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Regolamento edifici/condomini

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Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento disciplina l’uso ed il godimento delle parti comuni di pertinenza al fabbricato, nonché l’uso ed il godimento delle porzioni immobiliari in proprietà e/o in locazione. Definisce inoltre il sistema di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento dei beni comuni oltre a quelli stabiliti dal C.C.
Il fabbricato “…………………….” sito in via ………………………. è costituito da …………... fabbricato individuato al numero civico …….. insistente su una più vasta area che è così distinta in Catasto:
Edificio NCEU …… FG. …….. M.N……………scala.................
Ciascun proprietario o inquilino si obbliga all’osservanza del presente regolamento, così in via reale come in modo personale, tanto in proprio quanto per i suoi eredi ed aventi causa e le relative obbligazioni sono da intendersi a carico di tutti e di ciascuno in via solidale ed indivisibile.
Il Regolamento si intende obbligatorio per i futuri acquirenti o subentranti nei contratti di locazione.

Art. 2 - Parti comuni

Sono oggetto di proprietà comune pro-indiviso fra i vari condomini dell’immobile e dovranno restare indivisi al servizio di tutte le unità particolari oltre le parti contemplate dall'art. 1117 C.C. i beni sotto indicati ed apparenti nelle tabelle millesimali destinate a:

  1. Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, la facciata, il tetto, i locali dove sono installati gli impianti e, in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  2. l’ingresso, vano scala, vano ascensore, rampa e corsia accesso garage, vano contatori e autoclave;
  3. qualsiasi altra parte del complesso residenziale destinata all’uso comune dei condomini/inquilini;
  4. l’area d’accesso e/o circostanti il corpo di fabbrica situato al piano terra del complesso e destinati alla sosta di persone o giardino;
  5. la rete fognaria, i canali di scarico delle acque piovane, gli impianti per l’acqua, per il gas, per la forza motrice, per l’illuminazione, per il citofono, per l’apertura elettrica delle porte d’ingresso nell’atrio e gli impianti in genere fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, l’antenna centralizzata TV;

Art. 3 - Parti Comuni - Uso

Non si possono eseguire opere sulle parti comuni senza il consenso degli altri condomini espresso con delibera dell’Assemblea condominiale.

Art. 4 - Parti Comuni - Diritto dei condomini sulle cose di proprietà comune

Il diritto di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni di cui agli artt. 1 e 2 è espresso in millesimi secondo la tabella allegata, in proporzione ai valori delle singole proprietà individuali.
Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione (art. 1118 CC.).

Art. 5 - Parti Comuni - Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione, per il godimento delle parti comuni del complesso edilizio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza dell’Assemblea, sono sostenute dai condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, delle singole unità. Dette spese saranno poi ripartite nel seguente modo: quelle patrimoniali alla proprietà e quelle di consumo e gestione all’inquilino utilizzatore.
Con lo stesso criterio, ma distintamente esposte, saranno ripartite le spese per la manutenzione della parti comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune.
Le spese per la pulizia, l’illuminazione e la manutenzione delle aree comuni e scoperte, sono sostenute dai rispettivi condomini/inquilini residenti.
Le spese per la manutenzione ed il godimento delle parti comuni delle singole scale (ascensore, luce, scale, manutenzione e pulizia scale, etc.) saranno suddivise:

  • al 50% in base al valore dei millesimi di proprietà;
  • al 50% in base al valore millesimi per altezza dei piani (art. 1124 CC.).

