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• La gestione e la vendita degli alloggi che appartengono allo stato

La gestione e la vendita degli alloggi che appartengono allo stato

Nella provincia di Venezia vi sono alcune migliaia di alloggi di Edilizia residenziale pubblica originariamente di proprietà dello Stato e amministrati dall’Ater o dai Comuni: i cosiddetti “alloggi dello Stato”.
Nel 1997, con l’articolo 2 della legge n.449 (e poi nel 2000 con l’articolo 46 della legge n.388), lo Stato italiano decise di consentire il trasferimento a titolo gratuito della proprietà di tali alloggi ai Comuni oppure alle Ater, nel caso i Comuni avessero rinunciato all’acquisizione.

Gestione amministrativa e manutenzione
Oltre tremila alloggi che appartengono allo Stato sono stati costruiti sulla base di leggi (decreto legislativo 261/1947, legge 640/1954, legge 1676/1960) che stabilivano con chiarezza di affidarne la gestione a quelli che allora si chiamavano Iacp e oggi si chiamano Ater. Per questo l’Ater ritiene che la gestione amministrativa e la manutenzione ordinaria degli alloggi ex demaniali acquisiti dalle amministrazioni comunali debbano rimanere all’Ater.
Di conseguenza, l’Ater continua a farsi carico della stipula dei contratti di locazione, dell’accertamento annuale dei redditi degli assegnatari, del calcolo e della riscossione dei canoni di locazione, e di ogni altro adempimento gestionale, nonché della manutenzione ordinaria che non sia a carico dell’inquilino secondo quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini.
La manutenzione straordinaria, invece, è di competenza del proprietario, poiché si tratta di lavori che accrescono il valore patrimoniale dell’immobile. Il proprietario può affidare l’esecuzione dei lavori a chi ritiene opportuno.
Per una chiara regolamentazione dei rapporti tra proprietario e gestore, l’Ater ha proposto ai Comuni di sottoscrivere una convenzione.

La vendita agli inquilini degli alloggi che appartenevano allo Stato
Spetta al nuovo proprietario decidere, in conformità alle norme di legge vigenti, se porre gli alloggi che appartenevano allo Stato in vendita oppure mantenerli nel proprio patrimonio, fatto salvo l’eventuale diritto all’acquisto da parte dell’inquilino.

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