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Meolo: locazione di alloggi

AVVISO AL PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO

L’ATER, con il presente avviso, intende assegnare in locazione, ai sensi del vigente Regolamento per la locazione di alloggi non soggetti alla legge regionale n.10/1996, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ater n.91, del 07/04/2005 e modificato con deliberazione n.121 del 21/05/2007, esecutivo a seguito del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 19/06/2007, gli alloggi di esclusiva proprietà siti in Comune di MEOLO località Losson della Battaglia.
A tal fine, chi fosse interessato, in possesso dei requisiti di seguito previsti, può fare domanda per la locazione, con richiesta redatta in carta semplice, fatta pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura: ”Locazione alloggi MEOLO località Losson 2010”.

Attualmente risultano essere disponibili alla locazione n.4 alloggi siti in via Foscolo n.5, composti da ingresso soggiorno angolo cottura, 1-3 camere, 1–2 bagni, garage, riscaldamento autonomo, piano primo.
I canoni di locazione mensile variano da € 285,45 a € 408,32.
Gli alloggi saranno dati in locazione a canone calmierato, con le modalità definite ai sensi della Legge Regionale 42/99 e ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3.
Il contratto di locazione avrà la durata di anni tre, rinnovabili per ulteriori 2 anni.

Gli interessati alla locazione degli alloggi dovranno far pervenire, esclusivamente tramite spedizione postale, e a tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, entro il termine perentorio del giorno 31/01/2010, l’apposita domanda che dovrà essere redatta su specifico modulo a disposizione presso gli uffici dell’ATER di Venezia, a:

ATER VENEZIA
SERVIZIO ATTIVITA’ IMMOBILIARI
Dorsoduro 3507
30123 VENEZIA

L’avviso, con apposito schema di domanda, è disponibile anche su sito INTERNET www.atervenezia.it

CATEGORIE DEGLI AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
I richiedenti dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente.
  2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nella Provincia di Venezia.

REQUISITI DI REDDITO DEGLI ASPIRANTI CONDUTTORI
I richiedenti dovranno trovarsi nella seguente situazione di reddito.

  1. REDDITO MINIMO: reddito convenzionale annuo del nucleo familiare non inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00) più gli incrementi indicati di seguito qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due o figli a carico:
    ­ per reddito convenzionale di cui al punto A) si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due il reddito minimo richiesto è elevato di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,75; per ogni figlio a carico il reddito minimo richiesto è ulteriormente elevato di € 1.032,91.
  2. REDDITO MASSIMO: reddito convenzionale annuo non superiore a
    € 52.000,00 (cinquantaduemila/00):
    - per reddito convenzionale di cui alla lettera B) si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito convenzionale complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 pari a €. 1.032,91.

Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del Tuir quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.

CONDIZIONI OSTATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Non possono ottenere l’assegnazione di un alloggio coloro i quali siano:

  1. assegnatari di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà di un ente previdenziale o pubblico, o assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica soggetto alla L.R. 10/1996, se non previa rinuncia /restituzione dello stesso;
  2. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o quote, o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale, di cui il sei per cento del loro valore catastale complessivo è superiore al cinquanta per cento dell’ammontare annuo di una pensione minima INPS;
  3. occupanti senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Tali condizioni ostative si applicano sia ai dichiaranti che ai componenti del nucleo familiare.

TITOLI DI PRIORITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini della formazione della graduatoria costituiscono titoli di priorità le seguenti condizioni:

  1. presenza nel nucleo familiare, indicato nella domanda di locazione, di portatori di handicap, con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 50%, o di persone di età superiore a 65 anni non autosufficienti, risultanti da certificazione degli organi competenti;
  2. presenza di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale;
  3. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli fiscalmente a carico (sono considerati “a carico” i figli che, indipendentemente dall’età, hanno un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,52 euro);
  4. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno, o che contraggano matrimonio prima dell’assegnazione dell’alloggio;
  5. titolari di un contratto di locazione in corso di validità da almeno dodici mesi, con canone di affitto superiore al 30% del reddito fiscale complessivo dichiarato in domanda;
  6. lavoratori posti in mobilità per ragioni di servizio da pubbliche amministrazioni e da datori di lavoro privati;
  7. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Meolo.

