Art. 1 - Composizione della Commissione
È istituita, presso la sede nazionale di Federcasa-Aniacap sita in Roma, una Commissione per la conciliazione delle controversie che dovessero sorgere a livello periferico sul versante abitativo sociale.
La Commissione si strutturerà adeguatamente in funzione delle necessità operative sorte sul territorio previo assenso unanime delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione è composta da due parti: una rappresentata da Sunia, Sicet e Uniat ed una rappresentata da Federcasa.
Ciascuna delle parti è composta da 3 rappresentanti che potranno avvalersi dellassistenza tecnica per specifici argomenti.
Art. 2 - Nomina dei componenti della Commissione
I componenti della Commissione durano in carica tre anni e sono nominati da ognuna delle parti di cui allarticolo 1.
Le parti si riservano di sostituire il proprio componente in seno alla Commissione.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali o Federcasa, le stesse effettueranno la sua sostituzione entro 10 giorni dalla comunicazione, durante i quali il termine di cui allarticolo 11 rimane sospeso.
Trascorsi i 10 giorni, senza che sia effettuata la sostituzione, la Commissione continua ad operare anche in assenza del rappresentante dimesso od impedito.
Art. 3 - Presidenza della Commissione
La Commissione è presieduta per turni di 6 mesi da ciascuna componente, alternando le parti.
Art. 4 - Riunioni della Commissione
La Commissione si riunisce di norma una volta al mese in orari di ufficio, salvo diversa periodicità sulla base del carico di lavoro.
Art. 5 - Segreteria
Lorganizzazione amministrativa del procedimento di conciliazione è affidata a Federcasa che cura anche la dotazione e lo svolgimento delle funzioni di Segreteria.
La Segreteria provvederà ad inviare alle parti ed ai terzi che partecipano al procedimento tutte le comunicazioni necessarie entro i cinque giorni precedenti la data della riunione ed a redigere il verbale delle riunioni in tempo utile per la successiva riunione.
Art. 6 - Validità delle sedute
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di quattro componenti.
Il Presidente in apertura della seduta verifica che i presenti siano in tale numero. In mancanza, fissa la seduta in seconda convocazione da tenersi nel termine massimo di sette giorni.
Art. 7 - Tentativo di conciliazione
Le parti opereranno nellintento di ricercare le migliori soluzioni concordate per superare eventuali controversie e pertanto la parte che intenda proporre in giudizio una domanda può previamente promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione.
Durante le fasi di conciliazione, ai sensi dei successivi articoli, le parti si impegnano affinché non siano attivate o siano sospese eventuali azioni legali.
Art. 8 - Competenze della Commissione
I lavori avranno carattere prioritario di riscontro delle controversie contrattuali, qualora nei contratti medesimi sia fatto cenno di rinvio esplicito alla Commissione nazionale di conciliazione.
Saranno comunque oggetto di valutazione tutti gli aspetti riguardanti i rapporti contrattuali di locazione nonché quelli legislativi e regolamentari.
Art. 9 - Richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
Lintervento della Commissione può essere attivato da entrambe le parti o da ognuna delle altre parti di cui allarticolo 1, mediante invio di lettera raccomandata A/R alla Commissione, istituita presso la Sede di Federcasa, contenente una relazione sui fatti posti oggetto di valutazione.
Art. 10 - Organizzazione dei lavori
Nella prima riunione la Commissione se necessario predispone lorganizzazione dei lavori invitando eventualmente le parti interessate a presentare documenti, memorie scritte, mezzi di prova e quantaltro ritengano utile, non esclusa la partecipazione diretta ai lavori stessi delle parti oggetto di controversia.
Art. 11 - Termine per lespletamento del tentativo di conciliazione
La Commissione adotta la procedura che ritiene più opportuna, nel rispetto del principio del contraddittorio, per giungere rapidamente alla conclusione della controversia.
Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data della prima riunione della Commissione e comunque entro le tre riunioni successive a quella di apertura del tentativo stesso.
Se nel corso del procedimento sorge una questione che non rientra nelle competenze della Commissione di conciliazione, questultima, qualora ritenga che il giudizio ad essa affidato dipenda dalla definizione di tale questione, interrompe il procedimento.
In tal caso, il termine previsto dal comma precedente decorre ex-novo dal giorno in cui una delle parti trasmetta alla Commissione la documentazione relativa alla risoluzione della questione incidentale.
Art. 12 - Proposta di conciliazione
La Commissione terminata la fase operativa predispone una proposta conciliativa e la sottopone ai ricorrenti interessati per scritto invitando gli stessi a raggiungere un accordo.
Specificherà altresì che in merito non sono più ammissibili nuove domande o modifiche alle domande già espresse, come pure nuove allegazioni, eccezioni e contestazioni.
Laccordo viene verbalizzato a norma degli articoli 5 e 14.
Art. 13 - Riservatezza
Per i lavori della Commissione si fa riferimento alle norme previste dalla Legge.
Le riunioni si svolgono a porte chiuse.
Prima della fase conclusiva del procedimento è fatto obbligo alle parti, ai loro responsabili ed a quanti parteciperanno ai lavori di mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che viene a loro conoscenza nel corso del procedimento medesimo.
Ultimata la procedura sarà cura della Commissione ricercare le migliori forme per una eventuale pubblicizzazione delloperato.
Art. 14 - Processo verbale di conciliazione
Il parere conciliativo finale si redige in tre copie, sottoscritte dalle parti, che vengono così distribuite: una resta agli atti della Commissione, mentre le altre due sono consegnate ai ricorrenti.
Se la conciliazione ha risultato negativo, le ragioni saranno redatte in apposito verbale di cui allarticolo 5.
Se il risultato della conciliazione contiene una soluzione parziale della controversia, i processo verbale sottoscritto dalle parti ai sensi dellarticolo 5 vincola le stesse limitatamente a tale soluzione.
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