|
|
|
ACQUISTO DEGLI ALLOGGI ERP
|
La gestione e la vendita degli alloggi che appartengono allo stato
Nella provincia di Venezia vi sono alcune migliaia di alloggi di Edilizia residenziale pubblica originariamente di proprietà dello Stato e amministrati dallAter o dai Comuni: i cosiddetti alloggi dello Stato.
Nel 1997, con larticolo 2 della legge n.449 (e poi nel 2000 con larticolo 46 della legge n.388), lo Stato italiano decise di consentire il trasferimento a titolo gratuito della proprietà di tali alloggi ai Comuni oppure alle Ater, nel caso i Comuni avessero rinunciato allacquisizione.
Gestione amministrativa e manutenzione
Oltre tremila alloggi che appartengono allo Stato sono stati costruiti sulla base di leggi (decreto legislativo 261/1947, legge 640/1954, legge 1676/1960) che stabilivano con chiarezza di affidarne la gestione a quelli che allora si chiamavano Iacp e oggi si chiamano Ater. Per questo lAter ritiene che la gestione amministrativa e la manutenzione ordinaria degli alloggi ex demaniali acquisiti dalle amministrazioni comunali debbano rimanere allAter.
Di conseguenza, lAter continua a farsi carico della stipula dei contratti di locazione, dellaccertamento annuale dei redditi degli assegnatari, del calcolo e della riscossione dei canoni di locazione, e di ogni altro adempimento gestionale, nonché della manutenzione ordinaria che non sia a carico dellinquilino secondo quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini.
La manutenzione straordinaria, invece, è di competenza del proprietario, poiché si tratta di lavori che accrescono il valore patrimoniale dellimmobile. Il proprietario può affidare lesecuzione dei lavori a chi ritiene opportuno.
Per una chiara regolamentazione dei rapporti tra proprietario e gestore, lAter ha proposto ai Comuni di sottoscrivere una convenzione.
La vendita agli inquilini degli alloggi che appartenevano allo Stato
Spetta al nuovo proprietario decidere, in conformità alle norme di legge vigenti, se porre gli alloggi che appartenevano allo Stato in vendita oppure mantenerli nel proprio patrimonio, fatto salvo leventuale diritto allacquisto da parte dellinquilino.
|