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Contratto di locazione

Schema tipo di contratto per locazioni a tempo indeterminato: nuove assegnazioni, preassegnazioni, volture, cambi consensuali
Delibera CdA Ater n.237, 15 settembre 2003

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  • L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (in seguito denominata Azienda) con sede in Venezia, Dorsoduro 3507, codice fiscale 00181510272, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 245803, nella persona del proprio Direttore Dott. Ing. Gustavo Rui, nato a Noventa di Piave (VE) il 16.02.1947;
  • il signor COGNOME-NOME, nato a comune il 11/11/1900 e residente in comune, provincia, indirizzo, (in seguito denominato Assegnatario);

PREMESSO:

che a seguito del provvedimento comunale/dell’autorizzazione al cambio consensuale/dell’autorizzazione al subentro nell’assegnazione n./prot. XXX in data 11/11/1900 il summenzionato Assegnatario ha acquisito il diritto alla titolarità dell’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata L.R. 10/96), che disciplina la materia di Edilizia Residenziale Pubblica;
Tutto ciò premesso, parte integrante del presente contratto, l’Azienda come sopra rappresentata e l’Assegnatario (e il coniuge in regime di comunione legale dei beni ex art. 180, comma 2, c.c.)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

L’Azienda concede in locazione al predetto Assegnatario - e, in caso di comunione legale dei beni, al coniuge - che accettano per
se stessi e il loro nucleo familiare, come qui sotto identificato

- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX
- COGNOME-NOME XXXXXXXXXXXXXXX

l’alloggio sito in Comune di Comune, via via n. civico (codice 11111111), composto da composizione, come risulta dalla planimetria che l'Assegnatario dichiara di aver ricevuto e che viene sottoscritta dalle parti.

Art. 2 – durata della locazione

Il presente contratto decorre a far data dal 11/11/1900 ed è da considerarsi a tempo indeterminato, salvo i casi di risoluzione per annullamento o decadenza; nonché di risoluzione espressa di cui al successivo art. 5
L’Assegnatario può recedere dal presente contratto, dandone comunicazione all’Azienda a mezzo lettera raccomandata A/R con almeno tre mesi di anticipo e adeguandosi alle modalità da questa fissate per la riconsegna dell’alloggio, che lo stesso dichiara di aver ricevuto e di accettare senza riserva alcuna.

Art. 3 – canone di locazione

Il canone di locazione, da pagarsi in via anticipata all’Azienda entro il decimo giorno di ogni mese, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto/ultimazione dei lavori di riatto dell’alloggio, è inizialmente fissato in Euro XXX,XX. Esso viene rideterminato all’inizio di ogni anno sulla base degli artt. 18 e 20 della L.R. 10/96 e viene aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice Istat.
L’Assegnatario accetta di uniformarsi al sistema di riscossione del canone in uso e ad eventuali successive modifiche stabilite dall’Azienda, da comunicarsi con idonee modalità, anche per addebiti di eventuali conguagli. Le parti accettano espressamente che qualsiasi importo versato in eccedenza o in modo difforme sarà imputato prioritariamente al debito più vecchio, dapprima agli interessi, quindi al capitale.

Art. 4 – obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, l’Assegnatario dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro XXX,XX pari a tre mensilità del canone soggettivo calcolato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/96 ovvero all’importo già depositato presso l’Azienda. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, l’Azienda è espressamente autorizzata a ritenere all’atto della restituzione dell’alloggio:

  • l’ammontare di eventuali crediti nei confronti dell’Assegnatario;
  • l’ammontare di danni apportati dall’Assegnatario all’alloggio, al fabbricato e alle pertinenze per propria colpa, incuria o altro, sulla base della “Quantificazione danni forfettaria”, che l’assegnatario dichiara di aver ricevuto ed accettare senza riserva alcuna, fatti salvi successivi aggiornamenti determinati dall’Azienda.

Dette trattenute s’intendono senza pregiudizio di eventuali diversi e maggiori danni non compresi nella suddetta Quantificazione danni forfettaria, di maggiori obblighi incombenti all’Assegnatario o spese maggiori che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare all’Azienda.
Per nessuna ragione l’Assegnatario può sospendere o ritardare il pagamento del canone e delle spese per servizi e oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale.
L’Assegnatario è tenuto a comunicare all’Azienda qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare, fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96.
L’Assegnatario si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia ed a rispettare il “Regolamento per gli inquilini”.

