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Alloggi: assegnazione, uso, canone, manutenzione @ mail

CONDOMINI E AUTOGESTIONI

I condomini
• Le autogestioni
Norme d'uso delle parti comuni
Violazioni dei Regolamenti

Le autogestioni

Negli edifici interamente di sua proprietà, l’ATER promuove la costituzione dell’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, come previsto dall’art. 23 della legge regionale n.10/1996.
Per costituire l’autogestione, l’ATER convoca l’assemblea degli assegnatari appartenenti ad un unico organismo abitativo (così come individuato dall’ATER stessa). L’assemblea dovrà procedere alla nomina del rappresentante degli assegnatari, scelto di norma fra gli assegnatari. Nel caso in cui nessun assegnatario dia la propria disponibilità verrà nominato, a cura dell’ATER, un professionista il cui onorario sarà interamente a carico degli assegnatari.
L'assemblea degli assegnatari si riunisce, in via ordinaria, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo.
L'assemblea si riunisce tutte le volte che il rappresentante lo reputi necessario, o quando lo stesso ne abbia avuto richiesta da almeno un quarto degli assegnatari.
L’ATER partecipa alle assemblee di autogestione su specifica richiesta degli assegnatari/inquilini e laddove ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

In caso di presenza di appartamenti sfitti l’eventuale onorario del rappresentante sarà addebitato all’ATER per la quota del 50 per cento.
Il rappresentante assume la responsabilità dell’autogestione assolvendo i compiti affidatigli dal Regolamento per l’autogestione degli assegnatari e ha la rappresentanza legale dei partecipanti all’autogestione.

Per organismi abitativi superiori ai venti alloggi, o qualora l’ATER ne ravvisi l’opportunità, oltre al rappresentante sono eletti uno o più vice con funzioni di collaborazione e d’eventuale supplenza.

Nel caso che più organismi abitativi costituiscano un complesso insediativo residenziale così come individuato dall’ATER, con servizi generali in comune, i rappresentanti dei singoli organismi abitativi confluiscono in un comitato di coordinamento per la gestione dei servizi comuni.

Nel caso di alloggi di nuova costruzione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione viene attivata l’autogestione.

Compiti dell’autogestione
L'autogestione ha per oggetto:

  • la conduzione e la manutenzione ordinaria dei servizi comuni, compresi autoclave e centrale termica;
  • la pulizia e l’uso delle parti comuni;
  • la fornitura dell'acqua, dell'energia e del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri e delle reti di scarico, la manutenzione ordinaria degli ascensori, la conduzione del depuratore e ogni altro servizio che competano agli assegnatari.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti dovranno in ogni modo essere affidati dall'autogestione a ditte abilitate, i cui nomi dovranno essere comunicati all’ATER.
L'assemblea degli assegnatari disciplina l'uso degli spazi verdi, delle parti d’uso comune e dei locali eventualmente a disposizione per le riunioni degli assegnatari, rispettando la destinazione originaria.

Il rappresentante dell’autogestione dovrà:

  1. inizialmente provvedere all'apertura delle utenze per servizi comuni previa raccolta delle somme necessarie tra gli assegnatari;
  2. gestire i servizi e gli spazi comuni;
  3. convocare annualmente l'assemblea ordinaria per il rendiconto della spesa e l’approvazione del bilancio di previsione.

Qualora si dovessero riscontrare nella conduzione dell'autogestione danneggiamenti all'immobile o agli impianti, l'ATER notificherà i rilievi effettuati all'autogestione e, nel caso l’autogestione non intervenga, eseguirà gli interventi necessari, con successivo addebito delle spese a carico degli assegnatari.

Compiti degli assegnatari
L'assegnatario di un alloggio che si trova in un fabbricato dove esiste l'autogestione:

  • deve rivolgersi al rappresentante degli assegnatari per tutti i problemi inerenti la gestione dei servizi e delle parti comuni;
  • ha diritto di voto per tutte le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento;
  • deve versare direttamente al rappresentante le spese per la gestione dei servizi comuni;
  • deve rispettare il Regolamento per gli inquilini e il Regolamento degli edifici e dei condomini;
  • deve rispettare il Regolamento dell’autogestione e le deliberazioni dell’assemblea.

Nessun assegnatario può sottrarsi al pagamento delle spese comuni deliberato dall’assemblea. Gli assegnatari che si rendano morosi nei confronti del rappresentante degli assegnatari sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Responsabile di tutte le pratiche amministrative concernenti le autogestioni è il Settore Autogestioni e Condomini, fatta eccezione per le pratiche concernenti la manutenzione straordinaria a carico del proprietario, di cui è responsabile il Servizio Manutenzione.

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