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| Alloggi: assegnazione, uso, canone, manutenzione | ||||||
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell'alloggio, ovvero nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna un termine di 15 giorni per presentare deduzioni scritte e documenti, dandone contemporanea notizia allATER; i termini sono raddoppiati per gli emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio. Il Sindaco richiede il parere della Commissione per l'assegnazione degli alloggi, alla quale invia tutta la documentazione. La Commissione comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento, ed ha facoltà di richiedere alle parti ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La Commissione, qualora formuli parere favorevole all'annullamento dell'assegnazione per dichiarazioni o attestazioni false, provvede a trasmettere gli atti relativi anche alla competente autorità giudiziaria. Per contattare la Commissione: @ Commissione per l'assegnazione degli alloggi
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