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Convenzione tra il comune e l’Ater di Venezia per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio comunale

L’anno ..…….....il giorno .…….... del mese di …….......….......con la presente scrittura privata

FRA

il Comune di………………………………………….……., Cod. Fisc....………………….............. rappresentato dal……..................……….......... nato a……….................... il....……........domiciliato per la carica in......…………………........ nel palazzo comunale, al presente atto autorizzato con delibera n.…..... adottata dal Consiglio Comunale in data....…......... ;

E

l’A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - della Provincia di Venezia Cod. Fisc. 00181510272, sede in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta del Magazen 3507, rappresentata da ..........................…………………………...……. nato a ....……………………....il .....……........... domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda predetta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa con n....... in data...…….……........;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e decorrenza della convenzione

Il Comune di …………………………. (di seguito denominato Comune), come sopra rappresentato, affida all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (di seguito denominata Azienda), come sopra rappresentata, che accetta:

  1. l’attuazione del programma di alienazione degli alloggi secondo le norme vigenti e secondo le determinazioni comunali;
  2. la proposizione del piano di reinvestimento dei fondi introitati con le vendite e destinati ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;
  3. la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione degli alloggi esistenti di cui all’allegato elenco e nuova costruzione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale.

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipulazione.

Art. 2 – Modalità di finanziamento degli interventi edilizi

Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’art. 1 lettere b) e c) saranno a carico del Comune e verranno in via prioritaria coperti dagli introiti derivanti dalle vendite di cui alla citata lettera b) dell’art. 1, oltre che dalle risorse derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione al netto delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria. Alle eventuali ulteriori necessità si farà fronte con fondi comunali.

Art. 3 – Modalità di esecuzione degli interventi

La definizione di manutenzione ordinaria e la relativa suddivisione tra proprietario e assegnatario sarà regolata dall’apposito regolamento vigente per l’Azienda.
Per tutti interventi edilizi previsti dalla presente convenzione, comportanti arricchimento patrimoniale, l’Azienda procederà alla predisposizione di appositi progetti esecutivi, previa autorizzazione comunale.
Il Comune potrà, autonomamente, richiedere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione, indicando nella richiesta le modalità di copertura della spesa.

Art. 4 – Compensi per l’Azienda

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Comune riconosce All’Azienda:

  1. per i compiti di cui alla lettera a) dell’art. 1 l’importo di Euro 260,00 oltre all’IVA, per alloggio ceduto in proprietà o in diritto di superficie, acconsentendo che detto importo venga addebitato all’acquirente oltre alle spese di manutenzione straordinaria previste dalla legge n. 136/1999 e alle spese straordinarie rese necessarie per acconsentire alla vendita dell’alloggio, con le modalità previste dall’azienda per la vendita dei propri alloggi;
  2. per i compiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1 verranno riconosciuti all’azienda il rimborso delle spese tecniche e generali nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti per la tariffa degli Ingegneri e Architetti, oltre alle relative spese accessorie, nonché una quota pari al 2% per spese di affidamento e burocratiche.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipula. In caso di mancato rinnovo la presente convenzione continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla comunicazione del termine, notificato da una delle parti, almeno un anno prima del termine stesso.
Le parti convengono sul fatto che nuove disposizioni di legge che interessano quanto oggetto della presente convenzione trovano immediata ed automatica applicazione, senza necessità di accordi ulteriori.

Art. 6 – Oneri fiscali

Saranno a carico del Comune eventuali oneri fiscali e tributari inerenti le operazioni di cui alla presente convenzione.
Spese, imposte e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, saranno a carico del Comune.

Art. 7 – Foro competente. Elezione del domicilio.

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sia quello di Venezia, e per la notifica degli atti eleggono domicilio, il Comune nella propria sede di …………………………… e l’Azienda nella propria sede di Venezia, Dorsoduro, Fondamenta del Magazen 3507.

Letto confermato e sottoscritto.

per il Comune

......................

per l’A.T.E.R.

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