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CHI PUÒ CHIEDERE UN ALLOGGIO E COME FARLO
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I requisiti
I requisiti per l'accesso agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica soggetti alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 10 sono stabiliti dalla legge stessa e dalle modifiche e integrazioni successive. Essi sono:
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Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini di altri Stati e gli apolidi titolari di carta di soggiorno; oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27 legge 189/02).
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Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia del Comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del Comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i 90 chilometri.
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Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per cento del valore catastale complessivo sia superiore al 50 per cento di una pensione minima Inps annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.
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Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno.
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Reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modifiche (detto anche "reddito convenzionale"). Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo dei nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,64. La riduzione si applica anche per i figli a carico, oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n.457 (*) (**).
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Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti, l'alloggio di Edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
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Non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.
La Giunta regionale provvede ogni anno all'aggiornamento del limite di reddito ai soli fini dell'accesso.
I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti o portatrici di handicap certificati dagli organi competenti, con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
Per il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali sia stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri (legge regionale 5/2000 art. 67).
I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario di cui alla lettera c) perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.
Nota (*) - Limite per l'anno 2008
Il limite di reddito "convenzionale" per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ammonta, per l'anno 2008, a 22.833,00 euro.
Lo ha stabilito la Giunta della Regione del Veneto la quale - come prescritto dalla Legge n.10/96, modificata dalla Legge regionale n.18/2006, che regola l'edilizia residenziale pubblica - ha rivalutato il limite precedente.
Il nuovo limite di reddito "convenzionale", riferito a un nucleo familiare di due persone, decorre dal 1° gennaio 2008 e vale per l'assegnazione degli alloggi ed eventualmente per la decadenza dall'assegnazione, mentre non ha valore per quanto concerne la fissazione dei canoni.
Sulla base del nuovo limite di reddito e tenendo conto delle riduzioni per i figli a carico, ecco alcuni esempi relativi alle tipologie familiari più frequenti.
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Nucleo familiare composto da |
Redditi da lavoro autonomo
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Redditi da lavoro dipendente
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2 persone senza figli |
Euro 22.833,00 |
Euro
38.055,00 |
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2 persone: genitore
e un figlio a carico |
Euro
23.349,46 |
Euro
38.571,46 |
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4 persone: genitori
e 2 figli a carico |
Euro
24.898,84 |
Euro
40.120,84 |
In ciascuno di questi casi, per ogni ulteriore persona presente nel nucleo familiare si aggiungono 516,46 euro. Se la persona è un figlio a carico, si aggiungono 1.032,92 euro anziché 516,46.
Nota (**) - Come si calcola il reddito "convenzionale".
Il reddito cosiddetto "convenzionale" si calcola come stabilito dall'articolo 21 della legge 457/1978 e dalle successive modifiche e integrazioni. (La legge 457/1978 "Norme per l'edilizia residenziale", nota per molti anni come "legge sulla casa", sia pure superata resta valida per quanto concerne la "Modalità per la determinazione del reddito". Vedi in proposito la sezione "leggi, normative, regolamenti" di questo sito).
Quanto previsto dall'articolo 21 è applicato dall'Ater secondo le seguenti modalità.
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Si sommano i redditi complessivi, esclusi gli "oneri deducibili", di tutti i componenti del nucleo familiare, come risultano dalle ultime dichiarazioni presentate ("Cud", modello "730" o "Unico"). Qualora i redditi derivino da lavoro dipendente (e pensione) e da altre fonti (lavoro autonomo, terreni, partecipazioni, eccetera), si fa la proporzione tra le due parti (esempio: se in famiglia vi sono 20.000 euro da lavoro dipendente e pensione, e 5.000 da lavoro autonomo e partecipazioni, la proporzione sarà: 80% reddito lavoro dipendente, 20% altri redditi).
- Si calcolano le detrazioni: 516,46 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre i due, fino a un massimo di 3.098,64 euro; altri 516,46 euro per ogni figlio a carico (questa seconda detrazione vale solo per i figli a carico: sono considerati "a carico" i figli che, indipendentemente dall'età, hanno un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,52 euro).
- L'importo totale delle detrazioni viene scisso in due parti, secondo le stesse proporzioni in cui il reddito familiare è diviso tra reddito da lavoro dipendente e altri redditi. Quindi ciascuna parte di detrazione si sottrae dalla corrispondente parte di reddito (nel nostro esempio, l'80% delle detrazioni complessive viene sottratto dal reddito da lavoro dipendente e il 20% delle detrazioni complessive viene sottratto dagli altri redditi).
- A questo punto, quanto risulta del reddito di lavoro dipendente viene considerato per il 60%, mentre quanto risulta degli altri redditi viene considerato per intero. Si fa la somma.
Se la somma, per il 2008, non supera i 22.833,00 euro, si può partecipare ai bandi indetti dai comuni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
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