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Art. 1 - Premessa
Il presente regolamento disciplina luso ed il godimento delle parti comuni di pertinenza al fabbricato, nonché luso ed il godimento delle porzioni immobiliari in proprietà e/o in locazione. Definisce inoltre il sistema di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento dei beni comuni oltre a quelli stabiliti dal C.C.
Il fabbricato
. sito in via
. è costituito da
... fabbricato individuato al numero civico
.. insistente su una più vasta area che è così distinta in Catasto:
Edificio NCEU
FG.
.. M.N
scala.................
Ciascun proprietario o inquilino si obbliga allosservanza del presente regolamento, così in via reale come in modo personale, tanto in proprio quanto per i suoi eredi ed aventi causa e le relative obbligazioni sono da intendersi a carico di tutti e di ciascuno in via solidale ed indivisibile.
Il Regolamento si intende obbligatorio per i futuri acquirenti o subentranti nei contratti di locazione.
Art. 2 - Parti comuni
Sono oggetto di proprietà comune pro-indiviso fra i vari condomini dellimmobile e dovranno restare indivisi al servizio di tutte le unità particolari oltre le parti contemplate dall'art. 1117 C.C. i beni sotto indicati ed apparenti nelle tabelle millesimali destinate a:
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Il suolo su cui sorge ledificio, le fondazioni, i muri maestri, la facciata, il tetto, i locali dove sono installati gli impianti e, in genere, tutte le parti delledificio necessarie alluso comune;
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lingresso, vano scala, vano ascensore, rampa e corsia accesso garage, vano contatori e autoclave;
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qualsiasi altra parte del complesso residenziale destinata alluso comune dei condomini/inquilini;
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larea daccesso e/o circostanti il corpo di fabbrica situato al piano terra del complesso e destinati alla sosta di persone o giardino;
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la rete fognaria, i canali di scarico delle acque piovane, gli impianti per lacqua, per il gas, per la forza motrice, per lilluminazione, per il citofono, per lapertura elettrica delle porte dingresso nellatrio e gli impianti in genere fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, lantenna centralizzata TV;
Art. 3 - Parti Comuni - Uso
Non si possono eseguire opere sulle parti comuni senza il consenso degli altri condomini espresso con delibera dellAssemblea condominiale.
Art. 4 - Parti Comuni - Diritto dei condomini sulle cose di proprietà comune
Il diritto di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni di cui agli artt. 1 e 2 è espresso in millesimi secondo la tabella allegata, in proporzione ai valori delle singole proprietà individuali.
Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione (art. 1118 CC.).
Art. 5 - Parti Comuni - Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione, per il godimento delle parti comuni del complesso edilizio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza dellAssemblea, sono sostenute dai condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, delle singole unità. Dette spese saranno poi ripartite nel seguente modo: quelle patrimoniali alla proprietà e quelle di consumo e gestione allinquilino utilizzatore.
Con lo stesso criterio, ma distintamente esposte, saranno ripartite le spese per la manutenzione della parti comuni e per la prestazione dei servizi nellinteresse comune.
Le spese per la pulizia, lilluminazione e la manutenzione delle aree comuni e scoperte, sono sostenute dai rispettivi condomini/inquilini residenti.
Le spese per la manutenzione ed il godimento delle parti comuni delle singole scale (ascensore, luce, scale, manutenzione e pulizia scale, etc.) saranno suddivise:
- al 50% in base al valore dei millesimi di proprietà;
- al 50% in base al valore millesimi per altezza dei piani (art. 1124 CC.).
In presenza di condominio linquilino concorrerà al pagamento del compenso ordinario dellamministratore, delle spese di cancelleria e spese di tenuta conto corrente bancario e/o postale, nella misura del 50%, per unità immobiliari soggetti o meno alla Legge Regionale 10/96 e successive modifiche
In presenza di Autogestione, limporto dellonorario del Rappresentante sarà interamente a carico degli inquilini.
Relativamente agli appartamenti sfitti di proprietà dellAter, il compenso ordinario del Rappresentante dellAutogestione andrà rimborsato al 50% dellimporto richiesto per unità immobiliare.
