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Contratto di locazione

Schema tipo di contratto per locazioni ex art. 28 L.R. 10/96 per soggetti dichiarati decaduti per supero del limite di reddito
Delibera CdA Ater n.237, 15 settembre 2003

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  • L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (in seguito denominata Azienda) con sede in Venezia, Dorsoduro 3507, codice fiscale 00181510272, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 245803, nella persona del proprio Direttore Dott. Ing. Gustavo Rui, nato a Noventa di Piave (VE) il 16.02.1947;
  • il signor COGNOME-NOME, nato a comune il 11/11/1900 e residente in comune, provincia, indirizzo, (in seguito denominato Conduttore);

PREMESSO:

che a seguito del provvedimento comunale di decadenza dall’assegnazione/del provvedimento comunale di assegnazione/ dell’autorizzazione al subentro n. XXX in data 11.11.1900, il suddetto Conduttore ha acquisito il diritto a stipulare un contratto di locazione ai sensi dell’art. 28, comma 4, della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata L.R. 10/96)
Tutto ciò premesso, parte integrante del presente contratto, l’Azienda come sopra rappresentata e il Conduttore (e il coniuge in regime di comunione legale dei beni ex art. 180, comma 2, c.c.)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

L’Azienda concede in locazione, ai sensi del comma 4° del predetto articolo 28 della L.R. 10/96, al predetto Conduttore - e, in caso di comunione legale dei beni, al coniuge - che accettano per se stessi e il loro nucleo familiare, come qui sotto identificato

- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX

l’alloggio sito in Comune di Comune, via via n. civico (codice 11111111), composto da composizione, come risulta dalla planimetria che il Concessionario dichiara di aver ricevuto e che viene sottoscritta dalle parti.

Art. 2 – durata della locazione

La durata del contratto è fissata in anni 4 (quattro) a partire dal 11/11/1900 e con scadenza al 11/11/1900: decorso tale termine il contratto è rinnovato per un periodo di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5.
Il Conduttore può recedere dal presente contratto, dandone comunicazione all’Azienda a mezzo lettera raccomandata A.R., con almeno sei mesi di anticipo e adeguandosi alle modalità da questa fissate per la riconsegna dell’alloggio, che lo stesso dichiara di aver ricevuto e di accettare senza riserva alcuna.
Per quant’altro non disposto dal presente articolo si rinvia al dettato dell’art. 2 della Legge n. 431/98.

Art. 3 - Canone di locazione.

Il canone di locazione - fissato con le modalità di cui all’Art. 18, comma 1, area di decadenza, della L.R. 10/96 e comunque non inferiore a quello calcolato ai sensi degli artt. dal 12 al 22 e 24 della L. 392/1978 maggiorato del 50% - è inizialmente pari a Euro XXX,XX e verrà aggiornato annualmente in misura del 100% dell’indice Istat. Il Conduttore si obbliga a corrispondere il canone di locazione in via anticipata, entro il decimo giorno del mese a partire dalla data di decorrenza del presente contratto.
Il Conduttore accetta di uniformarsi al sistema di riscossione del canone in uso e ad eventuali successive modifiche stabilite dall’Azienda, da comunicarsi con idonee modalità, anche per addebiti di eventuali conguagli. Le parti accettano espressamente che qualsiasi importo versato in eccedenza o in modo difforme sarà prioritariamente imputato al debito più vecchio, dapprima agli interessi e quindi al capitale.

Art. 4 - Obblighi conseguenti alla locazione.

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro XXX,XX pari a tre mensilità del canone inizialmente dovuto ovvero all’importo già versato all’Azienda. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, l’Azienda è espressamente autorizzata a ritenere all’atto della restituzione dell’alloggio:

  • l’ammontare di eventuali crediti nei confronti del Conduttore;
  • l’ammontare di danni apportati dal Conduttore all’alloggio, al fabbricato e alle pertinenze per propria colpa, incuria o altro, sulla base della “Quantificazione danni forfettaria”, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto ed accettare senza riserva alcuna, fatti salvi successivi aggiornamenti determinati dall’Azienda.

Dette trattenute s’intendono senza pregiudizio di eventuali diversi e maggiori danni non compresi nella suddetta Quantificazione danni forfettaria, di maggiori obblighi incombenti al Conduttore o spese maggiori che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare all’Azienda.
Per nessuna ragione il Conduttore può sospendere o ritardare il pagamento del canone e delle spese per servizi e oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale.
Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia ed a rispettare il “Regolamento per gli inquilini”; è altresì tenuto a documentare annualmente il reddito del proprio nucleo familiare e il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 10/96.

