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Art. 1 - Costituzione dellautogestione
Ai sensi dellart. 23 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche, lAter promuove la costituzione dell'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni convocando l'assemblea degli assegnatari appartenenti ad un unico organismo abitativo, così come individuato dalla stessa azienda.
L'assemblea dovrà procedere alla nomina del Rappresentante degli assegnatari scelto di norma fra gli assegnatari medesimi. Nel caso in cui nessun assegnatario si proponga, dovrà essere nominato un professionista, il cui onorario sarà interamente a carico degli assegnatari.
Il Rappresentante predetto assume la responsabilità dell'autogestione assolvendo i compiti demandatigli dal presente regolamento degli assegnatari e ha la rappresentanza legale dei partecipanti all'autogestione.
Per organismi abitativi superiori ai venti alloggi, o qualora lAter ne ravvisi l'opportunità, oltre al Rappresentante sono eletti uno o più vice con funzioni di collaborazione e/o deventuale supplenza.
Nel caso in cui più organismi abitativi costituiscano un complesso insediativo residenziale così come individuato dallAter, con servizi generali in comune, i rappresentanti dei singoli organismi abitativi confluiscono in un comitato di coordinamento per la gestione dei servizi comuni.
Art. 2 - Compiti dell'autogestione
L'autogestione ha per oggetto:
- la conduzione e la manutenzione ordinaria dei servizi comuni, compresi autoclave e centrale termica;
- la pulizia e uso delle parti comuni;
- la fornitura dell'acqua, dell'energia e del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri, la manutenzione ordinaria degli ascensori, la conduzione del depuratore e ogni altro servizio che competano agli assegnatari.
La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti dovranno in ogni modo essere affidati dall'autogestione a ditte abilitate, i cui nomi dovranno essere comunicati allAter.
L'assemblea degli assegnatari disciplina, rispettandone la destinazione originaria, l'uso degli spazi verdi, delle parti duso comune e dei locali eventualmente a disposizione per le riunioni degli assegnatari, fermo restando che tale uso deve essere stabilito per scopi e finalità sociali che ne rispettino il godimento da parte di tutti.
Restano a carico esclusivo dell'Ater gli adempimenti, derivanti dagli obblighi di legge o di regolamento, di competenza della proprietà degli immobili.
L'autogestione può avvalersi degli strumenti tecnici operativi e giuridici di sostegno appositamente predisposti dallAter, secondo modalità da stabilire.
Art. 3 - Assemblea degli assegnatari
L'assemblea degli assegnatari si riunisce, in via ordinaria, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo che dovranno essere spediti agli assegnatari almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
In presenza di alloggi sfitti, alla fine dellesercizio finanziario e prima della convocazione dellassemblea per lapprovazione, il rappresentante dovrà far pervenire allAter in visione tutte le pezze giustificative delle spese inserite nel bilancio consuntivo.
L'assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Rappresentante lo reputi necessario, o quando lo stesso ne abbia avuto richiesta da almeno un quarto degli assegnatari.
L'assemblea delibera in merito all'autogestione dei servizi comuni di cui al precedente articolo 2.
L'assemblea è convocata a cura del Rappresentante, mediante avviso individuale, con lettera a mano con ritiro di dichiarazione di ricevuta comunicazione o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata. Detta convocazione deve essere comunicata allAter, che ha la facoltà di intervenire allassemblea con un proprio rappresentante, munito di delega.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, degli argomenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea e della data e ora dell'adunanza in seconda convocazione.
Lassemblea si considera regolarmente costituita quando siano presenti almeno due terzi degli assegnatari in prima convocazione e almeno un terzo degli assegnatari in seconda convocazione.
Per ogni adunanza dell'assemblea vengono eletti un presidente e un segretario.
Ogni assegnatario ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona con delega scritta in calce all'avviso di convocazione; non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Le deliberazioni si considerano valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Rappresentante degli assegnatari deve astenersi dal voto ove si deliberi sulla sua sostituzione, sul rendiconto della sua gestione e su provvedimenti da lui adottati.
Il Rappresentante degli assegnatari dovrà dare comunicazione delle delibere assunte agli assegnatari assenti mediante affissione negli appositi spazi stabiliti dall'assemblea. Agli assegnatari che ne facciano richiesta deve essere rilasciata copia del verbale dassemblea entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa, mediante lettera a mano con ritiro della ricevuta di comunicazione.
Art. 4 - Compiti del Rappresentante degli assegnatari
All'inizio di ciascun esercizio, il Rappresentante degli assegnatari deve provvedere alla compilazione di un preventivo, da cui risultino:
- le spese che si prevedono nell'esercizio medesimo per i servizi autogestiti;
- le quote a carico di ciascun assegnatario sulla base dei singoli valori per alloggio determinati dall'Ater;
- la ripartizione delle quote in rate periodiche suddivise ognuna nelle voci suddette.
