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Norme d'uso delle parti comuni
Sono vietati in modo tassativo (con facoltà dellamministratore o del rappresentante dellautogestione di agire anche giudizialmente per ottenerne losservanza) i seguenti usi delle parti comuni:
- occupare gli spazi comuni con costruzioni o qualunque cosa mobile o oggetto; lonere della rimozione sarà sostenuto in via anticipata dallamministratore o dal rappresentante dellautogestione e contemporaneamente registrato a debito nella partita del condomino o inquilino;
- transitare negli spazi comuni con animali domestici non al guinzaglio; i bisogni fisiologici degli stessi non dovranno essere fatti negli spazi comuni; detenere animali che possono essere pericolosi per lincolumità dei condomini e che arrecano disturbo; in particolare modo sono vietati gli animali di grossa taglia, i rettili e tutti gli animali non domestici;
- intrattenersi negli spazi comuni a conversare ad alta voce, schiamazzare ed arrecare disturbo; usare in modo smodato apparecchi radio di diffusione sonora, strumenti musicali ed utensili a motore;
- fare innovazioni nella proprietà individuale che interessino in via diretta le parti comuni (occupazione con materiale da costruzione, apertura o chiusura di finestre), senza preventivo avviso allamministratore;
- eseguire riparazioni nelle parti comuni da parte di un singolo condomino se non in caso di assoluta ed urgente necessità (art. 1134 Codice civile);
- effettuare scavi di qualunque genere nella cantine e nei garage; installare prese di corrente elettrica, tubazioni e rubinetti dacqua allinterno dei singoli garage;
- applicare allesterno delledificio senza lautorizzazione di assemblea e amministratore insegne, cartelloni, targhe e simili;
- calpestare le aiuole e raccogliere fiori nel giardino e nelle zone verdi recintate del complesso edilizio;
- parcheggiare i veicoli fuori delle zone destinate a tale scopo; nei casi di particolare intralcio lamministratore o il rappresentante dellautogestione hanno la facoltà di provvedere alla rimozione forzata del veicolo; è vietato inoltre sostare in maniera permanente con automezzi e motoveicoli in aree destinate a parcheggio.
Si ricorda inoltre che è vietato introdurre nei garage sotterranei autoveicoli alimentati a GPL.
(Tratto dallarticolo 14 del Regolamento edifici/condomini)
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