home


Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, Capo II, con modifiche e integrazioni alla l.r. n.10/1996

Scarica il testo in formato rtf

CAPO II
Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , le parole “in misura non superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” e le parole “dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite dalle seguenti: “dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto”.

2. Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente:
2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 12 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole “da 1 a 4” sono sostituite dalle parole “da 1 a 8”.

Art. 13 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è inserito il seguente comma:
2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata in vigore del limite di accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dell’articolo 11 della presente legge.

Art. 14 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole: “reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “reddito fiscale” e “redditi fiscali”.

2. Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00”.

3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1”.

4. Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite dell’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1”.

5. Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente:
1 bis. . Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:
1 ter L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 - Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”.

1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 , è sostituito con il seguente:
6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.

Art. 16 - Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

top