|
|
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
|
|
Legge n. 560 del 24 dicembre 1993, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre
93 Serie Generale n.306
|
|
Scarica il testo in formato
rtf
|
Articolo 1
Comma 1
Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi
quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso
o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali,
nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi
della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo
Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale.
Comma 2
Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14,
si applicano altresì:
- agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo
1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 1 della legge
15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227 , e della
legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e successive modificazioni, nonché
agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 ), sono
stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni;
- agli alloggi non di servizio di proprietà della società
Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquistati fino alla data della
trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per
azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono
disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
- agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge
21 ottobre 1950, n. 841 , e successive modificazioni ed integrazioni,
che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;
- omissis (1).
Comma 2 bis
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità
di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dellart.4 della legge 1° giugno
1939, n.1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale
si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni.
Comma 3
Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio
oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni
attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato
di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive
modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge
1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.
Comma 4
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti
i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio
abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando
che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) possono essere venduti nella
loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel
rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei
soggetti aventi titolo a norma della presente legge (3).
Comma 4 bis
Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono
liberi sono immediatamente segnalati dallente gestore al comune,
che provvede allassegnazione ai soggetti aventi diritto (4).
Comma 5
L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita
esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo
di tale settore.
Comma 6
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari
o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo
di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento
dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di
acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è
fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
Comma 7
Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo
inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap,
qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione,
rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere
alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera
a), i quali possono essere alienati a terzi purché allassegnatario
venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa
vigente in materia di edilizia residenziale pubblica (5).
Comma 8
Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano
le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità
di presentazione delle domande di acquisto.
Comma 9
I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni
di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio,
in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento,
da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché
in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere
nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto
le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di
cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano,
con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato
per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi,
sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui
al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere
offerti prioritariamente agli enti locali (5).
Comma 10
Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando
un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero
delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto
del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo
del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici
giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
Comma 10 bis
In caso di necessità, documentata dallente gestore, di effettuare
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
o di ristrutturazione, di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, di edifici inseriti
nei piani di vendita, il prezzo,m determinato ai sensi del comma 10, è
aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi (4).
Comma 11
La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto
previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta
dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva
anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore
ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la
facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro
trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se
viene richiesta, da parte dellacquirente, la rettifica della rendita
catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di
tale rendita tra limmobile richiesto in cessione e altro di superficie
e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro a
esso adiacente, lUfficio del territorio dovrà provvedere
alleventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta (6).
Comma 12
Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento
del prezzo di cessione;
- pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente
in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale,
previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Comma 13
I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dellestinzione
del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità
indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari.
Tali proventi sono contabilizzati a cura dellIstituto autonomo per
le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella
gestione speciale di cui allart.10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n.1036, e versati in un apposito conto corrente
denominato Fondi Cer destinati alle finalità della legge
n.560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale,
a norma dellart.10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1\993,
n.130 (7).
Comma 14
Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente
la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento
in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento
del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero
e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati,
nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta
quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato.
La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari
degli Istituti.
Comma 15
Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso
non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale
pubblica.
Comma 16
L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini
previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono
presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali,
associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le
opportune misure di pubblicità.
Comma 17
Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma
16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
Comma 18
L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma
16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio
tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro
un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari
al tasso legale.
Comma 19
Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento
assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.
Comma 20
Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente
legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né' può
essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni
dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino
a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli
IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale,
hanno diritto di prelazione.
Comma 21
La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita
degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge
è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.
Comma 22
Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a
5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM).
Comma 23
Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori
(GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli
immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare,
indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione
in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia
ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della
legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da
almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
Comma 24
Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952,
n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande
di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione
in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior
favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 (8).
Comma 25
Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge
8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora
l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo
28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato
sulla base degli estimi catastali.
Comma 26
Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi
da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Comma 27
E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata
in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle
condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data (9).
NOTE
(1) lettera abrogata dallart.55, comma 11, legge
27 dicembre 1997, n.449. Recitava: agli alloggi acquisiti dal Ministero
del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
(2) Comma aggiunto dallart.12, 1egge 15 maggio 1997,
n.127.
(3) Comma, da ultimo, così modificato dallart.5,
legge 23 dicembre 1999, n.488. Le disposizioni ivi contenute si applicano,
comunque, sino allentrata in vigore delle leggi regionali emanate
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (art.18, legge 30
aprile 1999, n.136).
(4) Comma aggiunto dallart.4, legge 30 aprile 1999,
n, 136. Le disposizioni ivi contenute si applicano, comunque, sino allentrata
in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 (art.18, legge 30 aprile 1999, cit.).
(5) Comma così modificato dallart.5, legge
23 dicembre 1999, n.488.
(6) Comma così modificato dallart.43, legge23
dicembre 2000, n.388.
(7) Comma così sostituito dallart.4, legge
30 aprile 1999, n, 136. Le disposizioni ivi contenute si applicano, comunque,
sino allentrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (art.18, legge 30 aprile
1999, cit.).
(8) Per uninterpretazione autentica del presente
comma, vedi art.5 , d.l. 23 ottobre 1996, n.542, convertito in legge 23
dicembre 1996, n.649.
(9) Con d. l. 1° dicembre 1993, n.487, convertito in
legge 29 gennaio 1994, n.71, lAmministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico
denominato Ente poste italiane che, a sua volta, è stato trasformato
in Poste italiane S.p.A. con delib. Cipe 18 dicembre 1997.
top

|