home
home inquilini
Dati sull'alloggio, sul canone, sulla situazione contrattuale e contabile


Normativa di riferimento

Nei moduli che pubblichiamo, predisposti per facilitare le comunicazioni tra gli inquilini e l'Ater, sono citati alcuni articoli di legge: se ne riporta il testo completo.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
    unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

  1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
  2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle di-chiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la pre-sentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 - Norme penali

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Articolo 10 - Informazioni rese al momento detta raccolta

  1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
    previamente informati per iscritto circa:
    1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
    3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
    4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
      diffusione dei dati medesimi;
    5. i diritti di cui all’articolo 13;
    6. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
      titolare e, se designato, del responsabile.
  2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
    che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche
    ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, com-ma
    1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
  3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al com-ma
    1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia pre-vista
    la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato
    comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati ri-spetto
    al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
    in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
    dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
    sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di
    attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
    valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusiva-mente
    per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Articolo 13 - Diritti dell’interessato

  1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
    1. di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
    2. di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
    3. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
      1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
      2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
      4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
    4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    5. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
  2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
    entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
  3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
  4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
  5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Torna alla pagina della modulistica