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Dati sull'alloggio, sul canone, sulla situazione contrattuale e contabile

Alloggi: assegnazione, uso, canone, manutenzione @ mail

ACQUISTO DEGLI ALLOGGI ERP

L'acquisto: modalità, requisiti, prezzo, pagamento e vincoli
• Le procedure di vendita
Gli alloggi nel piano di vendita
La gestione e la vendita degli alloggi che appartengono allo stato

Procedure di vendita, legge regionale n. 11/2001

1. DETERMINAZIONE DEL PREZZO
1.1) La determinazione del prezzo di mercato viene effettuata mediante stima per tutti gli alloggi inseriti nel piano di vendita ex lege regionale 11/2001, ad eccezione degli alloggi per i quali gli assegnatari abbiano espressamente rinunciato all’acquisto o non abbiano maturato o non maturino nel termine di 6 mesi il quinquennio di locazione.
1.2) I prezzi determinati come previsto al punto 1.1 sono comunicati agli assegnatari, procedendo all’asseverazione della relativa perizia di stima solo relativamente agli alloggi per i quali gli assegnatari abbiano aderito alla proposta di acquisto mediante formale accettazione del prezzo e con il versamento dell’importo di _ 1.000,00 a titolo di anticipo sulle spese tecnico-amministrative per la definizione della cessione.

2. TITOLO ALL’ACQUISTO
Hanno titolo all’acquisto soltanto gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, che conducono, a titolo di locazione da oltre un quinquennio alla data di accettazione del prezzo di vendita proposto dall’ente venditore, un alloggio che sia ricompreso nel programma di vendita e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori all’atto della accettazione del prezzo e della stipula del contratto di vendita. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario.

3. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI CONDUZIONE DELL’ALLOGGIO
Ai fini della determinazione del periodo di conduzione dell’alloggio sarà possibile cumulare più periodi di conduzione maturati anche in diversi alloggi edilizia residenziale pubblica, purché senza soluzione di continuità nel rapporto di locazione.

4. AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNAZIONI IN SANATORIA
Ai fini della determinazione del periodo di conduzione dell’alloggio deve intendersi che esso decorra dalla data di assunzione del provvedimento di ampliamento o di sanatoria. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio anche dai familiari conviventi se acquirenti.

5. PRIORITA’ ALL’ACQUISTO
La priorità all’acquisto spetta all’assegnatario e subordinatamente al coniuge se in regime di separazione dei beni e quindi ai familiari conviventi. Se l’assegnatario intende rinunciare all’acquisto in favore di un familiare convivente deve esprimere tale rinuncia contestualmente alla accettazione del prezzo. Nel caso di più familiari conviventi aventi titolo all’acquisto, l’atto di cessione può essere perfezionato soltanto con l’accordo tra i soggetti cointeressati.

6. VINCOLI CONTRATTUALI
Gli alloggi acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di acquisto. In caso di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell’immobile, è consentita l’alienazione dell’alloggio acquistato.

7. ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI LIBERI
Gli alloggi liberi sono alienati con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis dell’art. 65 della Legge regionale 11/2001. Il primo esperimento d’asta è riservato alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa. Agli alloggi liberi alienati non si applica il vincolo di inalienabilità e di mutamento della destinazione d’uso, fatto salvo il rispetto dei vincoli previsti in caso di acquisto della prima casa a seguito di esperimento d’asta.

8. DIRITTO DI PRELAZIONE
In caso di vendita degli alloggi, l’ente venditore ha diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica nel caso di alienazione mediante asta pubblica.

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