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CONDOMINI E AUTOGESTIONI

I condomini
Le autogestioni
• Norme d'uso delle parti comuni
Violazioni dei Regolamenti

Norme d'uso delle parti comuni

Sono vietati in modo tassativo (con facoltà dell’amministratore o del rappresentante dell’autogestione di agire anche giudizialmente per ottenerne l’osservanza) i seguenti usi delle parti comuni:

  1. occupare gli spazi comuni con costruzioni o qualunque cosa mobile o oggetto; l’onere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dall’amministratore o dal rappresentante dell’autogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino;
  2. transitare negli spazi comuni con animali domestici non al guinzaglio; i bisogni fisiologici degli stessi non dovranno essere fatti negli spazi comuni; detenere animali che possono essere pericolosi per l’incolumità dei condomini e che arrecano disturbo; in particolare modo sono vietati gli animali di grossa taglia, i rettili e tutti gli animali non domestici;
  3. intrattenersi negli spazi comuni a conversare ad alta voce, schiamazzare ed arrecare disturbo; usare in modo smodato apparecchi radio di diffusione sonora, strumenti musicali ed utensili a motore;
  4. fare innovazioni nella proprietà individuale che interessino in via diretta le parti comuni (occupazione con materiale da costruzione, apertura o chiusura di finestre), senza preventivo avviso all’amministratore;
  5. eseguire riparazioni nelle parti comuni da parte di un singolo condomino se non in caso di assoluta ed urgente necessità (art. 1134 Codice civile);
  6. effettuare scavi di qualunque genere nella cantine e nei garage; installare prese di corrente elettrica, tubazioni e rubinetti d’acqua all’interno dei singoli garage;
  7. applicare all’esterno dell’edificio senza l’autorizzazione di assemblea e amministratore insegne, cartelloni, targhe e simili;
  8. calpestare le aiuole e raccogliere fiori nel giardino e nelle zone verdi recintate del complesso edilizio;
  9. parcheggiare i veicoli fuori delle zone destinate a tale scopo; nei casi di particolare intralcio l’amministratore o il rappresentante dell’autogestione hanno la facoltà di provvedere alla rimozione forzata del veicolo; è vietato inoltre sostare in maniera permanente con automezzi e motoveicoli in aree destinate a parcheggio.

Si ricorda inoltre che è vietato introdurre nei garage sotterranei autoveicoli alimentati a GPL.

(Tratto dall’articolo 14 del Regolamento edifici/condomini)

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