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PREMESSO:
Tutto ciò premesso, parte integrante del presente contratto, lAzienda come sopra rappresentata e il Concessionario CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 descrizione del nucleo familiare e dellimmobile locato LAzienda concede in concessione al predetto Concessionario, che accetta per sé ed il suo nucleo familiare, come qui sotto identificato - COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX lalloggio sito in Comune di Comune, via via n. civico (codice 11111111), composto da composizione, come risulta dalla planimetria che il Concessionario dichiara di aver ricevuto e che viene sottoscritta dalle parti. Art. 2 durata della concessione Il presente contratto decorre a far data dal 11/11/1900; costituiscono motivo di risoluzione espressa del presente atto i casi indicati dallart. 386 del T.U. 30.04.1938 n. 1165. Art. 3 canone di concessione Il canone di concessione, da pagarsi allAzienda in via anticipata entro il decimo giorno di ogni mese, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto, viene inizialmente fissato in Euro XXX,XX. Esso viene rideterminato allinizio di ogni anno sulla base degli art. 18 e 20 della L.R. 10/96 e viene aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dellindice Istat. Art. 4 obblighi conseguenti alla concessione A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di concessione, il Concessionario dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro XXX,XX pari a tre mensilità del canone soggettivo calcolato ai sensi dellart. 18 della L.R. 10/96. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, lAzienda è espressamente autorizzata a ritenere allatto della restituzione dellalloggio:
Dette trattenute sintendono senza pregiudizio di eventuali diversi e maggiori danni non compresi nella suddetta Quantificazione danni forfettaria, di maggiori obblighi incombenti al Concessionario o spese maggiori che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare allAzienda. Art. 5 risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi indicati dallart. 386 del T.U. 30.04.1938 n. 1135, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dellart. 11 della L.R. 10/96. Art. 6 mancato pagamento del canone di concessione e dei servizi In caso di morosità nel pagamento del canone e/o dei servizi superiore a quattro mesi, lAzienda avvierà le procedure sia per la risoluzione del contratto che per il recupero del relativo credito, comprensivo di ogni spesa sostenuta. In ogni caso, dal giorno successivo ad un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza, verrà addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%. Art. 7 consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali Il Concessionario è tenuto a prendere possesso dellalloggio nei tempi previsti dallart. 10 della L.R. 10/96 ed a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lha ricevuto, salvo il deperimento duso, pena il risarcimento del danno. Art. 8 migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni Il Concessionario non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto dellAzienda. Art. 9 responsabilità per danni Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno prevedibile e imprevedibile a persone ed a cose causati da opere effettuate a sua cura, senza lautorizzazione dellAzienda o comunque eseguite difformemente dalle norme di legge vigenti. Art. 10 autogestione e condomini LAzienda si obbliga a promuovere ed attivare lautogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni secondo le norme dettate dal Capo V della L.R. 10/96; a sua volta, il Concessionario si obbliga a osservare le disposizioni del Regolamento per lAutogestione. Art. 11 elezione di domicilio e foro competente Agli effetti dellesecuzione del contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio lAzienda nella propria sede e il Concessionario nellalloggio assegnatogli. Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente atto, è competente il foro di Venezia. Art. 12 spese contrattuali Sono a carico del Concessionario tutte le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovazioni. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra lAzienda, che provvederà alle formalità relative, e il Concessionario, tenuto a rimborsare la sua quota allAzienda entro i termini da questa fissati. Art. 13 rinvio alla normativa vigente Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Regolamento per gli inquilini e da quello per lAutogestione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di Erp, a loro eventuali integrazioni o modificazioni e ad altre successive norme che dovessero sostituirle e che il Concessionario si impegna sin dora ad osservare. Fanno inoltre riferimento al codice civile e ad altre leggi e regolamenti, per quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL CONCESSIONARIO IL DIRETTORE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della concessione; 3: Canone di concessione; 4: Obblighi conseguenti alla concessione; 5: Risoluzione del contratto; 6: Mancato pagamento del canone di concessione e dei servizi; 7: Consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali; 8:- Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 9: Responsabilità per danni; 11: Elezione di domicilio e foro competente; 12: Spese contrattuali e 13: Rinvio alla normativa vigente. IL CONCESSIONARIO |