Art. 5 – risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. L’Assegnatario prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui l’Azienda potrà avvalersi ai sensi dell’art. 1456 c.c. quando:

  1. si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;
  2. modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, fatto salvo il risarcimento del danno;
  3. non rispetti le norme del “Regolamento per gli inquilini” e del “Regolamento per l’Autogestione”, che l’Assegnatario dichiara di aver ricevuto ed accettare senza riserva alcuna;
  4. si sia reso moroso nei confronti dell’autogestione, dell’Azienda o dell’eventuale condominio per il canone o i servizi;
  5. violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

Art. 6 – mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi

In caso di morosità nel pagamento del canone e/o dei servizi superiore a quattro mesi, l’Azienda avvierà le procedure sia per la risoluzione del contratto che per il recupero del relativo credito, comprensivo di ogni spesa sostenuta. In ogni caso, dal giorno successivo ad un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza, verrà addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%.
Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare dell’Assegnatario sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 7 – consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali

L’Assegnatario è tenuto a prendere possesso dell’alloggio nei tempi previsti dall’art. 10 della L.R. 10/96 ed a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
L’Azienda, qualora si rendesse necessario effettuare riparazioni, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, può ispezionare i locali affittati, concordando preventivamente con l’Assegnatario la data della visita.

Art. 8 – migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

L’Assegnatario non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda.
Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra l’Azienda e l’Assegnatario, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento per gli inquilini”.
Qualora l’Assegnatario non effettuasse interventi a suo carico, l’Azienda può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dalla richiesta.
E’ fatto tassativo divieto all’Assegnatario di installare nell’alloggio apparecchi a gas, quali stufe, scaldabagno, scalda acqua e simili, senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda.

Art. 9 – responsabilità per danni

L’Assegnatario è responsabile per qualsiasi danno prevedibile e imprevedibile a persone ed a cose causati da opere effettuate a sua cura, senza l’autorizzazione dell’Azienda o comunque eseguite difformemente dalle norme di legge vigenti.
L’Assegnatario esonera espressamente l’Azienda da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui, allo stabile o all’alloggio da fatti, omissioni o colpa di altri assegnatari o di terzi in genere e si obbliga a rispondere di tutti i deterioramenti e danni prodotti per sua colpa o dei suoi familiari all’alloggio, alle sue pertinenze e allo stabile.
L’Assegnatario di alloggi dotati di impianti termici individuali, è responsabile della loro gestione e manutenzione; è quindi responsabile degli adempimenti di cui al DPR n. 412/93, di cui dichiara di essere a conoscenza. Le parti convengono che la sostituzione della caldaia o del bruciatore dell’impianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale è posta a carico dell’inquilino.

Art. 10 – autogestione e condomini

L’Azienda si obbliga a promuovere ed attivare l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni secondo le norme dettate dal Capo V della L.R. 10/96; a sua volta, l’Assegnatario si obbliga a osservare le disposizioni del “Regolamento per l’Autogestione”.
Gli inquilini di alloggi siti in fabbricati in regime condominiale dovranno sottostare anche agli obblighi imposti dal regolamento del condominio; essi avranno diritto di voto in luogo dell’Azienda limitatamente a quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 10/96.

Art. 11 – elezione di domicilio e foro competente

Agli effetti dell’esecuzione del contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio l’Azienda nella propria sede e l’Asse- gnatario nell’alloggio assegnatogli. Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente atto, è competente il foro di Venezia.

Art. 12 – spese contrattuali

Sono a carico dell’Assegnatario tutte le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovazioni. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra l’Azienda, che provvederà alle formalità relative, e l’Assegnatario, tenuto a rimborsare la sua quota all’Azienda entro i termini da questa fissati.

Art. 13 – rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Regolamento per gli inquilini e da quello per l’Autogestione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di Erp, a loro eventuali integrazioni o modificazioni e ad altre successive norme che dovessero sostituirle e che l’Assegnatario si impegna sin d’ora ad osservare. Fanno inoltre riferimento al codice civile e ad altre leggi e regolamenti, per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia,

L’ASSEGNATARIO      IL DIRETTORE      IL CONIUGE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 5: Risoluzione del contratto; 6: Mancato pagamento del canone di locazione e dei servizi; 7: Consegna e riconsegna alloggio, visita ai locali; 8: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 9: Responsabilità per danni; 11: Elezione di domicilio e foro competente; 12: Spese contrattuali e 13: Rinvio alla normativa vigente.

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