Le spese condominiali decorreranno a carico di ciascun inquilino, dalla data di consegna dellunità immobiliare o, in caso di lavori necessari allappartamento, alla firma della convenzione con lAter da parte dellassegnatario. Le quote a debito saranno inviate direttamente dallAmministratore/Rappresentante Autogestione a ciascun condomino e inquilino in relazione alla natura della spesa, previa approvazione da parte dellassemblea dellapposito bilancio annuale (consuntivo/preventivo).
Lassenza prolungata di un condomino/inquilino e della sua famiglia non potrà costituire motivo desonero, né totale né parziale, del sostenimento delle spese comuni.
Nel caso dalienazione, il nuovo proprietario dellalloggio subentra nei rapporti condominiali assumendo tutti i diritti e doveri del cedente.
Art. 6 - Costituzione condominio
Dalla data della formale costituzione del condominio lamministrazione dello stabile in cui sono compresi gli alloggi, sia in locazione che ceduti, oggetto del presente regolamento, passa direttamente al condominio stesso. In particolare, relativamente alla gestione dei servizi accessori e degli impianti e spazi comuni, prosegue la gestione da parte dellAutogestione, se costituita, a cui il proprietario acquirente dallAter, con la sottoscrizione dellatto di compravendita aderisce.
Saranno comunque sempre ed in ogni caso a carico dellassegnatario acquirente lalloggio inserito nel fabbricato, le spese eventualmente sostenute direttamente dallAter per la manutenzione dello stabile, per imposte, tributi e tasse erariali, provinciali e comunali per lassicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno gli alloggi, gli accessori e parti comuni dello stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte. LAter venditore con la sottoscrizione degli atti di vendita viene autorizzato, sino alla formale costituzione del condominio, ad intervenire per lavori necessari di manutenzione straordinari dello stabile; a tal fine, quale compenso per le prestazioni eventualmente rese, gli assegnatari acquirenti si impegnano a rimborsare lAter dei costi pro quota sostenuti, maggiorati di una aliquota per spese generali pari al 2%, con le modalità e nei termini dalla stessa Azienda stabiliti, che vengono accettati.
Dalla formale costituzione del condomino, tutte le spese di cui ai precedenti commi saranno stabilite dal condominio ed a questo corrisposte dalla parte acquirente.
La facoltà di provvedere transitoriamente e direttamente alla manutenzione degli stabili non comporta assunzione di responsabilità proprie dellamministratore condominiale da parte dellAter in ordine alla tempestiva esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili.
Art. 7 - Innovazioni
I condomini, con la speciale maggioranza prevista dal 5° comma dellart. 1136 CC., possono deliberare innovazioni dirette al miglioramento o alluso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, nel rispetto di quanto disposto in merito dagli artt. 1120/1121 del CC.
Sono vietate le innovazioni che possono arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, che ne alteri il decoro architettonico e che rendano talune parti comuni delledificio inservibile alluso o al godimento anche di un solo condomino e/o inquilino.
Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni alle parti comuni delledificio, salvo esplicito consenso scritto dellAter o del condominio se costituito.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non per gli interventi straordinari di conservazione, restauro e ricostruzione delle parti ed impianti comuni, per i quali non è ammissibile, per la minoranza dissenziente, sottrarsi al contributo adducendo la voluttuarietà e la gravosità della spesa.
Art. 8 - Proprietà Individuale - Destinazione
Sono di proprietà individuale le porzioni di fabbricato costituenti le unità immobiliari garage quali sono dallatto di voltura e trascrizione e tipo di frazionamento e planimetrie.
I locali saranno adibiti ad uso civile di abitazione mantenendo il comune decoro e la tranquillità dello stabile.
I box/garage hanno lesclusiva destinazione ad autorimessa. Laccesso ai vani autorimesse è consentito esclusivamente ai proprietari o inquilini di tali accessori.
Art. 9 - Proprietà Individuale - Opere
Ogni condomino o inquilino è obbligato ad eseguire nel proprio alloggio le riparazioni che, qualora non eseguite, possono danneggiare o compromettere la conservazione degli altri alloggi o comunque la stabilità, luniformità ed il decoro delledificio. Egli è tenuto ad informare in tempo utile lAmministratore/Rappresentante Autogestione ed i condomini o inquilini attigui, soprastanti e sottostanti.
