![]() |
![]() |
|

(1) Vedi, ora, legge 17 febbraio 1992, n. 179. Art. 21 - Modalità per la determinazione del reddito. Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94. |