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Disposizioni di riordino e semplificazione normativa

Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003)

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CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Art. 9 - Aggiornamento del limite di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e dell’articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende territoriali per l’edilizia residenziale e comuni, è fissato in euro 52.000,00.

Art. 10 - Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  1. I piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”, concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002 .

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