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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
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Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
(Con le modifiche e le integrazioni apportate dall'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29)
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SEZIONE III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 65 - Funzioni della regione
1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
- a. la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
- b. la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento
- c. l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
- d. la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
- e. il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;
- f. la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
- g. la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;
- h. la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;
- i. l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- l. la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche e integrazioni;
- m. l'autorizzazione alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica realizzato, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione, dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) con l'obbligo per le stesse di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- n. la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;
- o. la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.
1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Hanno titolo allacquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dellassegnatario. (16)
1 ter. Lalienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dellasta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base dasta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis. (17)
1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dellacquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dellacquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dellimmobile.(18)
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b), i) e m) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla lettera d), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.
Art. 66 - Funzioni dei Comuni
1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:
- il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
- l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
- l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.
2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche e integrazioni.
Art. 67 - Strumenti di programmazione e pianificazione
1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:
- il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
- le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento.;
- le modalità di incentivazione;
- i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
- i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
- il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
Art. 68 - Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche ed integrazioni
1. L' articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Approvazione dei programmi esecutivi di intervento.
- Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.
- I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione..
2. L' articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Nuove costruzioni.
- I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l'esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:
- il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
- il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello..
3. L' articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Recupero.
- I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:
- il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
- il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello..
4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera h- bis):
h bis) ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruenti di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione;.
Art. 69 - Applicazione di norme vigenti
1. Le disposizioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.
Art. 70 - Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo ed in particolare:
- l' articolo 2, comma primo lettere b), c), d) ed e), l' articolo 3, comma primo lettere c) ed e) e l' articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 ;
- l' articolo 3, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l' articolo 4 e l' articolo 7 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.
NOTE
(16) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .
(17) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .
(18) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .
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