In presenza di condominio l’inquilino concorrerà al pagamento del compenso ordinario dell’amministratore, delle spese di cancelleria e spese di tenuta conto corrente bancario e/o postale, nella misura del 50%, per unità immobiliari soggetti o meno alla Legge Regionale 10/96 e successive modifiche
In presenza di Autogestione, l’importo dell’onorario del Rappresentante sarà interamente a carico degli inquilini.
Relativamente agli appartamenti sfitti di proprietà dell’Ater, il compenso ordinario del Rappresentante dell’Autogestione andrà rimborsato al 50% dell’importo richiesto per unità immobiliare.
Le spese condominiali decorreranno a carico di ciascun inquilino, dalla data di consegna dell’unità immobiliare o, in caso di lavori necessari all’appartamento, alla firma della convenzione con l’Ater da parte dell’assegnatario. Le quote a debito saranno inviate direttamente dall’Amministratore/Rappresentante Autogestione a ciascun condomino e inquilino in relazione alla natura della spesa, previa approvazione da parte dell’assemblea dell’apposito bilancio annuale (consuntivo/preventivo).
L’assenza prolungata di un condomino/inquilino e della sua famiglia non potrà costituire motivo d’esonero, né totale né parziale, del sostenimento delle spese comuni.
Nel caso d’alienazione, il nuovo proprietario dell’alloggio subentra nei rapporti condominiali assumendo tutti i diritti e doveri del cedente.

Art. 6 - Costituzione condominio

Dalla data della formale costituzione del condominio l’amministrazione dello stabile in cui sono compresi gli alloggi, sia in locazione che ceduti, oggetto del presente regolamento, passa direttamente al condominio stesso. In particolare, relativamente alla gestione dei servizi accessori e degli impianti e spazi comuni, prosegue la gestione da parte dell’Autogestione, se costituita, a cui il proprietario acquirente dall’Ater, con la sottoscrizione dell’atto di compravendita aderisce.
Saranno comunque sempre ed in ogni caso a carico dell’assegnatario acquirente l’alloggio inserito nel fabbricato, le spese eventualmente sostenute direttamente dall’Ater per la manutenzione dello stabile, per imposte, tributi e tasse erariali, provinciali e comunali per l’assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno gli alloggi, gli accessori e parti comuni dello stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte. L’Ater venditore con la sottoscrizione degli atti di vendita viene autorizzato, sino alla formale costituzione del condominio, ad intervenire per lavori necessari di manutenzione straordinari dello stabile; a tal fine, quale compenso per le prestazioni eventualmente rese, gli assegnatari acquirenti si impegnano a rimborsare l’Ater dei costi pro quota sostenuti, maggiorati di una aliquota per spese generali pari al 2%, con le modalità e nei termini dalla stessa Azienda stabiliti, che vengono accettati.
Dalla formale costituzione del condomino, tutte le spese di cui ai precedenti commi saranno stabilite dal condominio ed a questo corrisposte dalla parte acquirente.
La facoltà di provvedere transitoriamente e direttamente alla manutenzione degli stabili non comporta assunzione di responsabilità proprie dell’amministratore condominiale da parte dell’Ater in ordine alla tempestiva esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili.

Art. 7 - Innovazioni

I condomini, con la speciale maggioranza prevista dal 5° comma dell’art. 1136 CC., possono deliberare innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, nel rispetto di quanto disposto in merito dagli artt. 1120/1121 del CC.
Sono vietate le innovazioni che possono arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, che ne alteri il decoro architettonico e che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibile all’uso o al godimento anche di un solo condomino e/o inquilino.
Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni alle parti comuni dell’edificio, salvo esplicito consenso scritto dell’Ater o del condominio se costituito.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non per gli interventi straordinari di conservazione, restauro e ricostruzione delle parti ed impianti comuni, per i quali non è ammissibile, per la minoranza dissenziente, sottrarsi al contributo adducendo la voluttuarietà e la gravosità della spesa.

Art. 8 - Proprietà Individuale - Destinazione

Sono di proprietà individuale le porzioni di fabbricato costituenti le unità immobiliari garage quali sono dall’atto di voltura e trascrizione e tipo di frazionamento e planimetrie.
I locali saranno adibiti ad uso civile di abitazione mantenendo il comune decoro e la tranquillità dello stabile.
I box/garage hanno l’esclusiva destinazione ad autorimessa. L’accesso ai vani autorimesse è consentito esclusivamente ai proprietari o inquilini di tali accessori.

