gli oneri si deve altresì tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- principio della competenza: attenendosi al criterio che i fatti amministrativi devono essere oggetto di rilevazione con riferimento al momento di insorgenza di diritti ed obbligazioni, indipendentemente dalle correlate manifestazioni numerarie.
2. I proventi devono essere riconosciuti, di regola, quando si sono verificate le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- lo scambio dei beni è avvenuto con il relativo trasferimento della proprietà.
3. Gli oneri sono da imputare allesercizio qualora correlati ai proventi di competenza, in base ai seguenti criteri:
- associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi;
- ripartizione dellutilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica;
- rapporto proporzionale con il periodo temporale di maturazione;
- principio dellomogeneità: elementi patrimoniali disomogenei vanno rappresentati e valorizzati distintamente;
- principio della costanza e comparabilità: al fine di consentire il raffronto con i bilanci di precedenti esercizi della stessa Azienda o di altre aziende similari, i criteri di valutazione e le modalità di rappresentazione delle voci patrimoniali devono rimanere costanti.
Art. 13 - Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale rappresenta in modo qualitativo e quantitativo le attività, le passività e, per differenza, il patrimonio netto aziendale e deve essere elaborato in conformità a quanto previsto dagli artt. 2423-ter e seguenti del codice civile.
2. In calce allo stato patrimoniale devono essere indicati i conti d'ordine.
Art. 14 - Immobili in corso di realizzazione
1. Gli immobili in corso di realizzazione devono essere appostati tra le immobilizzazioni o le rimanenze di magazzino, a seconda che si riferiscano a beni destinati ad essere durevolmente utilizzati nell'attività aziendale, in quanto strumentali, o da locare, oppure alla vendita.
2. Essi vanno valorizzati in base al criterio del costo specifico, desunto dal quadro economico al netto dell'I.V.A.
Art. 15 - Conto economico
1. Il conto economico accoglie il risultato economico dell'esercizio espresso come differenza tra componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) di reddito e deve essere elaborato in conformità a quanto previsto dagli artt. 2423-ter e seguenti del codice civile.
Art. 16 - Componenti negativi e positivi di reddito
1. I componenti negativi di reddito rappresentano il valore in termini monetari di acquisizione dei fattori produttivi.
2. I componenti positivi di reddito esprimono in termini monetari il corrispettivo derivante dalla cessione dei beni e dalla prestazione dei servizi ottenuti dalla combinazione dei fattori nei processi produttivi.
3. I costi ed i ricavi sono misurati dalle variazioni numerarie che li originano.
4. I componenti di reddito sospesi e presunti hanno natura stimata e congetturata.
Art. 17 - Criteri di valutazione
1. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'articolo 2426 del codice civile, nel rispetto dei principi contabili di generale accettazione.
Art. 18 - Nota integrativa
1. La nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio consuntivo e deve fornire informazioni contabili altrimenti non ricavabili dal prospetto dello stato patrimoniale e del conto economico, necessarie al fine di dare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio.
2. La nota integrativa deve contenere le indicazioni previste dallarticolo 2427 del codice civile, debitamente adattate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari dell'Azienda, nonché tutte le altre informazioni occorrenti per il perseguimento della finalità di cui al primo comma.
Art. 19 - Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consuntivo è corredato dalla relazione redatta dagli amministratori sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Essa deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 2426 del codice civile, debitamente adattate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari dell'Azienda, e dall'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.
Art. 20 - Costi specifici e generali
Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, i costi e gli altri oneri di esercizio sono suddivisi così come indicato di seguito:
- costi specifici: costituiti da componenti negativi di reddito direttamente afferenti un servizio o attività;
- costi generali: costituiti dai componenti negativi di reddito comuni a più servizi o attività o relativi all'intera struttura aziendale.
2. Costituiscono costi generali non ripartibili:
- i costi dei servizi generali;
- gli oneri finanziari;
- le rettifiche di valore di attività finanziarie;
- gli oneri tributari non specificatamente afferenti determinati servizi o attività.
