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L’Ater aiuta gli inquilini per la raccolta della documentazione reddituale

Venezia,  13 giugno 2003

Anche quest’anno, come nel 2002, la presentazione della documentazione reddituale ai fini della determinazione del canone di affitto degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale si farà di persona, per appuntamento, con l’assistenza di un addetto dell’Ater.
Ciascun assegnatario ha ricevuto o riceverà nelle prossime settimane una lettera, con la quale è invitato a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dove troverà un addetto dell’Ater, assieme al quale compilerà l’autodichiarazione.
Per agevolare gli utenti, l’Ater ha programmato 89 giornate di appuntamenti, dal 5 maggio al 1° settembre, in diciannove sedi diverse, grazie alla collaborazione dei Comuni.
Le prime lettere, con appuntamenti fissati nei mesi di maggio e giugno, sono state inviate agli inquilini con redditi da pensione (dovrebbero aver già ricevuto, infatti, il modello Cud 2003 dall’Inps).
Gli appuntamenti per gli inquilini con reddito da lavoro dipendente o altri redditi sono stati programmati per i mesi di luglio e agosto, per dar loro il tempo di raccogliere la documentazione necessaria.
Gli inquilini dovranno portare la documentazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare, relativa all’anno 2002. I dati verranno inseriti in un apposito programma di elaborazione, quindi stampati in un modello che l’inquilino dovrà controllare e firmare.
I documenti reddituali da esibire sono:

  • il Modello Cud/2003 (Certificato di lavoro dipendente o di pensione);
  • il Modello Unico/2003 (Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche);
  • il Modello 730/2003 (Dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati);
  • altre certificazioni sostitutive (relative ai redditi percepiti a qualsiasi titolo, per i quali non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale).

All’appuntamento dovrà presentarsi l’assegnatario, cioè l’intestatario del contratto di locazione o il legittimo successore in caso di decesso o separazione. Può presentarsi anche un altro componente del nucleo familiare, autorizzato a risiedere nell’alloggio, munito della delega (allegata alla lettera che gli inquilini hanno ricevuto o riceveranno) e della fotocopia completa di un documento d’identità non scaduto dell’assegnatario.
In casi eccezionali (per esempio se l’assegnatario vive solo e ha difficoltà a muoversi) può presentarsi un’altra persona, non residente nell’alloggio, sempre munita di delega e della fotocopia completa di un documento d’identità non scaduto dell’assegnatario.
Laddove nessuno potesse presentarsi nel giorno e nell’ora prestabiliti, l’assegnatario potrà telefonare il venerdì mattina agli uffici dell’Ater per concordare un nuovo appuntamento, che dovrà però essere fissato presso la sede di Venezia. I numeri da chiamare – esclusivamente il venerdì mattina – sono: 041/798.833 oppure 041/798.835.
Se anche questa alternativa fosse impraticabile, si potrà richiedere l’invio a domicilio dei moduli di autodichiarazione, rispedendo all’Ater (anche via telefax allo 041.5237994) copia della lettera di convocazione. Non si inviano moduli su semplice richiesta telefonica.
Nel caso in cui si richieda l’invio a domicilio dei moduli di autodichiarazione, sarà compito dell’assegnatario provvedere alla loro corretta compilazione e al tempestivo inoltro presso la sede dell’Ater (Dorsoduro 3507, 30123 Venezia).
Dato che circa la metà delle autodichiarazioni presentate l’anno scorso e compilate dagli inquilini senza l’assistenza degli addetti dell’Ater è pervenuta con errori, si consiglia di approfittare dell’aiuto offerto.
E’ importante ricordare, infatti, che l’accertamento annuale dei redditi degli inquilini è indispensabile - e previsto dalla legge regionale 10/1996, che regola l’edilizia residenziale pubblica - affinché l’Ater possa calcolare il canone di locazione del 2004 sulla base dei redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2002.
Nel caso in cui un inquilino non presenti l’autodichiarazione, o nel caso in cui questa sia errata, incompleta o in ritardo, l’Ater è costretta - come prescrive l’articolo 20 della legge 10/1996 – ad applicare dal gennaio 2004 il canone di locazione massimo, aumentato del 150 per cento. Merita ricordare, poi, che se l’errore o la dimenticanza sono imputabili all’inquilino, l’Ater non è tenuta a effettuare ricalcoli retroattivi del canone.
In caso di mancato o errato invio della autodichiarazione, l’utente verrà diffidato, entro la fine dell’anno, a presentare o integrare l’autodichiarazione in modo corretto.