Art. 9 - Proprietà Individuale - Opere

Ogni condomino o inquilino è obbligato ad eseguire nel proprio alloggio le riparazioni che, qualora non eseguite, possono danneggiare o compromettere la conservazione degli altri alloggi o comunque la stabilità, l’uniformità ed il decoro dell’edificio. Egli è tenuto ad informare in tempo utile l’Amministratore/Rappresentante Autogestione ed i condomini o inquilini attigui, soprastanti e sottostanti.
Ogni condomino o inquilino deve altresì consentire l’accesso ai locali di sua proprietà o di sua conduzione affinché si proceda, con i dovuti riguardi, ad ispezione ed alla esecuzione di lavori necessari ad altri condomini/inquilini o alle parti comuni, salvo il diritto di rivalsa per danni.
In ogni caso i condomini o inquilini non possono eseguire, nei locali di proprietà, lavori che possano compromettere la stabilità e l’aspetto architettonico dell’edificio o di parte di esso, senza il consenso dell’Assemblea Condominiale.
Ciascun condomino o inquilino è responsabile anche per danni provocati dai suoi figli minori (art. 2048 CC.), da suo personale dipendente o di servizio (art. 2049 CC.), da cose in custodia (art. 2051 CC.) e da suoi animali (art. 2052 CC.).
A tutti i condomini/inquilini è vietato il sovraccarico degli appartamenti, balconi e terrazze, oltre i limiti di portata dei solai.

Art. 10 - Organi del Condominio - L’Assemblea

  1. Composizione
    L’assemblea sarà convocata per l’intero complesso edilizio sulla base della allegata tabella millesimale e ciò secondo l’interesse dell’ordine del giorno.
    Potranno, relativamente alle spese ordinarie, intervenire in assemblea gli inquilini. Qualora il condomino o inquilino sia un gruppo di persone pro-indiviso (marito e moglie, etc.), il diritto di rappresentanza spetta a ciascuno di essi separatamente, con possibilità di esprimere un solo voto.
    Ogni condomino o inquilino può delegare a rappresentarlo in Assemblea un suo famigliare o altra persona. Non è ammessa la subdelegazione. La delega deve essere in ogni caso scritta in calce alla lettera di convocazione ed è valida unicamente per l’Assemblea cui l’invito si riferisce.
    Non è consentito ad alcun condomino o terzo delegato presenziare in Assemblea con più di due deleghe.
  2. Convocazione
    L’Assemblea Ordinaria annuale deve essere convocata entro 90 giorni dal termine della gestione. Qualora se ne presenti la necessità, l’Amministratore di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due condomini/inquilini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria.
    Presupposto per la valida costituzione dell’Assemblea è l’avvenuto invio di convocazione scritta a tutti i condomini contenente il relativo ordine del giorno da discutere e deliberare.
    L’invito deve pervenire al domicilio di ciascun condomino e/o inquilino almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
    Non può infirmare la validità di costituzione dell’Assemblea l’errata destinazione di un invito quando il condomino non abbia notificato – con lettera raccomandata – il proprio cambiamento di domicilio almeno 20 giorni prima dell’Assemblea all’Amministratore/Rappresentante Autogestione.
  3. Modalità di costituzione e validità delle delibere.
    In ogni riunione l’assemblea elegge un Presidente che ha il compito di verificare la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe presentate, la presenza del numero legale per la valida costituzione dell’assemblea e di coordinare la discussione dell’Ordine del giorno.
    Il Presidente chiama uno dei presenti a fungere da Segretario cui spetterà il compito di redigere il verbale dell’assemblea. Ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea e della validità delle relative delibere, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1136 C.C..
  4. Limiti e poteri dell’Assemblea
    La competenza dell’Assemblea è limitata alla amministrazione, gestione, conservazione, manutenzione, riparazione, ricostruzione delle parti ed impianti comuni dell’edificio. L’assemblea non può deliberare in violazione di norme vigenti; non può deliberare innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche di un solo condomino; non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all’Ordine del Giorno.
  5. Verbale dell’Assemblea
    nel Registro dei Verbali deve essere trascritto, a cura del Segretario dell’Assemblea, quanto segue:
    • luogo, giorno, ora di inizio e di termine, e Ordine del Giorno dell’Assemblea;
    • elenco degli intervenuti di persona o a mezzo delega e rispettive quote millesimali;
    • resoconto della discussione, testo delle deliberazioni prese, con l’indicazione della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli intervenuti in ordine alle singole delibere.
      Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
      L’Amministratore è tenuto ad inviare copia del verbale a tutti i condomini e inquilini, sia presenti che assenti, entro 15 giorni dall’Assemblea e con le stesse modalità di cui l’art. 10 Lett. B.
  6. Impugnazione delle delibere.
    Le delibere dell’Assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e inquilini, compresi gli assenti, gli astenuti, i dissenzienti in minoranza. L’eventuale impugnazione può essere avanzata per i casi e secondo le modalità previste dall’art. 1137 C.C.. Chi, essendo presente, abbia votato a favore o si sia astenuto dalla delibera, non potrà in nessun caso ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
  7. Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
    La separazione di responsabilità per liti giudiziarie può essere esercitata da ogni condomino conformemente a quanto previsto dall’art. 1132 C.C..
  8. Tentativo di composizione amichevole .
    Tentativo di composizione amichevole che preveda, per i casi di contrasto tra i condomini, che si debba esperire un tentativo di composizione amichevole, magari da parte dell’Amministratore, in quanto tale clausola non preclude la possibilità di adire successivamente l’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - L’Amministratore

