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Modificata la legge regionale sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica
La Regione del Veneto ha modificato due articoli della legge regionale 10/1996 Disciplina per lassegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il testo aggiornato della legge 10/1996 è disponibile nel sito internet della Regione www.regione.veneto.it e nel sito internet dellAtet, sezione leggi e regolamenti.
Redditi: nulla cambia per gli inquilini
La prima modifica riguarda larticolo 18, Applicazione del canone di locazione, al quale è stato aggiunto un nuovo comma, il comma 1.bis, dallarticolo 10, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38.
Tale comma dice che ai fini del calcolo del canone di locazione, il reddito fiscalmente imponibile dellanno 2003 e degli anni successivi, è quello imponibile ai fini delladdizionale regionale delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Con questa precisazione si chiariscono alcune incertezze interpretative derivanti dalle nuove norme fiscali, che avrebbero potuto avere ripercussioni sui meccanismi di calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La precisazione da agli inquilini assegnatari la certezza che i meccanismi di calcolo non cambiano: i redditi sulla base dei quali verrà determinato il canone di locazione per il 2006 saranno gli stessi degli anni scorsi, ovviamente modificati nel loro ammontare, come ogni anno secondo lautodichiarazione degli assegnatari, ma modificati non nella loro origine.
Grazie a questo novo comma della legge 10/1996, quindi, nulla cambierà nel calcolo del canone di locazione degli assegnatari.
Forze dellordine: una graduatoria della prefettura
La seconda modifica riguarda larticolo 11 della legge 10/1996, Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, ai commi 4 e 5, dedicati alle assegnazioni annuali di alloggi a favore delle forze dellordine.
Larticolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, chiarisce e parzialmente modifica le competenze relative allassegnazione di alloggi per le forze dellordine. In particolare, spetterà alla prefettura redigere una graduatoria degli appartenenti alle forze dellordine che hanno richiesto un alloggio di servizio e spetterà agli enti gestori determinare sulla base dellaliquota, già stabilita dalle legge 10/1996, del dieci per cento degli alloggi da assegnare annualmente il numero di alloggi riservati alle forze dellordine.
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