|
Regolamento per lesecuzione dei lavori di recupero degli immobili a cura di assegnatari già inquilini
Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina la procedura per lesecuzione dei lavori di recupero o di manutenzione degli immobili gestiti dallATER, sia ERP che non ERP, a cura degli inquilini che vi abitano e per la mobilità degli inquilini che intendano trasferirsi in alloggi liberi da riattare.
Titolo 1° : PROCEDURA PER ALLOGGI E.R.P.
Art. 2 - DIVULGAZIONE
LATER comunica al Comune interessato quali siano gli alloggi di risulta che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione, per i quali risulti opportuno e possibile eseguire lintervento di cui al successivo art. 4, dando notizia, in particolare, dellubicazione dellimmobile (località, piano), del dimensionamento, delle dotazioni comuni delledificio (ascensore, ecc.), e della tipologia ed entità della spesa presunta per i lavori, che non può in ogni caso essere inferiore a € 5.164,57, comprensivi di ogni onere.
Art. 3 - SELEZIONE DELLE RICHIESTE
Il Comune, al quale lATER ha comunicato lesistenza degli alloggi di cui al precedente art. 2, individua, secondo proprie procedure, entro 30 giorni dalla comunicazione suddetta, ai sensi degli artt. 9 e 17, 9° comma, L.R. 10/96, linquilino cui lATER proporrà la stipula di una convenzione, tenendo conto, in particolare, delle seguenti esigenze:
- famiglie con componente portatore di handicap;
- famiglie con componente di età superiore a 70 anni o con invalidità o malattia che impedisca o riduca la deambulazione;
- famiglie con necessità di adeguamento della superficie dellalloggio, in relazione al nucleo famigliare;
- famiglie con necessità di avvicinamento a parenti, con le seguenti precedenze:
- allinterno del medesimo vano scala;
- allinterno del medesimo fabbricato;
- allinterno del medesimo complesso;
- allinterno del medesimo rione;
- famiglie con comprovate esigenze di riduzione delle spese gestionali e per servizi.
Resta inteso che il Comune procederà alla formale assegnazione dellalloggio di futura occupazione solamente nel caso in cui linquilino abbia adempiuto a tutte le obbligazioni pattuite nella convenzione, dopo la comunicazione dellATER di ultimazione dei lavori.
Linquilino che, per qualsiasi motivo, non adempia a quanto pattuito con la convenzione in oggetto, perde automaticamente qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti dellalloggio, che dovrà lasciare libero e sgombro da persone e cose, e delle spese anticipate eventualmente sostenute.
Scaduto il sopra citato termine di 30 giorni, lATER potrà provvedere ad eseguire direttamente i lavori necessari ed a comunicare successivamente, ex art. 9, 2° comma, L.R. 10/96, una volta ultimati i lavori, la disponibilità dellalloggio al Comune competente per la relativa procedura di assegnazione.
Titolo 2°: PROCEDURA COMUNE PER ALLOGGI E.R.P. E NON E.R.P.
Art. 4 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
La convenzione di cui sopra, che potrà essere stipulata solo con gli inquilini in regola con il pagamento del canone di locazione, conterrà:
- lelenco sommario dei lavori, individuati e stimati dal Servizio Manutenzione, con indicazione per ognuno del prezzo massimo riconosciuto e sulla base della tipologia che sarà allegata.
Tali lavori potranno riguardare, in linea di massima:
- linstallazione dellimpianto di riscaldamento autonomo;
- la sostituzione della caldaia o dellimpianto di riscaldamento autonomo;
- ladeguamento dellimpianto elettrico alla normativa vigente;
- la sostituzione di serramenti interni o esterni;
- la sostituzione di pavimentazioni interne;
- la realizzazione di impianto di gas;
- il rifacimento del servizio igienico e della cucina, compresa la sostituzione delle tubazioni;
- altri lavori ritenuti necessari e complementari a quelli di cui alle lettere precedenti;
- limpegno a concludere i lavori suddetti entro il termine stabilito dal Servizio Manutenzione; alla scadenza di tale termine e previa ordinanza di assegnazione e sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, inizierà a decorrere il pagamento del canone di locazione;
- limpegno dellinquilino a provvedere, a propria cura e spese, allesecuzione delle opere autorizzate di cui ai precedenti punti, a perfetta regola darte, in particolare fornendo allATER tutte le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, avvalendosi di professionisti abilitati e di ditte specializzate, assumendosi ogni responsabilità in merito allottenimento delle autorizzazioni necessarie allesecuzione delle stesse, nel pieno rispetto delle norme vigenti ed esonerando lATER da qualsiasi incombenza e responsabilità. Qualora si provveda a modificazioni che comportino una denuncia di variazione catastale, linquilino dovrà presentare allU.T.E., a propria cura e spese, le relative denunce;
- lobbligo di intestare le fatture ed ogni documentazione probatoria della spesa a proprio nome, fornendo, a conclusione dei lavori, la relativa rendicontazione, con indicazione delle ditte esecutrici, anche ai fini della determinazione dellapporto patrimoniale;
- la dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, che tutti i lavori sono stati saldati alle relative ditte esecutrici e fornitrici;
- la scelta, da parte dellinquilino, tra le seguenti due possibilità di rimborso:
- il riconoscimento, da parte dellATER, nei limiti della preventiva autorizzazione, di una quota degli oneri sostenuti dallinquilino pari al 75% dellimporto ammesso a contributo, mediante scomputo dai canoni di locazione con accredito massimo del 50% del canone iniziale stesso, e fino a completo rimborso; il canone sarà calcolato con riferimento alle migliorie apportate, ai sensi dellart. 18 L.R. 10/96 e successive modifiche;
- il riconoscimento da parte dellATER, nei limiti della preventiva autorizzazione, di una quota degli oneri sostenuti dall'inquilino pari al 60%, mediante rimborso in ununica soluzione, ed entro 90 giorni dalla data di approvazione della rendicontazione finale delle opere;
- la facoltà per lassegnatario di ottenere, sulla quota a suo carico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio (o altri benefici);
- il riconoscimento che tutte le opere eseguite saranno di proprietà dellATER, senza ulteriori pretese da parte dellassegnatario.
- la condizione che leventuale morosità dellassegnatario, non sanata, sospende i benefici di cui alla convenzione e, ove persistente comporta la perdita del riconoscimento degli oneri anticipati.
Art. 5 - ABITAZIONE DELLALLOGGIO
Eccettuato il caso in cui il soggetto risieda già nellalloggio dove ha eseguito i lavori di riatto, linquilino che stipula la convenzione di cui al presente regolamento simpegna ad abitare lalloggio solamente dopo che sono stati eseguiti tutti i lavori concordati e stipulato il relativo contratto di locazione.
Durante il periodo di esecuzione dei lavori concordati, linquilino esenta lATER da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi alla sua persona, a terzi, o a beni di sua proprietà.
Art. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Le norme di cui al presente regolamento si applicano ad immobili E.R.P. e NON E.R.P., fermo restando che, in tale ultimo caso, lATER svolge anche la procedura per lassegnazione.
Per quanto riguarda infine gli alloggi già occupati da inquilini che intendano svolgere i lavori di riatto di cui al presente regolamento, non si applica lart. 2 e 3.
indice
|