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PREMESSO: che con provvedimento comunale n. XXX in data 11/11/1900 è stato disposto, ai sensi dellart. 17 comma 8 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata L.R. 10/96), che disciplina la materia di Edilizia Residenziale Pubblica, il trasferimento del nucleo familiare del succitato Assegnatario nellalloggio individuato allart. 1 del presente contratto; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 descrizione del nucleo familiare e dellimmobile locato LAzienda concede in locazione al predetto Assegnatario - e, in caso di comunione legale dei beni, al coniuge - che accettano per - COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX lalloggio sito in Comune di Comune, via via n. civico (codice 11111111), composto da composizione, come risulta dalla planimetria che l'Assegnatario dichiara di aver ricevuto e che viene sottoscritta dalle parti. Art. 2 durata della locazione e relativo canone Il presente contratto decorre a far data dal 11/11/1900 ed è a tempo determinato secondo quanto previsto al successivo art. 3, salvo i casi di risoluzione per annullamento o decadenza, nonché di risoluzione espressa di cui al successivo art. 5. Art. 3 cessazione della locazione temporanea Secondo quanto dispone lart. 17 comma 8 della L.R. 10/96, a conclusione dei lavori di recupero edilizio, lAssegnatario potrà rientrare in uno degli alloggi risultanti dalla predetta ristrutturazione e adeguato al proprio nucleo familiare, ovvero in quello originario rimesso in pristino, o restare definitivamente nellalloggio oggetto del presente contratto, previa stipula in ogni caso, di un nuovo contratto definitivo con lAzienda. Art. 4 deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il deposito già versato nellalloggio in precedenza locato resta vincolato fino allavvenuta riconsegna dellalloggio, previa verifica dello stato dellimmobile e sempre che lAssegnatario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto. Art. 5 risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dallassegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. LAssegnatario prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui lAzienda potrà avvalersi ai sensi dellart. 1456 c.c. quando:
Art. 6 mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi In caso di morosità nel pagamento del canone e/o dei servizi superiore a quattro mesi, lAzienda avvierà le procedure sia per la risoluzione del contratto che per il recupero del relativo credito, comprensivo di ogni spesa sostenuta. In ogni caso, dal giorno successivo ad un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza, verrà addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%. Art. 7 consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali LAssegnatario è tenuto a prendere possesso dellalloggio nei tempi previsti dallart. 10 della L.R. 10/96 ed a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lha ricevuto, salvo il deperimento duso, pena il risarcimento del danno. Art. 8 migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni LAssegnatario non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto dellAzienda. Art. 9 responsabilità per danni LAssegnatario è responsabile per qualsiasi danno prevedibile e imprevedibile a persone ed a cose causati da opere effettuate a sua cura, senza lautorizzazione dellAzienda o comunque eseguite difformemente dalle norme di legge vigenti. Art. 10 autogestione e condomini LAzienda si obbliga a promuovere ed attivare lautogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni secondo le norme dettate dal Capo V della L.R. 10/96; a sua volta, lAssegnatario si obbliga a osservare le disposizioni del Regolamento per lAutogestione. Art. 11 elezione di domicilio e foro competente Agli effetti dellesecuzione del contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio lAzienda nella propria sede e lAssegnatario nellalloggio assegnatogli. Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente atto, è competente il foro di Venezia. Art. 12 spese contrattuali Sono a carico dellAssegnatario tutte le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovazioni. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra lAzienda, che provvederà alle formalità relative, e lAssegnatario, tenuto a rimborsare la sua quota allAzienda entro i termini da questa fissati. Art. 13 rinvio alla normativa vigente Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Regolamento per gli inquilini e da quello per lAutogestione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di Erp, a loro eventuali integrazioni o modificazioni e ad altre successive norme che dovessero sostituirle e che lAssegnatario si impegna sin dora ad osservare. Fanno inoltre riferimento al codice civile e ad altre leggi e regolamenti, per quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. LASSEGNATARIO IL DIRETTORE IL CONIUGE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione e relativo canone; 3: Cessazione della locazione temporanea; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 5: Risoluzione del contratto; 6: Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi; 7: Consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali; 8:- Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 9: Responsabilità per danni; 11: Elezione di domicilio e foro competente; 12: Spese contrattuali e 13: Rinvio alla normativa vigente. LASSEGNATARIO IL CONIUGE |