Ogni condomino o inquilino deve altresì consentire laccesso ai locali di sua proprietà o di sua conduzione affinché si proceda, con i dovuti riguardi, ad ispezione ed alla esecuzione di lavori necessari ad altri condomini/inquilini o alle parti comuni, salvo il diritto di rivalsa per danni.
In ogni caso i condomini o inquilini non possono eseguire, nei locali di proprietà, lavori che possano compromettere la stabilità e laspetto architettonico delledificio o di parte di esso, senza il consenso dellAssemblea Condominiale.
Ciascun condomino o inquilino è responsabile anche per danni provocati dai suoi figli minori (art. 2048 CC.), da suo personale dipendente o di servizio (art. 2049 CC.), da cose in custodia (art. 2051 CC.) e da suoi animali (art. 2052 CC.).
A tutti i condomini/inquilini è vietato il sovraccarico degli appartamenti, balconi e terrazze, oltre i limiti di portata dei solai.
Art. 10 - Organi del Condominio - LAssemblea
- Composizione
Lassemblea sarà convocata per lintero complesso edilizio sulla base della allegata tabella millesimale e ciò secondo linteresse dellordine del giorno.
Potranno, relativamente alle spese ordinarie, intervenire in assemblea gli inquilini. Qualora il condomino o inquilino sia un gruppo di persone pro-indiviso (marito e moglie, etc.), il diritto di rappresentanza spetta a ciascuno di essi separatamente, con possibilità di esprimere un solo voto.
Ogni condomino o inquilino può delegare a rappresentarlo in Assemblea un suo famigliare o altra persona. Non è ammessa la subdelegazione. La delega deve essere in ogni caso scritta in calce alla lettera di convocazione ed è valida unicamente per lAssemblea cui linvito si riferisce.
Non è consentito ad alcun condomino o terzo delegato presenziare in Assemblea con più di due deleghe.
- Convocazione
LAssemblea Ordinaria annuale deve essere convocata entro 90 giorni dal termine della gestione. Qualora se ne presenti la necessità, lAmministratore di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due condomini/inquilini che rappresentino almeno un sesto del valore delledificio, dovrà convocare lAssemblea Straordinaria.
Presupposto per la valida costituzione dellAssemblea è lavvenuto invio di convocazione scritta a tutti i condomini contenente il relativo ordine del giorno da discutere e deliberare.
Linvito deve pervenire al domicilio di ciascun condomino e/o inquilino almeno 15 giorni prima della data fissata per lAssemblea.
Non può infirmare la validità di costituzione dellAssemblea lerrata destinazione di un invito quando il condomino non abbia notificato con lettera raccomandata il proprio cambiamento di domicilio almeno 20 giorni prima dellAssemblea allAmministratore/Rappresentante Autogestione.
- Modalità di costituzione e validità delle delibere.
In ogni riunione lassemblea elegge un Presidente che ha il compito di verificare la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe presentate, la presenza del numero legale per la valida costituzione dellassemblea e di coordinare la discussione dellOrdine del giorno.
Il Presidente chiama uno dei presenti a fungere da Segretario cui spetterà il compito di redigere il verbale dellassemblea. Ai fini della regolare costituzione dellAssemblea e della validità delle relative delibere, si fa riferimento alle disposizioni di cui allart. 1136 C.C..
- Limiti e poteri dellAssemblea
La competenza dellAssemblea è limitata alla amministrazione, gestione, conservazione, manutenzione, riparazione, ricostruzione delle parti ed impianti comuni delledificio. Lassemblea non può deliberare in violazione di norme vigenti; non può deliberare innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche di un solo condomino; non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti allOrdine del Giorno.
