![]() |
informazioni generali |
inquilini |
comuni |
aziende e fornitori |
Ater affitta e vende |
|
| Riferimenti normativi | ||||||
PREMESSO: che a seguito del provvedimento comunale di decadenza dallassegnazione/del provvedimento comunale di assegnazione/ dellautorizzazione al subentro n. XXX in data 11.11.1900, il suddetto Conduttore ha acquisito il diritto a stipulare un contratto di locazione ai sensi dellart. 28, comma 4, della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata L.R. 10/96) CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 descrizione del nucleo familiare e dellimmobile locato LAzienda concede in locazione, ai sensi del comma 4° del predetto articolo 28 della L.R. 10/96, al predetto Conduttore - e, in caso di comunione legale dei beni, al coniuge - che accettano per se stessi e il loro nucleo familiare, come qui sotto identificato - COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX lalloggio sito in Comune di Comune, via via n. civico (codice 11111111), composto da composizione, come risulta dalla planimetria che il Concessionario dichiara di aver ricevuto e che viene sottoscritta dalle parti. Art. 2 durata della locazione La durata del contratto è fissata in anni 4 (quattro) a partire dal 11/11/1900 e con scadenza al 11/11/1900: decorso tale termine il contratto è rinnovato per un periodo di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5. Art. 3 - Canone di locazione. Il canone di locazione - fissato con le modalità di cui allArt. 18, comma 1, area di decadenza, della L.R. 10/96 e comunque non inferiore a quello calcolato ai sensi degli artt. dal 12 al 22 e 24 della L. 392/1978 maggiorato del 50% - è inizialmente pari a Euro XXX,XX e verrà aggiornato annualmente in misura del 100% dellindice Istat. Il Conduttore si obbliga a corrispondere il canone di locazione in via anticipata, entro il decimo giorno del mese a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Art. 4 - Obblighi conseguenti alla locazione. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro XXX,XX pari a tre mensilità del canone inizialmente dovuto ovvero allimporto già versato allAzienda. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, lAzienda è espressamente autorizzata a ritenere allatto della restituzione dellalloggio:
Dette trattenute sintendono senza pregiudizio di eventuali diversi e maggiori danni non compresi nella suddetta Quantificazione danni forfettaria, di maggiori obblighi incombenti al Conduttore o spese maggiori che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare allAzienda. Art. 5 - Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.). Il Conduttore prende atto e conviene che il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui lAzienda potrà avvalersi ai sensi dellArt. 1456 c.c. quando:
Art. 6 - Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi. Il mancato puntuale pagamento del canone e/o dei servizi anche di una sola rata costituisce in mora il Conduttore e lAzienda potrà avviare le procedure sia per la risoluzione del contratto che per il recupero del relativo credito, comprensivo di ogni spesa sostenuta. In ogni caso, dal giorno successivo ad un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza, verrà addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%. Art. 7 - Riconsegna dellalloggio e visita ai locali. Il Conduttore è tenuto a riconsegnare lalloggio nel medesimo stato in cui lha ricevuto, salvo il deperimento duso, pena il risarcimento del danno. Art. 8 - Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni. Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto dellAzienda. Art. 9 - Responsabilità per danni. Il Conduttore è responsabile per qualsiasi danno prevedibile ed imprevedibile a persone ed a cose causati da opere effettuate a sua cura, senza lautorizzazione dellAzienda, o comunque eseguite difformemente dalle norme di legge vigenti. Art. 10 - Autogestione e condomini. LAzienda si obbliga a promuovere ed attivare lautogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni secondo le norme dettate dal Capo V della L.R. 10/96; a sua volta, il Conduttore si obbliga a osservare le disposizioni del Regolamento per lAutogestione. art. 11 - Subentro nel contratto di locazione. Il Conduttore è tenuto a segnalare lingresso di nuove persone nellalloggio documentandone il reddito, del quale se ne terrà conto dal mese successivo ai fini del calcolo del canone di locazione. Le persone entrate a far parte del nucleo successivamente alla data di stipula del contratto non acquisiscono alcun titolo al subentro. Art. 12 - Elezione di domicilio e foro competente. Agli effetti dellesecuzione del contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio: lAzienda nella propria sede e il Con-duttore nellalloggio assegnatogli. Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente atto, è competente il Foro di Venezia. Art. 13 - Spese contrattuali. Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovazioni. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra lAzienda, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, tenuto a rimborsare la sua quota allAzienda entro i termini da questa fissati. Art. 14- Rinvio alla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Regolamento per gli inquilini e da quello per lAutogestione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di Erp, a loro eventuali integrazioni o modificazioni e ad altre successive norme che dovessero sostituirle e che il Conduttore si impegna sin dora ad osservare. Rimane comunque esclusa lapplicazione dellart. 17 comma 6 della L.R. 10/96. Le parti fanno inoltre riferimento alle norme del c.c.. e ad altre leggi e regolamenti, per quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL CONDUTTORE IL DIRETTORE IL CONIUGE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 - Durata della locazione; 3 - Canone di locazione; 4 - Obblighi conseguenti alla locazione; 5 - Risoluzione contrattuale; 6 - Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi; 7 - Riconsegna dellalloggio e visita ai locali; 8 - Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 9 - Responsabilità per danni; 11 - Subentro nel contratto di locazione; 12 - Elezione di domicilio e foro competente; 13 - Spese contrattuali e 14 - Rinvio alla normativa vigente. IL CONDUTTORE IL CONIUGE |