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Art. 1 1. Il presente regolamento, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, lettera a), n. 2) dello Statuto, disciplina la locazione di alloggi realizzati o recuperati dallAter:
2. Il presente regolamento si applica, altresì, alle locazioni degli alloggi facenti parte del patrimonio proprio dellAter, tra cui quelli acquisiti a titolo di donazione, eredità o costituenti loriginaria dotazione dello Iacp di Venezia. Art. 2 1. Le locazioni di cui allarticolo 1 vengono stipulate secondo criteri di economicità tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul mercato. 2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, i canoni sono determinati con le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del mercato delle locazioni abitative, ovvero da eventuali convenzioni stipulate con Comuni ed altri enti pubblici o da atti unilaterali produttivi di effetti favorevoli allAter. Nella determinazione dei canoni è fatta inoltre salva lapplicazione di disposizioni introdotte da provvedimenti di finanziamento degli alloggi da locare. 3. Relativamente agli alloggi siti in Comuni per i quali non sia stato definito un accordo in sede locale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni, si applica laccordo vigente nel più vicino Comune di analoga dimensione demografica. 4. Al fine di conseguire effetti calmieratori e perequativi e la ottimale valorizzazione del patrimonio aziendale, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, i canoni possono essere fissati anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, ove lo richiedano le condizioni del mercato delle locazioni abitative. Art. 3 1. Salvo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 21 comma 3, i locatari sono individuati in base ad apposite graduatorie definite a seguito di pubbliche selezioni, con le modalità di cui al presente regolamento. Art. 4 1. Il Consiglio di amministrazione dellAter, dopo aver verificato la disponibilità di alloggi da locare, ne determina il canone locatizio secondo i criteri stabiliti dallarticolo 2 e indice una selezione mediante avviso al pubblico con i seguenti contenuti minimi:
Art. 5 1. Non possono ottenere lassegnazione di un alloggio coloro i quali siano:
2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 sono considerate con riferimento ai dichiaranti e ai componenti del nucleo familiare. Art. 6 1. Lavviso al pubblico di cui allart. 4 è affisso, per tutto il periodo della sua validità, allalbo dellAter e a quelli dei Comuni ove sono ubicati gli alloggi da locare. 2. Lavviso è altresì pubblicato sul sito internet dellAter e diffuso con altri mezzi di comunicazione al pubblico ove se ne ravvisi la necessità. Art. 7 1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui allarticolo 3 costituiscono titoli di priorità le seguenti condizioni:
2. I requisiti e le condizioni di cui al comma 1 devono essere posseduti dal dichiarante e dai componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dellassegnazione dellalloggio. Art. 8 1. Decorso il termine di scadenza dellavviso di cui allarticolo 4, il responsabile del procedimento provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti secondo lordine derivante dal numero dei titoli di priorità posseduti, con esclusione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti o presentino condizioni ostative alla loro ammissione. Art. 9 1. Salvo diverse indicazioni contenute nellavviso di cui allarticolo 4, i titoli di priorità si considerano equivalenti e cumulabili. A parità di titoli la priorità è assegnata alle domande di soggetti aventi reddito minore. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio. Art. 10 1. Le domande devono essere redatte su moduli appositamente predisposti dallAter e spedite, con in allegato fotocopia di un valido documento didentità del richiedente, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale nel termine previsto dallavviso di cui allarticolo 4. 2. Sono escluse dalla selezione le domande non compilate sugli appositi moduli, quelle non complete di tutti i dati richiesti, quelle non corredate da una fotocopia di un valido documento di identità e quelle che, in base al timbro dellufficio postale, risultino spedite dopo la scadenza del termine perentorio previsto dallavviso. 3. Ove gli alloggi proposti in locazione siano suddivisi per zona i partecipanti alla procedura selettiva possono indicare nella domanda una o più preferenze per gli alloggi siti in una o più zone. Art. 11 1. La graduatoria, approvata dal Direttore dellAter, è pubblicata mediante affissione allalbo aziendale per la durata di giorni quindici. I partecipanti alla procedura selettiva possono prendere visione dei relativi atti o chiederne copia nei limiti e con le modalità di cui al regolamento dellAter di Venezia in materia di accesso. Art. 12 1. Il Servizio competente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invita nellordine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, entro il termine di validità della medesima, alla scelta dellalloggio e alla sottoscrizione del contratto di locazione. 