I requisiti di ammissione e le condizioni che costituiscono titoli di priorità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
Nella domanda dovrà essere attestato, ai sensi degli artt.46/47 e 48 del D.P.R. 445/2000, il possesso, alla data di scadenza dell’avviso, dei requisiti e delle condizioni che costituiscono titoli di priorità.

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
Decorso il termine di scadenza dell’avviso, si provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti secondo l’ordine derivante dal numero dei titoli di priorità posseduti, con esclusione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti o presentino condizioni ostative alla loro ammissione.
I titoli di priorità si considerano equivalenti e cumulabili. A parità di titoli sarà data priorità alle domande di soggetti aventi reddito minore. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
La graduatoria, approvata dal Direttore dell’ATER, è pubblicata mediante affissione all’albo aziendale per la durata di giorni 15. I partecipanti alla procedura selettiva possono prendere visione dei relativi atti e chiederne copia nei limiti e con le modalità di cui al regolamento dell’ATER di Venezia in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Sulla base della graduatoria, gli alloggi sono proposti in locazione tenendo conto della composizione del nucleo familiare del richiedente, anche in relazione ai parametri di superficie di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della L.R. 10/1996.
L’ATER potrà richiedere, in occasione della stipula del contratto di locazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni effettuate.
L’assegnatario è tenuto a trasferire la sua residenza nel nuovo alloggio entro 60 gg. dalla sottoscrizione del contratto di locazione, sotto comminatoria di immediata risoluzione del rapporto locatizio.
Qualora l’alloggio sia interessato da lavori ai quali farà fronte l’assegnatario, ai sensi di apposita convenzione, il pagamento del primo canone avverrà nei termini previsti dalla convenzione stessa.
Sono escluse dalla selezione le domande non compilate sugli appositi moduli, quelle non complete di tutti i dati richiesti, quelle non corredate da una fotocopia di un valido documento di identità, e quelle che, in base al timbro dell’ufficio postale, risultino spedite dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’avviso.
Qualora le domande pervenute entro il termine previsto dal presente avviso non consentano l’assegnazione di tutti gli alloggi, sono prese in considerazione anche le domande pervenute successivamente, che ove risultino conformi a quanto stabilito dall’avviso, sono inserite in graduatoria dopo le domande pervenute nei termini secondo l’ordine cronologico di presentazione all’ATER, considerando i titoli di priorità ai sensi dell’avviso solo in presenza di domande pervenute lo stesso giorno.
I richiedenti che, senza giustificato motivo, non si presentino all’incontro per l’eventuale assegnazione dell’alloggio o non esibiscano la documentazione relativa al possesso dei requisiti e titoli di priorità nei termini previsti dall’Ater, sono considerati rinunciatari e vengono esclusi dalla graduatoria.
E’ altresì considerata rinuncia, con conseguente archiviazione della domanda, la mancata sottoscrizione dell’impegnativa a locare uno degli alloggi proposti.
La non sottoscrizione dell'impegnativa a locare motivata dalla non adeguatezza dell'alloggio offerto in locazione, non comporta l'esclusione dalla graduatoria.
Le situazioni di non adeguatezza sono accertate e documentate dal Servizio Ater competente in relazione alle seguenti fattispecie:

  • non rispetto dei parametri di superficie di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/1996;
  • concorrenti portatori di handicap.

La graduatoria formata ai sensi del presente avviso avrà validità fino alla approvazione di nuova graduatoria formulata in base a successivo avviso di locazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si applica il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91, del 07/04/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al numero verde 840.500.068.

Venezia lì, 14/12/2009

IL DIRETTORE
Cav.Ing. Aldo Luciano Marcon

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Parisotto

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