3. Sono costi generali ripartibili:
- le sopravvenienze passive, perdite e svalutazioni di crediti e di beni afferenti le diverse attività o servizi;
- gli accantonamenti per rischi nella misura imputabile a ciascuna attività o servizio.
Art. 21 - Scritture contabili
La ragioneria tiene e conserva i seguenti libri e registri contabili:
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- schede di partitario e di mastro;
- registro dei cespiti ammortizzabili;
- registri obbligatori ai fini I.V.A.;
- libro di cassa;
- altri libri e registri eventualmente previsti dalla normativa in vigore.
Art. 22 - Inventario
1. L'inventario rappresenta il complesso dei diritti e degli obblighi riferibili all'Azienda.
Esso ha il fine di accertare la consistenza dei beni per salvaguardarne la loro appartenenza all'Azienda, nonché di descriverne la quantità, la natura ed il valore.
2. L'inventario viene redatto annualmente e contiene l'indicazione dettagliata delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con la situazione patrimoniale e il conto economico e deve essere sottoscritto dal Direttore e dal Presidente entro quattro mesi dalla data in cui il bilancio è stato, o avrebbe dovuto essere, approvato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 23 - Modelli dell'inventario
1. I modelli dell'inventario da tenere costantemente aggiornati sono i seguenti.
- inventario dei beni immobili;
- inventario dei beni mobili strumentali;
- inventario delle rimanenze;
- inventario di cassa;
- inventario dei crediti;
- inventario dei debiti;
- prospetto riassuntivo degli inventari;
- inventario dei valori e delle cose di terzi.
2. Qualora contengano tutte le informazioni necessarie ai fini di legge, il registro dei cespiti ammortizzabili ed i conti accesi ai crediti ed ai debiti tengono luogo ai modelli di inventario per i beni ed i valori in essi rilevati.
CAPO IV
PROCEDURE OPERATIVE
Art. 24 - Spese
1. Per quanto concerne la natura delle spese, ai fini della loro assunzione, si determinano le seguenti tipologie:
- spese per appalti di lavori;
- spese per pagamento di rate di mutui, imposte e tasse ed altre spese obbligatorie per legge, contratti o ruoli, o previste dalla legislazione vigente;
- spese per altri pagamenti.
Art. 25 - Organi competenti all'assunzione di spese
Il Direttore, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, provvede alla assunzione delle spese previa individuazione delle medesime con atti di programmazione o di delega deliberati dal Consiglio di amministrazione.
Spetta - in ogni caso - al Consiglio di amministrazione, che vi provvede con atti deliberativi, definire il finanziamento e assumere le spese concernenti:
- l'approvazione dei programmi dei lavori o dei progetti di edilizia residenziale e di ogni altro intervento in materia di urbanistica e di edilizia;
- l'aggiudicazione degli appalti di cui alla precedente lettera a), se eccedenti l'importo del progetto;
- le eventuali modifiche dell'importo contrattuale degli appalti di cui alla precedente lettera a), se eccedenti l'importo di quadro economico;
- l'assistenza e il patrocinio legale e gli incarichi professionali e di consulenza, fatte salve le competenze del Direttore;
- le anticipazioni alle imprese per interventi di edilizia sovvenzionata;
- l'accensione di mutui ed altri prestiti;
- la partecipazione a società, aziende, agenzie e altri Enti;
- la definizione delle liti, le transazioni e le rinunce, gli atti di risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'accoglimento di riserve.
Art. 26 - Effettuazione, liquidazioni e pagamento delle spese
1. Le spese sono ordinate dai competenti uffici o servizi mediante lettera, ove già non sussista un atto idoneo a determinarle.