Il condominio è amministrato da un Amministratore, nominato e revocato dall’Assemblea dei condomini con delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 - 2° comma). Il suo compenso annuo in caso di costituzione di nuovo condominio sarà determinato dall’Assemblea stessa.
L’Amministratore deve agire nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 1130-1131-1133 CC. e dagli artt. 63 e 66 delle Disposizione di attuazione al C.C. e delle altre norme vigenti in materia.
Nell’espletamento delle sue funzioni l’Amministratore dovrà curare, nell’interesse del condominio, il buon mantenimento dei servizi comuni, provvedere alle relative spese, al pagamento delle imposte ed ogni altro onere di competenza del condominio, entro le scadenze previste, scrivendole nel Registro di contabilità del condominio.
L’Amministratore dovrà inoltre mantenere e rinnovare permessi e nullaosta rilasciati a favore del condominio e richiedere gli ulteriori che dovessero essere emanati dagli organi competenti, entro i termini previsti dalla relativa normativa vigente.
Presso l’Amministratore dovranno essere conservati il Registro dei Verbali delle Assemblee ed il Registro della contabilità del condominio e/o quant’altro necessario per una regolare gestione condominiale.
Entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio dovrà presentare all’Assemblea Ordinaria dei condomini – per la relativa approvazione – il Rendiconto dell’esercizio in corso e il Preventivo di Spesa per l’Esercizio successivo.

Art. 12 - Capi scala

L’assemblea ordinaria annuale potrà’ nominare n° 1 o più condomini con il compito di verificare la contabilità ed assistere l’Amministratore in caso di lavori di manutenzione straordinaria o di particolare urgenza e di quant’altro sia utile nell’interesse della gestione condominiale della singola scala.