Alla fine di ciascun esercizio il Rappresentante deve redigere un consuntivo, distinto nelle voci suddette, da cui risultino le spese effettivamente sostenute, con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l'ammontare dei versamenti effettuati dai singoli, i relativi conguagli attivi e passivi, nonché lentità residua dei fondi accantonati.
Il Rappresentante deve tenere:
- il registro dei verbali dell'assemblea vistato dallAter;
- il registro di contabilità dentrata e uscita sul quale debbono essere annotati tutti i movimenti di denaro.
Il Rappresentante deve inoltre:
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli assegnatari;
- stipulare in nome dell'autogestione i contratti per la fornitura dei servizi, nonché tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari, restando ferma in ogni caso la responsabilità solidale di tutti gli assegnatari nei confronti dei terzi e dell'Ater;
- assicurare l'osservanza del presente Regolamento;
- proporre il regolamento interno da sottoporsi allapprovazione dell'assemblea. Tale regolamento non deve essere in contrasto con le regole predisposte dall'Ater;
- segnalare tempestivamente all'Ater, che procederà al recupero secondo la legge, eventuali situazioni di morosità riguardanti il versamento delle quote relative alle spese per i servizi autogestiti;
- segnalare eventuali problemi manutentivi delledificio allAter;
- segnalare immediatamente a mezzo fax o telegramma eventuali situazioni di pericolo ai competenti uffici preposti (Vigili del Fuoco, Servizio Incolumità Pubblica del Comune), nonché all'Ater;
- provvedere, previa diffida, alla rimozione di qualunque costruzione, manufatto o cosa mobile collocata negli spazi comuni addebitando la spesa ai responsabili;
Art. 5 - Obblighi degli assegnatari
Gli assegnatari debbono attenersi al contratto di locazione, al Regolamento per gli Inquilini, al presente Regolamento, nonché al regolamento interno e alle deliberazioni dell'assemblea.
Nessun assegnatario può sottrarsi al pagamento delle spese comuni deliberato in sede dassemblea.
Gli assegnatari che riscattino l'alloggio rimangono obbligati all'osservanza del presente regolamento sino alla sua sostituzione con il regolamento del condominio. Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento anche i conduttori di negozi e locali vari compresi nel fabbricato in autogestione.
Art. 6 - Poteri dell'Ater
Al solo scopo della tutela dei beni in oggetto dell'autogestione riconosciuto all'Ater, il diritto dispezione e di controllo.
Qualora si dovessero riscontrare nella conduzione dell'autogestione danneggiamenti all'immobile o agli impianti, l'Ater procederà a notificare i rilievi effettuati all'autogestione e, nel caso di non intervento dell'autogestione, ad eseguire gli interventi necessari, con successivo addebito delle spese a carico degli assegnatari.
Art. 7 - Supporto dell'Ater per il malfunzionamento dell'autogestione e in caso di morosità
Qualora nell'organismo abitativo vi siano alloggi non locati, l'Ater provvede a sostenere le spese comuni per la quota relativa a detti alloggi, ivi compreso leventuale compenso del Rappresentante professionista.
Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Al solo fine di consentire il regolare funzionamento dell'autogestione, l'Ater, per le quote riferite ai servizi e alle spese comuni, provvederà ad anticipare all'autogestione le somme dovute dai morosi con l'obbligo di esperire immediatamente l'azione di recupero, adottando contemporaneamente i provvedimenti previsti dalla normativa regionale in materia di erp, dal contratto di locazione e dal presente Regolamento.
Per i casi di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/96, l'Ater può concedere proroghe analoghe a quelle concesse per il pagamento del canone.
Art. 8 - Norme in caso di cessione di alloggi.
Dalla data della formale costituzione del condominio lamministrazione dello stabile in cui sono compresi gli alloggi, sia in locazione che ceduti, passa direttamente al condominio stesso.
LAter venditore, con la sottoscrizione degli atti di vendita, viene autorizzato, sino alla formale costituzione del condominio, ad intervenire per lavori necessari di manutenzione straordinaria dello stabile.
Le spese eventualmente sostenute direttamente dallAter per la manutenzione dello stabile, per imposte, tributi e tasse erariali, provinciali e comunali per lassicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno sugli alloggi, sugli accessori e sulle parti comuni dello stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte, saranno rimborsate dagli assegnatari acquirenti.
Quale compenso per le prestazioni eventualmente rese, gli assegnatari acquirenti si impegnano a rimborsare lAter dei costi pro quota sostenuti, maggiorati del 10% per spese tecniche e di una aliquota per spese generali pari al 2%, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Azienda.
Dalla formale costituzione del condomino, tutte le spese di cui ai precedenti commi saranno stabilite dal condominio ed a questo corrisposte dalla parte acquirente.
La facoltà di provvedere transitoriamente e direttamente alla manutenzione degli stabili non comporta assunzione di responsabilità proprie dellamministratore condominiale da parte dellAter.
Art. 9 - Norme conclusive.
Per quanto non previsto dalle normative sull'Edilizia Residenziale Pubblica o dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle norme sulla comunione di cui all'articolo 1100 e seguenti del Codice Civile.
L'ASSEGNATARIO
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