2. Entro gli stanziamenti di budget assegnati, i responsabili dei singoli uffici o servizi, disporranno la liquidazione delle spese sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o prestazione, in riferimento alle condizioni pattuite. La Ragioneria non emetterà il mandato di pagamento nell'ipotesi che il budget di spesa venga superato e ne darà comunicazione alla Direzione. La Direzione potrà autorizzare spese eccedenti il budget solo dopo il reperimento dello stanziamento di copertura da un altro conto. Ciascuna liquidazione deve riportare i dati relativi ai provvedimenti che autorizzano la spesa, nonché i seguenti elementi:
- l'esercizio di riferimento;
- l'indicazione del creditore;
- il codice fiscale o partita I.V.A. del creditore;
- il domicilio del creditore;
- la modalità di pagamento;
- l'importo in cifre ed in lettere;
- il numero di conto di bilancio;
- la scadenza del pagamento.
3. Verificata la correttezza della liquidazione, la Ragioneria emetterà il mandato di pagamento, sottoscritto dal Direttore e dal responsabile della Ragioneria, inviandolo all'istituto cassiere per il pagamento. L'istituto di credito cassiere è tenuto ad effettuare i pagamenti di spese iscritte a ruolo o concordate con ordine scritto, anche in assenza della preventiva emissione del mandato.
In tale ipotesi l'Istituto cassiere dà immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'Azienda, che provvederà tempestivamente alla regolarizzazione.
Art. 27 - Cassa interna
1. Il Direttore designa il responsabile del servizio di cassa interna, fissa l'orario di svolgimento del servizio, l'importo della dotazione di cassa e il limite massimo di ogni singolo pagamento.
2. La dotazione è integrabile nel corso dell'esercizio, previa rendicontazione delle spese che saranno ratificate dal Direttore.
3. Il rendiconto deve essere accompagnato dall'attinente documentazione di spesa debitamente quietanzata.
4. Con i fondi a disposizione il cassiere può provvedere esclusivamente al pagamento:
- delle minute spese di gestione;
- delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
- delle spese postali e di vettura;
- degli acconti per spese di viaggio e per l'indennità di missione;
- delle spese per acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili.
5. E vietato suddividere artificiosamente le spese di cui al precedente quarto comma.
6. Il cassiere tiene un unico registro di cassa sul quale vengono annotate, cronologicamente e distintamente per conto di riferimento, tutte le operazioni di cassa dallo stesso effettuate. Il registro di cassa deve essere a pagine numerate e munite del timbro dellAzienda, nonché della dichiarazione del responsabile del Servizio ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
7. Il cassiere è posto alle dipendenze del Servizio ragioneria ed è soggetto al controllo del responsabile di tale Servizio.
Art. 28 - Entrate
1. Per quanto riguarda la natura delle entrate si determinano le seguenti tipologie:
- entrate derivanti da vendite di immobili;
- entrate derivanti da locazioni di immobili;
- entrate derivanti da prestazioni manutentive;
- entrate derivanti da altre prestazioni di gestione immobiliare;
- entrate derivanti da attività di progettazione, assistenza e consulenza tecnica;
- altre entrate.
2. Alla emissione, stampa e spedizione delle fatture concernenti le entrate provvede la ragioneria dell'Azienda, su richiesta di competenti uffici o servizi. La ragioneria provvede, altresì, al controllo degli incassi e all'emissione delle reversali.
3. Per quanto specificatamente attiene alla gestione delle entrate derivanti dalle locazioni immobiliari, vi provvede l'ufficio o servizio competente per materia, mediante apposita contabilità sezionale trasmessa mensilmente alla ragioneria per le necessarie registrazioni contabili trimestrali.
Art. 29 - Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa.
2. Il Cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Azienda senza la preventiva emissione di reversali di incasso. In tali casi, il Cassiere deve darne comunicazione tempestiva all'Azienda.
3. La Ragioneria, verificata la competenza delle entrate, provvede all'emissione delle reversali di incasso. Le reversali di incasso sono firmate dal Direttore e dal responsabile della Ragioneria.
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