- Verbale dellAssemblea
nel Registro dei Verbali deve essere trascritto, a cura del Segretario dellAssemblea, quanto segue:
- luogo, giorno, ora di inizio e di termine, e Ordine del Giorno dellAssemblea;
- elenco degli intervenuti di persona o a mezzo delega e rispettive quote millesimali;
- resoconto della discussione, testo delle deliberazioni prese, con lindicazione della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli intervenuti in ordine alle singole delibere.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
LAmministratore è tenuto ad inviare copia del verbale a tutti i condomini e inquilini, sia presenti che assenti, entro 15 giorni dallAssemblea e con le stesse modalità di cui lart. 10 Lett. B.
- Impugnazione delle delibere.
Le delibere dellAssemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e inquilini, compresi gli assenti, gli astenuti, i dissenzienti in minoranza. Leventuale impugnazione può essere avanzata per i casi e secondo le modalità previste dallart. 1137 C.C.. Chi, essendo presente, abbia votato a favore o si sia astenuto dalla delibera, non potrà in nessun caso ricorrere allAutorità Giudiziaria.
- Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
La separazione di responsabilità per liti giudiziarie può essere esercitata da ogni condomino conformemente a quanto previsto dallart. 1132 C.C..
- Tentativo di composizione amichevole .
Tentativo di composizione amichevole che preveda, per i casi di contrasto tra i condomini, che si debba esperire un tentativo di composizione amichevole, magari da parte dellAmministratore, in quanto tale clausola non preclude la possibilità di adire successivamente lautorità giudiziaria ordinaria.
Art. 11 - LAmministratore
Il condominio è amministrato da un Amministratore, nominato e revocato dallAssemblea dei condomini con delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore delledificio (art. 1136 - 2° comma). Il suo compenso annuo in caso di costituzione di nuovo condominio sarà determinato dallAssemblea stessa.
LAmministratore deve agire nel rispetto di quanto contemplato dagli artt. 1130-1131-1133 CC. e dagli artt. 63 e 66 delle Disposizione di attuazione al C.C. e delle altre norme vigenti in materia.
Nellespletamento delle sue funzioni lAmministratore dovrà curare, nellinteresse del condominio, il buon mantenimento dei servizi comuni, provvedere alle relative spese, al pagamento delle imposte ed ogni altro onere di competenza del condominio, entro le scadenze previste, scrivendole nel Registro di contabilità del condominio.
LAmministratore dovrà inoltre mantenere e rinnovare permessi e nullaosta rilasciati a favore del condominio e richiedere gli ulteriori che dovessero essere emanati dagli organi competenti, entro i termini previsti dalla relativa normativa vigente.
Presso lAmministratore dovranno essere conservati il Registro dei Verbali delle Assemblee ed il Registro della contabilità del condominio e/o quantaltro necessario per una regolare gestione condominiale.
Entro 90 gg. dalla chiusura dellesercizio dovrà presentare allAssemblea Ordinaria dei condomini per la relativa approvazione il Rendiconto dellesercizio in corso e il Preventivo di Spesa per lEsercizio successivo.
Art. 12 - Capi scala
Lassemblea ordinaria annuale potrà nominare n° 1 o più condomini con il compito di verificare la contabilità ed assistere lAmministratore in caso di lavori di manutenzione straordinaria o di particolare urgenza e di quantaltro sia utile nellinteresse della gestione condominiale della singola scala.
Art. 13 - Norme Generali di Funzionamento
- Accesso alle proprietà individuali e condominiali.
Ciascun condomino o inquilino non può opporsi alla visita nella sua unità da parte dellAmministratore/Rappresentante Autogestione, se non dietro motivato preavviso, né può impedire che siano eseguiti lavori urgenti e necessari che interessino parti comuni delledificio.
- Assenza del condomino o inquilino dalla proprietà individuale.
Dove gli appartamenti dovessero rimanere per qualche tempo disabitati, gli stessi condomini o inquilini dovranno provvedere alla chiusura delle prese di acqua, di gas e di elettricità e saranno tenuti ad indicare per iscritto allAmministrazione del Condominio o dellAutogestione, il recapito del detentore delle chiavi per il caso si verificasse la necessità di accedere nei locali.
Il condomino o inquilino si assume piena responsabilità per le eventuali conseguenze dovute allomissione di tale comunicazione.
- Riparazione ordinaria
Ogni condomino deve provvedere in forza del presente regolamento ad effettuare le riparazioni, sostituzioni etc. rese necessarie per eliminare situazioni di pericolo.
