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CAPO II Art. 11 - Modifica dellarticolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per lassegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni. 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dellarticolo 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , le parole in misura non superiore al limite per laccesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso sono sostituite dalle seguenti: in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e le parole dei redditi fiscalmente imponibili sono sostituite dalle seguenti: dei redditi di cui allarticolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui allarticolo 10 del citato decreto. 2. Il comma 2, dellarticolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente: Art. 12 - Modifica dellarticolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per lassegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni. 1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole da 1 a 4 sono sostituite dalle parole da 1 a 8. Art. 13 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per lassegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è inserito il seguente comma: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente allentrata in vigore del limite di accesso di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dellarticolo 11 della presente legge. Art. 14 - Modifica dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per lassegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dallarticolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole: reddito imponibile e reddito imponibile annuo e redditi fiscalmente imponibili sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: reddito fiscale e redditi fiscali. 2. Al comma 1, lettera B.1, dellarticolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dallarticolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole con reddito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per laccesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00. 3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dallarticolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole con reddito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per laccesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1. 4. Al comma 1, lettera C.3 dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dallarticolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole con reddito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite dellaccesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1. 5. Il comma 1 bis, dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dellarticolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente: 6. Dopo il comma 1 bis dellarticolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma: 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dallentrata in vigore della presente legge. Art. 15 - Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per ledilizia convenzionata. 1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 , è sostituito con il seguente: Art. 16 - Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'Azienda territoriale per ledilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con lobbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti. |