Art. 13 - Norme Generali di Funzionamento

  1. Accesso alle proprietà individuali e condominiali.
    Ciascun condomino o inquilino non può opporsi alla visita nella sua unità da parte dell’Amministratore/Rappresentante Autogestione, se non dietro motivato preavviso, né può impedire che siano eseguiti lavori urgenti e necessari che interessino parti comuni dell’edificio.
  2. Assenza del condomino o inquilino dalla proprietà individuale.
    Dove gli appartamenti dovessero rimanere per qualche tempo disabitati, gli stessi condomini o inquilini dovranno provvedere alla chiusura delle prese di acqua, di gas e di elettricità e saranno tenuti ad indicare per iscritto all’Amministrazione del Condominio o dell’Autogestione, il recapito del detentore delle chiavi per il caso si verificasse la necessità di accedere nei locali.
    Il condomino o inquilino si assume piena responsabilità per le eventuali conseguenze dovute all’omissione di tale comunicazione.
  3. Riparazione ordinaria
    Ogni condomino deve provvedere in forza del presente regolamento ad effettuare le riparazioni, sostituzioni etc. rese necessarie per eliminare situazioni di pericolo.
  4. Riparazione straordinaria
    In caso di esecuzione di lavori straordinari ai fabbricati inseriti nei piani generali di vendita, gli assegnatari, in caso di acquisto dell’alloggio, dovranno rimborsare all’Ater le spese di manutenzione effettuate, L. 136/99, art. 4, comma 4.
  5. Danni al fabbricato.
    L’intero complesso edilizio dovrà essere assicurato con polizza “globale fabbricati” stipulata dall’ATER e/o dall’Amministratore per gli immobili alienati a terzi.
    La polizza “globale fabbricati” deve anche coprire le conseguenze dannose causate alla proprietà individuale dei singoli condomini da perdite di acqua e allagamenti per intasamento o rottura condutture, fognature, pluviali o simili, anche a causa del gelo, sempre che tali sinistri abbiano avuto origine da impianti e parti comuni dell’edificio.
    Il singolo condomino o inquilino risponde invece nell’ipotesi di danni provocati alle parti comuni ed alle proprietà esclusive degli altri condomini o inquilini, dello spargimento di acqua o allagamento derivante da impianti igienici, di riscaldamento, di acqua potabile, sifoni, etc. di sua proprietà esclusiva.
  6. Tende.
    Spetta all’Assemblea Condominiale regolamentare e deliberare l’apposizione di tende da sole che vengono ad insistere su parti comuni dell’edificio in merito al tipo, colore ed al sistema di applicazione delle tende sui poggioli. In caso di Autogestione dovrà essere inoltrata all’Ater la richiesta di autorizzazione all’installazione delle tende.
    Al riguardo dovrà essere posta particolare attenzione nello stabilire il sistema di attacco al poggiolo del piano sovrastante, in condominio, in modo da non pregiudicarne la stabilità ed arrecare danni. Una volta effettuata la scelta essa sarà vincolante quanto a uniformità, per ogni condomino e inquilino in caso di analogo intervento e, di conseguenza competerà all’Amministratore/Rappresentante Autogestione agire contro eventuali inosservanze.
    Secondo i vari regolamenti edilizi vigenti nei Comuni si dovrà procedere con la richiesta di Concessione Edilizia per variazione prospettica .

Art. 14 - Limite all’uso della proprietà comune

Sono vietati in modo tassativo e con facoltà dell’Amministratore/Rappresentante Autogestione di agire anche giudizialmente per ottenerne l’osservanza i seguenti usi delle parti comuni:

  1. occupazione degli spazi comuni in qualunque modo, permanente o temporaneo, con costruzioni o qualunque cosa mobile od oggetto. L’onere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dall’Amministratore/Rappresentante Autogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino. Questi non avrà alcuna possibilità di rivalsa per eventuali danni che dovessero accorrere, agli oggetti durante l’operazione di rimozione;
  2. transito negli spazi comuni con animali domestici non al guinzaglio, i bisogni fisiologici degli stessi non dovranno essere fatti negli spazi comuni; detenere animali che possono essere pericolosi per l’incolumità dei Signori condomini e inquilini e che arrechino disturbo specie se lasciati soli in casa in particolare modo sono vietati gli animali di grosso taglio, i rettili e tutti gli animali non domestici;
  3. Intrattenersi negli spazi comuni a conversare ad alta voce, schiamazzare ed arrecare disturbo di qualsiasi genere in qualsiasi ora del giorno e della notte; usare in modo smodato apparecchi radio di diffusione sonora, strumenti musicali ed utensili a motore, generare rumori molesti o spostare mobili in modo particolare prima delle ore 08.00 del mattino, tra le ore 13.30 e le 15.30 del pomeriggio e dopo le ore 22.00 della sera – (orario di riposo).
    Analoga attenzione dovrà essere osservata per l’uso di scarpe con tacchi o zoccoli.
  4. Fare innovazioni nella proprietà individuale che interessino in via diretta le parti comuni (occupazione con materiale da costruzione, apertura o chiusura di finestre), senza preventivo avviso all’Amministratore il quale, entro 10 gg. dall’avviso, se lo riterrà necessario, potrà intimare, solo per ciò che riguarda le parti comuni, la sospensione dei lavori e convocare l’Assemblea dei condomini per deliberare in merito;
  5. Eseguire riparazioni nella parti comuni da parte di un singolo condomino se non in caso di assoluta ed urgente necessità (art. 1134 CC). In tal caso dovrà notificare gli estremi dell’intrapresa opera o riparazione all’Amministratore ed ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento delll’urgenza e necessità dei lavori da parte dell’Amministratore stesso che dovrà sottoporre, nei casi di maggiore importanza, la questione al giudizio dell’Assemblea condominiale;
  6. L’effettuazione di scavi di qualunque genere nella cantine e nei garage; installazione di prese luce e quant’altro all’interno dei singoli garage;
  7. L’applicazione all’esterno dell’edificio con destinazione commerciale di insegne, cartelloni, targhe e simili che in caso di assenso da parte dell’assemblea, la richiesta dovrà essere inoltrata all’Amministratore con il quale ne sarà concordata la forma, l’estetica e le dimensioni;
  8. Il calpestio delle aiuole e la raccolta di fiori nel giardino e nelle zone verdi recintate del complesso edilizio;
  9. Parcheggiare i veicoli al di fuori delle zone destinate a tale scopo. Nei casi di particolare intralcio l’Amministratore/Rappresentante Autogestione ha facoltà di provvedere alla rimozione forzata del veicolo situandolo in parcheggi consentiti nelle vie circostanti il complesso edilizio. E’ vietato sostare in maniera permanente con automezzi e motoveicoli in aree destinate a parcheggio.
    L’onere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dall’Amministratore/Rappresentante Autogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino. Questi non avrà alcuna possibilità di rivalsa per eventuali danni che dovessero accorrere al proprio veicolo durante l’operazione di rimozione.

