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Regolamento per l’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili a cura di assegnatari già inquilini

Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la procedura per l’esecuzione dei lavori di recupero o di manutenzione degli immobili gestiti dall’ATER, sia ERP che non ERP, a cura degli inquilini che vi abitano e per la mobilità degli inquilini che intendano trasferirsi in alloggi liberi da riattare.

Titolo 1° : PROCEDURA PER ALLOGGI E.R.P.

Art. 2 - DIVULGAZIONE

L’ATER comunica al Comune interessato quali siano gli alloggi di risulta che hanno bisogno di interventi di “ristrutturazione”, per i quali risulti opportuno e possibile eseguire l’intervento di cui al successivo art. 4, dando notizia, in particolare, dell’ubicazione dell’immobile (località, piano), del dimensionamento, delle dotazioni comuni dell’edificio (ascensore, ecc.), e della tipologia ed entità della spesa presunta per i lavori, che non può in ogni caso essere inferiore a € 5.164,57, comprensivi di ogni onere.

Art. 3 - SELEZIONE DELLE RICHIESTE

Il Comune, al quale l’ATER ha comunicato l’esistenza degli alloggi di cui al precedente art. 2, individua, secondo proprie procedure, entro 30 giorni dalla comunicazione suddetta, ai sensi degli artt. 9 e 17, 9° comma, L.R. 10/96, l’inquilino cui l’ATER proporrà la stipula di una convenzione, tenendo conto, in particolare, delle seguenti esigenze:

  1. famiglie con componente portatore di handicap;
  2. famiglie con componente di età superiore a 70 anni o con invalidità o malattia che impedisca o riduca la deambulazione;
  3. famiglie con necessità di adeguamento della superficie dell’alloggio, in relazione al nucleo famigliare;
  4. famiglie con necessità di avvicinamento a parenti, con le seguenti precedenze:
    • all’interno del medesimo vano scala;
    • all’interno del medesimo fabbricato;
    • all’interno del medesimo complesso;
    • all’interno del medesimo rione;
  5. famiglie con comprovate esigenze di riduzione delle spese gestionali e per servizi.

Resta inteso che il Comune procederà alla formale assegnazione dell’alloggio di futura occupazione solamente nel caso in cui l’inquilino abbia adempiuto a tutte le obbligazioni pattuite nella convenzione, dopo la comunicazione dell’ATER di ultimazione dei lavori.
L’inquilino che, per qualsiasi motivo, non adempia a quanto pattuito con la convenzione in oggetto, perde automaticamente qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti dell’alloggio, che dovrà lasciare libero e sgombro da persone e cose, e delle spese anticipate eventualmente sostenute.
Scaduto il sopra citato termine di 30 giorni, l’ATER potrà provvedere ad eseguire direttamente i lavori necessari ed a comunicare successivamente, ex art. 9, 2° comma, L.R. 10/96, una volta ultimati i lavori, la disponibilità dell’alloggio al Comune competente per la relativa procedura di assegnazione.

Titolo 2°: PROCEDURA COMUNE PER ALLOGGI E.R.P. E NON E.R.P.

Art. 4 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione di cui sopra, che potrà essere stipulata solo con gli inquilini in regola con il pagamento del canone di locazione, conterrà:

  1. l’elenco sommario dei lavori, individuati e stimati dal Servizio Manutenzione, con indicazione per ognuno del prezzo massimo riconosciuto e sulla base della tipologia che sarà allegata.
    Tali lavori potranno riguardare, in linea di massima:
    1. l’installazione dell’impianto di riscaldamento autonomo;
    2. la sostituzione della caldaia o dell’impianto di riscaldamento autonomo;
    3. l’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa vigente;
    4. la sostituzione di serramenti interni o esterni;
    5. la sostituzione di pavimentazioni interne;
    6. la realizzazione di impianto di gas;
    7. il rifacimento del servizio igienico e della cucina, compresa la sostituzione delle tubazioni;
    8. altri lavori ritenuti necessari e complementari a quelli di cui alle lettere precedenti;
  2. l’impegno a concludere i lavori suddetti entro il termine stabilito dal Servizio Manutenzione; alla scadenza di tale termine e previa ordinanza di assegnazione e sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, inizierà a decorrere il pagamento del canone di locazione;
  3. l’impegno dell’inquilino a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere autorizzate di cui ai precedenti punti, a perfetta regola d’arte, in particolare fornendo all’ATER tutte le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, avvalendosi di professionisti abilitati e di ditte specializzate, assumendosi ogni responsabilità in merito all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle stesse, nel pieno rispetto delle norme vigenti ed esonerando l’ATER da qualsiasi incombenza e responsabilità. Qualora si provveda a modificazioni che comportino una denuncia di variazione catastale, l’inquilino dovrà presentare all’U.T.E., a propria cura e spese, le relative denunce;
  4. l’obbligo di intestare le fatture ed ogni documentazione probatoria della spesa a proprio nome, fornendo, a conclusione dei lavori, la relativa rendicontazione, con indicazione delle ditte esecutrici, anche ai fini della determinazione dell’apporto patrimoniale;
  5. la dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, che tutti i lavori sono stati saldati alle relative ditte esecutrici e fornitrici;
  6. la scelta, da parte dell’inquilino, tra le seguenti due possibilità di rimborso:
    • il riconoscimento, da parte dell’ATER, nei limiti della preventiva autorizzazione, di una quota degli oneri sostenuti dall’inquilino pari al 75% dell’importo ammesso a contributo, mediante scomputo dai canoni di locazione con accredito massimo del 50% del canone iniziale stesso, e fino a completo rimborso; il canone sarà calcolato con riferimento alle migliorie apportate, ai sensi dell’art. 18 L.R. 10/96 e successive modifiche;
    • il riconoscimento da parte dell’ATER, nei limiti della preventiva autorizzazione, di una quota degli oneri sostenuti dall'inquilino pari al 60%, mediante rimborso in un’unica soluzione, ed entro 90 giorni dalla data di approvazione della rendicontazione finale delle opere;
  7. la facoltà per l’assegnatario di ottenere, sulla quota a suo carico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio (o altri benefici);
  8. il riconoscimento che tutte le opere eseguite saranno di proprietà dell’ATER, senza ulteriori pretese da parte dell’assegnatario.
  9. la condizione che l’eventuale morosità dell’assegnatario, non sanata, sospende i benefici di cui alla convenzione e, ove persistente comporta la perdita del riconoscimento degli oneri anticipati.

Art. 5 - ABITAZIONE DELL’ALLOGGIO

Eccettuato il caso in cui il soggetto risieda già nell’alloggio dove ha eseguito i lavori di riatto, l’inquilino che stipula la convenzione di cui al presente regolamento s’impegna ad abitare l’alloggio solamente dopo che sono stati eseguiti tutti i lavori concordati e stipulato il relativo contratto di locazione.
Durante il periodo di esecuzione dei lavori concordati, l’inquilino esenta l’ATER da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi alla sua persona, a terzi, o a beni di sua proprietà.

Art. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme di cui al presente regolamento si applicano ad immobili E.R.P. e NON E.R.P., fermo restando che, in tale ultimo caso, l’ATER svolge anche la procedura per l’assegnazione.
Per quanto riguarda infine gli alloggi già occupati da inquilini che intendano svolgere i lavori di riatto di cui al presente regolamento, non si applica l’art. 2 e 3.

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