2. I richiedenti che, senza giustificato motivo, non si presentino allincontro per leventuale assegnazione dellalloggio o non esibiscano la documentazione relativa al possesso dei requisiti e titoli di priorità nei termini previsti dallAter, sono considerati rinunciatari e vengono esclusi dalla graduatoria. 3. E altresì considerata rinuncia, con conseguente archiviazione della domanda, la mancata sottoscrizione dellimpegnativa a locare uno degli alloggi proposti. 4. Se gli alloggi offerti in locazione non sono situati in una delle zone per le quali è stata espressa una preferenza, la mancata sottoscrizione dellimpegnativa a locare non comporta lesclusione dalla graduatoria. Art. 13 1. Gli alloggi che, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, si rendono disponibili entro il termine di validità della graduatoria, sono offerti in locazione - con le modalità di cui al presente regolamento - a coloro che si trovano in essa utilmente collocati. 2. Sulla base della graduatoria, gli alloggi sono proposti in locazione tenendo conto della composizione del nucleo familiare del richiedente anche in relazione ai parametri di superficie di cui allarticolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10/1996. 3. La non sottoscrizione dellimpegnativa a locare motivata dalla non adeguatezza dellalloggio offerto in locazione, non comporta lesclusione dalla graduatoria. 4. Le situazioni di non adeguatezza di cui al comma 3 sono accertate e documentate dal Servizio competente in relazione alle seguenti fattispecie:
Art. 14 1. Lassegnatario è tenuto a trasferire la sua residenza nel nuovo alloggio entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione sotto comminatoria di immediata risoluzione del rapporto locatizio. Art. 15 1. Qualora le domande pervenute entro il termine previsto dallavviso non consentano lassegnazione di tutti gli alloggi, sono prese in considerazione anche le domande pervenute successivamente, purché pervengano entro un anno dalla scadenza dellavviso di cui allarticolo 4. 2. Le domande di cui al comma 1, che risultino conformi a quanto stabilito dallavviso di locazione, sono inserite in graduatoria dopo le domande pervenute nei termini secondo lordine cronologico di presentazione, considerando i titoli di priorità ai sensi dellavviso solo in presenza di domande pervenute lo stesso giorno. Art. 16 1. In caso di proposte di locazione di alloggi per i quali siano necessari lavori di manutenzione straordinaria, gli assegnatari, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, stipulano con lAter apposita convenzione mediante la quale si accollano lesecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono effettuati direttamente dallassegnatario con le modalità previste nella convenzione stipulata. 3. Allassegnatario è riconosciuto, in alternativa, il rimborso di:
4. La non sottoscrizione dellimpegnativa a locare o della convenzione per lesecuzione delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria, motivata dallonerosità dellintervento, non comporta lesclusione dalla graduatoria. Art. 17 1. I contratti di locazione vengono stipulati dal Direttore dellAter in conformità alle norme del presente regolamento, alle disposizioni della legge n. 431/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed ai principi generali in materia di locazioni. Art. 18 1. I conduttori che hanno sottoscritto un contratto di locazione ai sensi del presente regolamento possono chiedere di cambiare alloggio. 2. Il cambio dellalloggio può essere richiesto per i seguenti motivi:
3. E consentito il cambio di alloggio anche per inquilini Ater provenienti da altre province. Art. 19 1. Possono, altresì, essere ammessi, su richiesta a stipulare un contratto di cui allart. 17, in deroga ad eventuali graduatorie, anche gli assegnatari di alloggi assegnati con contratto disciplinato dalla L.R, n. 10/1996, che superino il limite di reddito fissato per la permanenza nelledilizia residenziale sovvenzionata o che manifestino altre esigenze di mobilità, quando ciò favorisce un più razionale e/o conveniente utilizzo del patrimonio immobiliare. Art. 20 1. Il Consiglio di amministrazione dellAter, con motivato provvedimento in relazione ad esigenze di particolari categorie, quali: anziani, studenti, forze dellordine, lavoratori dipendenti non residenti, immigrati extra comunitari, indice specifiche, pubbliche selezioni finalizzate alla assegnazione di alloggi destinati a tali soggetti. 2. Quanto alla determinazione del canone di locazione, formazione e pubblicazione dellavviso di selezione, scelta dei locatari di cui al comma 1, formazione delle graduatorie, assegnazione degli alloggi e stipula dei relativi contratti, si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili. 3. Ove ricorrano speciali esigenze, connesse a condizioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare o per provvedere a favore di particolari categorie sociali, il Consiglio di amministrazione dellAter, con motivato provvedimento, può provvedere alla assegnazione di alloggi non soggetti alla legge regionale n. 10/96 anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla determinazione dei canoni e alle graduatorie esistenti. |