Art. 5 - Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

Il Conduttore prende atto e conviene che il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui l’Azienda potrà avvalersi ai sensi dell’Art. 1456 c.c. quando:

  • si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;
  • modifichi l’alloggio o le pertinenze senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, fatto salvo il risarcimento del danno;
  • non rispetti le norme del “Regolamento per gli inquilini” e del “Regolamento per l’Autogestione”, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto e di accettare senza riserva alcuna;
  • si sia reso moroso nei confronti dell’autogestione, dell’Azienda o dell’eventuale condominio per il canone o i servizi;
  • violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso;
  • superi del triplo il limite di reddito per l’assegnazione, art. 28 comma 5 L.R. 10/96 o abbia alcuna delle titolarità di cui all’art. 2 lettera c) della L.R. 10/96.
  • abbia sublocato o ceduto in comodato, anche parzialmente, l’alloggio o le pertinenze;

Art. 6 - Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Il mancato puntuale pagamento del canone e/o dei servizi anche di una sola rata costituisce in mora il Conduttore e l’Azienda potrà avviare le procedure sia per la risoluzione del contratto che per il recupero del relativo credito, comprensivo di ogni spesa sostenuta. In ogni caso, dal giorno successivo ad un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza, verrà addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%.
Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 7 - Riconsegna dell’alloggio e visita ai locali.

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
L’Azienda, qualora si rendesse necessario effettuare riparazioni, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, può ispezionare i locali affittati, concordando preventivamente con il Conduttore la data della visita.

Art. 8 - Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni.

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda.
Per la ripartizione delle incombenze relative a interventi manutentivi tra l’Azienda e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento per gli inquilini”.
Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, l’Azienda può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dalla richiesta.
E’ fatto tassativo divieto al Conduttore di installare nell’alloggio apparecchi a gas, quali stufe, scaldabagno, scalda acqua e simili, senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda.

Art. 9 - Responsabilità per danni.

Il Conduttore è responsabile per qualsiasi danno prevedibile ed imprevedibile a persone ed a cose causati da opere effettuate a sua cura, senza l’autorizzazione dell’Azienda, o comunque eseguite difformemente dalle norme di legge vigenti.
Il Conduttore esonera espressamente l’Azienda da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui, allo stabile o all’alloggio da fatti, omissioni o colpa di altri assegnatari o di terzi in genere e si obbliga a rispondere di tutti i deterioramenti e danni prodotti per sua colpa o dei suoi familiari, all’alloggio, alle sue pertinenze e allo stabile.
Il Conduttore di alloggi dotati di impianti termici individuali, è responsabile della loro gestione e manutenzione; è quindi responsabile degli adempimenti di cui al DPR n. 412/93, di cui dichiara di essere a conoscenza. Le parti convengono che la sostituzione della caldaia o del bruciatore dell’impianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale è posta a carico dell’inquilino.

Art. 10 - Autogestione e condomini.

L’Azienda si obbliga a promuovere ed attivare l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni secondo le norme dettate dal Capo V della L.R. 10/96; a sua volta, il Conduttore si obbliga a osservare le disposizioni del “Regolamento per l’Autogestione”.
I Conduttori di alloggi siti in fabbricati in regime condominiale dovranno sottostare anche agli obblighi imposti dal regolamento del condominio; essi avranno diritto di voto in luogo dell’Azienda limitatamente a quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 10/96.

art. 11 - Subentro nel contratto di locazione.

Il Conduttore è tenuto a segnalare l’ingresso di nuove persone nell’alloggio documentandone il reddito, del quale se ne terrà conto dal mese successivo ai fini del calcolo del canone di locazione. Le persone entrate a far parte del nucleo successivamente alla data di stipula del contratto non acquisiscono alcun titolo al subentro.

Art. 12 - Elezione di domicilio e foro competente.

Agli effetti dell’esecuzione del contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio: l’Azienda nella propria sede e il Con-duttore nell’alloggio assegnatogli. Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente atto, è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 - Spese contrattuali.

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovazioni. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra l’Azienda, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, tenuto a rimborsare la sua quota all’Azienda entro i termini da questa fissati.

Art. 14- Rinvio alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Regolamento per gli inquilini e da quello per l’Autogestione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di Erp, a loro eventuali integrazioni o modificazioni e ad altre successive norme che dovessero sostituirle e che il Conduttore si impegna sin d’ora ad osservare. Rimane comunque esclusa l’applicazione dell’art. 17 comma 6 della L.R. 10/96. Le parti fanno inoltre riferimento alle norme del c.c.. e ad altre leggi e regolamenti, per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia,

IL CONDUTTORE      IL DIRETTORE      IL CONIUGE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 - Durata della locazione; 3 - Canone di locazione; 4 - Obblighi conseguenti alla locazione; 5 - Risoluzione contrattuale; 6 - Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi; 7 - Riconsegna dell’alloggio e visita ai locali; 8 - Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 9 - Responsabilità per danni; 11 - Subentro nel contratto di locazione; 12 - Elezione di domicilio e foro competente; 13 - Spese contrattuali e 14 - Rinvio alla normativa vigente.

IL CONDUTTORE      IL CONIUGE

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