- Riparazione straordinaria
In caso di esecuzione di lavori straordinari ai fabbricati inseriti nei piani generali di vendita, gli assegnatari, in caso di acquisto dellalloggio, dovranno rimborsare allAter le spese di manutenzione effettuate, L. 136/99, art. 4, comma 4.
- Danni al fabbricato.
Lintero complesso edilizio dovrà essere assicurato con polizza globale fabbricati stipulata dallATER e/o dallAmministratore per gli immobili alienati a terzi.
La polizza globale fabbricati deve anche coprire le conseguenze dannose causate alla proprietà individuale dei singoli condomini da perdite di acqua e allagamenti per intasamento o rottura condutture, fognature, pluviali o simili, anche a causa del gelo, sempre che tali sinistri abbiano avuto origine da impianti e parti comuni delledificio.
Il singolo condomino o inquilino risponde invece nellipotesi di danni provocati alle parti comuni ed alle proprietà esclusive degli altri condomini o inquilini, dello spargimento di acqua o allagamento derivante da impianti igienici, di riscaldamento, di acqua potabile, sifoni, etc. di sua proprietà esclusiva.
- Tende.
Spetta allAssemblea Condominiale regolamentare e deliberare lapposizione di tende da sole che vengono ad insistere su parti comuni delledificio in merito al tipo, colore ed al sistema di applicazione delle tende sui poggioli. In caso di Autogestione dovrà essere inoltrata allAter la richiesta di autorizzazione allinstallazione delle tende.
Al riguardo dovrà essere posta particolare attenzione nello stabilire il sistema di attacco al poggiolo del piano sovrastante, in condominio, in modo da non pregiudicarne la stabilità ed arrecare danni. Una volta effettuata la scelta essa sarà vincolante quanto a uniformità, per ogni condomino e inquilino in caso di analogo intervento e, di conseguenza competerà allAmministratore/Rappresentante Autogestione agire contro eventuali inosservanze.
Secondo i vari regolamenti edilizi vigenti nei Comuni si dovrà procedere con la richiesta di Concessione Edilizia per variazione prospettica .
Art. 14 - Limite alluso della proprietà comune
Sono vietati in modo tassativo e con facoltà dellAmministratore/Rappresentante Autogestione di agire anche giudizialmente per ottenerne losservanza i seguenti usi delle parti comuni:
- occupazione degli spazi comuni in qualunque modo, permanente o temporaneo, con costruzioni o qualunque cosa mobile od oggetto. Lonere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dallAmministratore/Rappresentante Autogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino. Questi non avrà alcuna possibilità di rivalsa per eventuali danni che dovessero accorrere, agli oggetti durante loperazione di rimozione;
- transito negli spazi comuni con animali domestici non al guinzaglio, i bisogni fisiologici degli stessi non dovranno essere fatti negli spazi comuni; detenere animali che possono essere pericolosi per lincolumità dei Signori condomini e inquilini e che arrechino disturbo specie se lasciati soli in casa in particolare modo sono vietati gli animali di grosso taglio, i rettili e tutti gli animali non domestici;
- Intrattenersi negli spazi comuni a conversare ad alta voce, schiamazzare ed arrecare disturbo di qualsiasi genere in qualsiasi ora del giorno e della notte; usare in modo smodato apparecchi radio di diffusione sonora, strumenti musicali ed utensili a motore, generare rumori molesti o spostare mobili in modo particolare prima delle ore 08.00 del mattino, tra le ore 13.30 e le 15.30 del pomeriggio e dopo le ore 22.00 della sera (orario di riposo).
Analoga attenzione dovrà essere osservata per luso di scarpe con tacchi o zoccoli.
