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Normativa di riferimento
Nei moduli che pubblichiamo, predisposti per facilitare le comunicazioni tra gli inquilini e l'Ater, sono citati alcuni articoli di legge: se ne riporta il testo completo.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
- Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con luso della carta di identità elettronica.
- Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dallinteressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
- Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle di-chiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la pre-sentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dallarticolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche linformativa di cui allarticolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 75 - Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dallart.76, qualora dal controllo di cui allart.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Lesibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nellarticolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o lautorizzazione allesercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare linterdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Articolo 10 - Informazioni rese al momento detta raccolta
- Linteressato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati per iscritto circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e lambito di
diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui allarticolo 13;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e, se designato, del responsabile.
- Linformativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare lespletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, com-ma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
- Quando i dati personali non sono raccolti presso linteressato, linformativa di cui al com-ma
1 è data al medesimo interessato allatto della registrazione dei dati o, qualora sia pre-vista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando linformativa allinteressato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati ri-spetto
al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui allarticolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusiva-mente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Articolo 13 - Diritti dellinteressato
- In relazione al trattamento di dati personali linteressato ha diritto:
- di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui allarticolo 31, comma 1, lettera a), lesistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato su quanto indicato allarticolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
- la conferma dellesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva lesistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- laggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, lintegrazione dei dati;
- lattestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
- Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto allinteressato, ove non risulti confermata lesistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 33, comma 3.
- I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- Nellesercizio dei diritti di cui al comma 1 linteressato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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