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La decadenza: motivi e procedure
La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei confronti dell'assegnatario che nel corso del rapporto locativo:
- abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- non abiti stabilmente nell'alloggio, salva autorizzazione dell'ATER, giustificata da gravi motivi;
- abbia destinato lalloggio ad attività illecite;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- non si sia presentato alla convocazione per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dellalloggio, e non abbia occupato lalloggio entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro 45 se lavoratore emigrato allestero;
- sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme di regolamento condominiale o dellautogestione;
- abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione e oneri accessori, superiore a quattro mesi (si veda anche la parte dedicata alla morosità);
- abbia superato del 75 per cento, per due anni consecutivi, il limite di reddito previsto per laccesso allEdilizia Residenziale Pubblica, di cui alla lettera e) comma 1, dellart.2 della Legge regionale 10/96, calcolato con esclusione del reddito dei figli;
- non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.
Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dellassegnazione, descritto nel paragrafo relativo allannullamento, salvo i casi di cui ai punti 8 e 9, per i quali si applica il procedimento per la decadenza in caso di superamento del reddito illustrato nel paragrafo seguente.
La decadenza dell'assegnazione, salvo quando previsto per la decadenza per superamento del limite di reddito comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
Per il periodo di permanenza viene applicata una indennità di occupazione pari al canone calcolato ai sensi della legge 392/78 aumentato del 150 per cento, maggiorata di un'ulteriore quota pari al 25 per cento, destinata al Fondo sociale.
Responsabile per le procedure relative alla decadenza (salvo i casi di cui ai punti 8 e 9) è la Commissione per lassegnazione degli alloggi (costituita in ogni provincia dalla Giunta della Regione Veneto, come stabilito dallart. 6 della legge regionale 10/1996).
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