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Indicazioni generali
Il Regolamento
per gli inquilini, che è parte integrante del contratto di
locazione, all’articolo 7 descrive taluni obblighi e oneri derivanti
dal rapporto di locazione, indicando quelli a carico del proprietario
e quelli a carico dell’inquilino.
Proponiamo di seguito alcune indicazioni sulle principali tipologie di
interventi manutentivi: una specie di “istruzioni per l’uso
della manutenzione”, dove si spiega chi deve pagare e a chi ci si
deve rivolgere, con in più qualche consiglio.
Schede e schemi sono esemplificativi e non possono comprendere tutto.
In particolare resta escluso quanto riguarda gli adempimenti burocratici
e amministrativi o gli obblighi verso altre aziende.
In ogni caso, per dettagli e approfondimenti, si rimanda ai Regolamenti
che disciplinano il rapporto di locazione (Regolamento
per gli inquilini, Regolamento
edifici/condomini, Regolamento
per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi e impianti
comuni).
Si ricorda che:
- per manutenzione ordinaria (o piccola manutenzione) si intendono tutti
gli interventi all’alloggio, alle sue pertinenze (garage, magazzini,
soffitte) e alle parti comuni del fabbricato e degli impianti per pulire,
mantenere, riparare o sostituire quanto deteriorato o danneggiato a
seguito di uso, negligenza o colpa;
- la manutenzione ordinaria all’interno dell’alloggio è
a carico e di competenza dell’inquilino;
- la manutenzione ordinaria delle parti comuni è a carico dell’inquilino
ed effettuata a cura:
- dall’amministratore nel caso di condominio (quando, cioè,
esistono alloggi di proprietà dell’Ater e alloggi di
proprietà “privata”), ricordando che la nomina
dell’amministratore è obbligatoria in presenza di almeno
cinque proprietari;
- dagli inquilini stessi attraverso il responsabile dell’autogestione
(che deve essere costituita quando tutti gli alloggi del fabbricato
sono di proprietà dell’Ater) per la gestione degli
spazi e degli impianti comuni;
- dagli inquilini negli altri casi, verificando per i singoli interventi
quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini;
- al proprietario spettano gli interventi di manutenzione straordinaria
(sostituzione o rinnovamento di parti del fabbricato, dell’alloggio,
delle pertinenze e delle parti comuni per vetustà o per necessità
di adeguamento a nuove normative); spetta inoltre la riparazione dei
danni non di competenza dell’inquilino.
L’inquilino, perciò, per ogni intervento di
manutenzione ordinaria deve:
- provvedere direttamente se all’interno dell’alloggio;
- rivolgersi all’amministratore del condominio o al responsabile
dell’autogestione, se nominati, per interventi negli impianti
e nelle parti e spazi comuni.
L’inquilino, infine, per ogni intervento di manutenzione
straordinaria deve:
- rivolgersi all’amministratore di condominio, se nominato, affinché
provveda direttamente alle condizioni stabilite dall’articolo
1135 del Codice civile,
- oppure deve rivolgersi al responsabile dell’autogestione, se
nominato, affinché segnali all’Ater la necessità
dell’intervento.
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