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Il riscaldamento
Impianti autonomi
(impianti termici con potenza
nominale inferiore a 35 kw)
Nel caso l’alloggio sia
dotato di un impianto di riscaldamento autonomo,
l’inquilino è responsabile della
conduzione dell’impianto ed è tenuto
all’osservanza di alcune norme basilari
di sicurezza.
In particolare è obbligatorio –
ai sensi del DPR n. 412/93, modificato dal DPR
n. 551/99 – far revisionare e pulire la
caldaia almeno una volta all’anno (e comunque
in conformità alle istruzioni tecniche
elaborate dal costruttore dell’impianto)
da una ditta specializzata.
La ditta deve anche verificare il tiraggio della
canna fumaria e il rendimento della caldaia
tramite un’analisi dei prodotti della
combustione. Verifiche e dati dovranno essere
annotati nel “rapporto di intervento”
e trascritti sul “libretto di impianto”.
Nel caso il “rapporto di intervento”
evidenzi un’anomalia, l’inquilino
deve far pervenire copia del “rapporto”
e dei dati della prova strumentale al Servizio
Manutenzione dell’ATER.
In caso di restituzione dell’alloggio,
l’inquilino è tenuto a consegnare
all’ATER il “libretto di impianto”,
aggiornato e con gli allegati. Se il libretto
dovesse mancare, o non essere aggiornato, gli
oneri per le necessarie verifiche e per il rilascio
di un nuovo libretto saranno a carico dell’inquilino.
Il locale dove è posta la caldaia deve
essere aerato dall’esterno e, in ogni
caso, non ne va modificato per alcuna ragione
il regime di aerazione in quanto verrebbe compromesso
il sistema di evacuazione dei gas combusti con
conseguente pericolo all’incolumità
dei residenti e alla sicurezza dei rimanenti
alloggi, con le relative responsabilità
penali: in altre parole, è vietato e
pericoloso chiudere i fori di aerazione.
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ONERI |
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Proprietario |
Inquilino |
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Manutenzione
straordinaria dell'impianto.
Riparazione o sostituzione delle canne fumarie,
qualora il loro funzionamento sia difettoso. |
Sostituzione
della caldaia in caso di guasto o vetustà.
Manutenzione o sostituzione delle varie
parti della caldaia, compresi bruciatore
e accessori.
Manutenzione e verniciatura dei radiatori.
Manutenzione o sostituzione delle valvole
dei radiatori o termoconvettori.
Pulizia periodica della canna fumaria anche
per evitare occlusioni provocate da elementi
estranei.
Oneri per la manutenzione periodica effettuata
da una ditta specializzata. |
Chi chiamare
- Una ditta specializzata, che effettuerà
gli interventi di manutenzione ordinaria e
individuerà eventuali necessità
di manutenzione straordinaria.
È utile sapere che
- in caso di sostituzione, la nuova caldaia
deve presentare le medesime caratteristiche
tecniche dell’originaria, e in particolare
non avere una potenzialità maggiore
della preesistente per non compromettere l’efficienza
della canna fumaria, se a disposizione di
più alloggi: questo per evitare un
grave pericolo alle persone e all’edificio;
- l’installazione, comunque conforme
a quanto sopra prescritto, deve essere compiuta
da ditta specializzata e abilitata che dovrà
rilasciare la prescritta dichiarazione di
conformità, che deve essere inoltrata
tempestivamente all’ATER, allegando
copia del nuovo libretto di impianto con riportati
i valori della prova strumentale della prima
accensione effettuata dalla medesima ditta;
- per l’incolumità delle persone
e per il buon funzionamento e la salvaguardia
dell'impianto, ma anche della singola unità
abitativa, vanno osservate norme elementari
come, ad esempio, non occludere assolutamente
i fori di aerazione;
- non vanno apportate, per nessuna ragione,
modifiche all'impianto quali, ad esempio,
lo spostamento, la sostituzione, l'aumento
o la diminuzione del numero di radiatori;
- l’ATER non autorizza l’installazione
di caminetti all’interno degli alloggi.
Impianti centralizzati
Il DPR n. 412/93, come modificato
dal DPR n. 551/99, rende obbligatorio, per gli
impianti con potenza nominale maggiore o uguale
a 35 kw, la dotazione del “libretto di
centrale” che deve essere mantenuto aggiornato,
con annotazione delle visite periodiche previste
per legge, dal responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dell’impianto termico
(il cosiddetto “terzo responsabile”).
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ONERI |
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Proprietario |
Inquilino |
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Manutenzione
straordinaria degli impianti. |
Manutenzione
ordinaria, tramite ditta specializzata,
della centrale termica e dei relativi componenti.
Costi relativi ai consumi.
Manutenzione e verniciatura dei radiatori
a servizio dei singoli appartamenti.
Manutenzione o sostituzione delle valvole
dei radiatori o termoconvettori. |
Chi chiamare
- L’amministratore del condominio o
il rappresentante dell’autogestione.
È utile sapere che
- Per gli impianti termici con potenza nominale
superiore a 350 kw il “terzo responsabile”
oltre all’iscrizione Camera di Commercio
per la specifica attività di “conduzione
e manutenzione” deve essere qualificato
per la gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e condizionamento,
oppure iscritto a elenchi equivalenti dell’Unione
Europea, oppure accreditato ai sensi delle
norme UNI EN ISO 9000. Se la centrale termica,
con potenza termica globale superiore a 232
kw, è alimentata a gasolio, il “manutentore”
deve possedere il patentino per la conduzione
degli impianti termici soggetti alle norme
sull’inquinamento atmosferico.
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