Per le infrazioni al presente regolamento l’Amministratore può applicare una sanzione pecuniaria di _uro 26 nei casi di maggiore gravità, senza pregiudizio per le maggiori responsabilità del trasgressore.
Tale sanzione non può essere applicata ai conduttori delle unità immobiliari.
Le sanzioni predette dovranno essere pagate entro 10 gg. dalla notifica.
Tali somme saranno devolute al fondo di cui l’Amministratore dispone per le spese ordinarie.
Il condominio dissenziente potrà appellarsi all’Assemblea.

Art. 15 - Limiti all’uso delle Quote Individuali

Onde conferire il miglior senso estetico ed il decoro dell’edificio e, nell’osservanza della normativa comunale in materia, i Signori condomini o inquilini dovranno osservare le seguenti regole per il miglior uso e destinazione dei poggioli:

  1. I poggioli prospicienti l’area esterna dell’Immobile hanno funzione essenzialmente decorativa; di conseguenza è ammesso esclusivamente l’abbellimento con fiori, piante o similari.
    Esse dovranno essere collocate all’interno della ringhiera, convenientemente incassate in modo da evitare qualsiasi stillicidio d’acqua
  2. I poggioli prospicienti l’area interna potranno essere adibiti anche ad area di servizio per le necessità della casa con le seguenti limitazioni:
    • è consentito stendere panni e biancheria esclusivamente su appositi stendibiancheria posti all’interno del poggiolo e ad un’altezza non al di sopra della ringhiera;
    • è consentito sbattere tappeti, coperte, materassi, etc, dalle ore 8 alle 10 del mattino esclusivamente all’interno dl poggiolo di proprietà;
    • è consentita l’allocazione di piccoli arredi di servizio purché non abbiano un’altezza superiore a quella del poggiolo;
    • è consentito l’abbellimento con fiori e piante secondo quanto previsto alla lettera a).
  3. I condomini e inquilini dovranno porre particolare attenzione a non provocare gocciolamento di acqua verso i piani sottostanti ed inoltre gettare materiali di rifiuto, sbattere tovaglie, panni, etc.

Tali limitazioni sono estese anche a tutte le finestre.
Resta infine tassativamente vietato ai Signori condomini e inquilini: gettare negli acquai, nei lavandini, nei vasi di W.C., bagni, etc., materiali che ostruiscano i tubi di scarico.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento Condominiale/Edifici si farà riferimento alle vigenti disposizioni di Legge nonché alle delibere dell’Assemblea del condominio/autogestione sulle rispettive materie.
Conciliazione
Per accettazione condomino/inquilino _________________________

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