- Fare innovazioni nella proprietà individuale che interessino in via diretta le parti comuni (occupazione con materiale da costruzione, apertura o chiusura di finestre), senza preventivo avviso allAmministratore il quale, entro 10 gg. dallavviso, se lo riterrà necessario, potrà intimare, solo per ciò che riguarda le parti comuni, la sospensione dei lavori e convocare lAssemblea dei condomini per deliberare in merito;
- Eseguire riparazioni nella parti comuni da parte di un singolo condomino se non in caso di assoluta ed urgente necessità (art. 1134 CC). In tal caso dovrà notificare gli estremi dellintrapresa opera o riparazione allAmministratore ed ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento delllurgenza e necessità dei lavori da parte dellAmministratore stesso che dovrà sottoporre, nei casi di maggiore importanza, la questione al giudizio dellAssemblea condominiale;
- Leffettuazione di scavi di qualunque genere nella cantine e nei garage; installazione di prese luce e quantaltro allinterno dei singoli garage;
- Lapplicazione allesterno delledificio con destinazione commerciale di insegne, cartelloni, targhe e simili che in caso di assenso da parte dellassemblea, la richiesta dovrà essere inoltrata allAmministratore con il quale ne sarà concordata la forma, lestetica e le dimensioni;
- Il calpestio delle aiuole e la raccolta di fiori nel giardino e nelle zone verdi recintate del complesso edilizio;
- Parcheggiare i veicoli al di fuori delle zone destinate a tale scopo. Nei casi di particolare intralcio lAmministratore/Rappresentante Autogestione ha facoltà di provvedere alla rimozione forzata del veicolo situandolo in parcheggi consentiti nelle vie circostanti il complesso edilizio. E vietato sostare in maniera permanente con automezzi e motoveicoli in aree destinate a parcheggio.
Lonere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dallAmministratore/Rappresentante Autogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino. Questi non avrà alcuna possibilità di rivalsa per eventuali danni che dovessero accorrere al proprio veicolo durante loperazione di rimozione.
Per le infrazioni al presente regolamento lAmministratore può applicare una sanzione pecuniaria di _uro 26 nei casi di maggiore gravità, senza pregiudizio per le maggiori responsabilità del trasgressore.
Tale sanzione non può essere applicata ai conduttori delle unità immobiliari.
Le sanzioni predette dovranno essere pagate entro 10 gg. dalla notifica.
Tali somme saranno devolute al fondo di cui lAmministratore dispone per le spese ordinarie.
Il condominio dissenziente potrà appellarsi allAssemblea.
Art. 15 - Limiti alluso delle Quote Individuali
Onde conferire il miglior senso estetico ed il decoro delledificio e, nellosservanza della normativa comunale in materia, i Signori condomini o inquilini dovranno osservare le seguenti regole per il miglior uso e destinazione dei poggioli:
- I poggioli prospicienti larea esterna dellImmobile hanno funzione essenzialmente decorativa; di conseguenza è ammesso esclusivamente labbellimento con fiori, piante o similari.
Esse dovranno essere collocate allinterno della ringhiera, convenientemente incassate in modo da evitare qualsiasi stillicidio dacqua
- I poggioli prospicienti larea interna potranno essere adibiti anche ad area di servizio per le necessità della casa con le seguenti limitazioni:
- è consentito stendere panni e biancheria esclusivamente su appositi stendibiancheria posti allinterno del poggiolo e ad unaltezza non al di sopra della ringhiera;
- è consentito sbattere tappeti, coperte, materassi, etc, dalle ore 8 alle 10 del mattino esclusivamente allinterno dl poggiolo di proprietà;
- è consentita lallocazione di piccoli arredi di servizio purché non abbiano unaltezza superiore a quella del poggiolo;
- è consentito labbellimento con fiori e piante secondo quanto previsto alla lettera a).
- I condomini e inquilini dovranno porre particolare attenzione a non provocare gocciolamento di acqua verso i piani sottostanti ed inoltre gettare materiali di rifiuto, sbattere tovaglie, panni, etc.
Tali limitazioni sono estese anche a tutte le finestre.
Resta infine tassativamente vietato ai Signori condomini e inquilini: gettare negli acquai, nei lavandini, nei vasi di W.C., bagni, etc., materiali che ostruiscano i tubi di scarico.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento Condominiale/Edifici si farà riferimento alle vigenti disposizioni di Legge nonché alle delibere dellAssemblea del condominio/autogestione sulle rispettive materie.
Conciliazione
Per accettazione condomino/inquilino _________________________
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