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Affidamento all’Ater di Venezia delle funzioni e delle attività a norma degli articoli 5 e 17 della L.R.10/1996 (graduatorie assegnazione e mobilità)

L'anno …………. il giorno ……………. del mese di ……………… in ……………………….. ,

FRA

1) sig. …………………………... , nato a ………………………. , il ……………….. , in qualità di ……………..… del Comune di …………………… (di seguito nominato Comune), il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in forza della delibera n. ………in data ………… (Codice Fiscale del Comune: ……….………………………)

E

2) sig. ……………………..……. , nato a ………………………. , il ………………. , in qualità di ………………… dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3507 (di seguito nominata ATER - Azienda), il quale agisce in nome e per conto dell’Azienda stessa, in forza della delibera C.A. n. ……………………… in data ………………………… (Codice Fiscale dell’ATER: 00181510272).

PREMESSO

  • che mediante delibera del Consiglio di amministrazione dell’ATER n. …….. in data …………….. è stato approvato lo schema di convenzione relativo alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alla gestione della mobilità;
  • che mediante deliberazione n. …….. in data ………………. , esecutiva, il Comune ha approvato lo schema di convenzione sopra citato;
  • che detta convenzione prevede l’affidamento dal Comune all’ATER delle funzioni previste dalla L.R. del Veneto n. 10/96, art 5 (istruttoria delle domande e formazione della graduatoria) e artt. 16 e 17 (graduatoria degli aspiranti alla mobilità e gestione della mobilità);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra il Comune di ………………………… (di seguito nominato “Comune”) e l’ATER, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le parti dichiarano di riconoscere le premesse e di confermarle come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

In attuazione degli artt. 5 comma 3, 17 comma 10, e 30 della L.R. 10/96, il Comune affida all’ATER le funzioni:

  1. previste dall’art. 5 della L.R. n. 10/96, consistenti nella redazione dello schema di bando di concorso, istruttoria delle domande, formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, elaborazione dei dati per la redazione della graduatoria definitiva;
  2. previste dagli artt. 16 e 17 della L.R. 10/96, consistenti nella redazione dello schema di bando di concorso, valutazione delle domande, formazione della graduatoria, intesa con il Comune per la formazione del programma di mobilità dell’utenza, esame e decisione delle opposizioni avverso l’inserimento dell’assegnatario nel programma della mobilità, sollecito delle eventuali intese per cambi alloggio con altri Comuni.

Articolo 3

Il Comune, avvalendosi della consulenza dell’ATER, assumerà le decisioni di propria competenza, tra cui: per i bandi di assegnazione, le eventuali condizioni soggettive per l’attribuzione di punteggio (art. 7 comma 1 lett. a) 10 L.R. 10/96); per i bandi di mobilità, il punteggio sulla base delle priorità (art. 16 comma 2 L.R. 10/96); per il programma di mobilità, il numero e la percentuale degli alloggi da destinare alla mobilità (art. 17, comma 1 L.R. 10/96).
Il Comune approverà e pubblicherà i bandi in accordo con l’ATER, comunque nel rispetto dei termini fissati, rispettivamente, dagli artt. 3 e 15 della L.R. 10/96 e successive modifiche. Il Comune, con la collaborazione dell’ATER, provvederà inoltre a raccogliere le domande, a pubblicare le graduatorie, a raccogliere i ricorsi e le opposizioni, a trasmettere tempestivamente le domande, i ricorsi e le opposizioni all’ATER, che provvederà all’espletamento delle funzioni delegate con la presente convenzione.
Per organizzare la raccolta delle domande e degli eventuali ricorsi ed opposizioni da parte dei concorrenti e per fornire chiarimenti ed informazioni, il Comune può richiedere la collaborazione di personale dell’ATER, anche presso i locali dell’amministrazione comunale, o dell’ATER stessa se esistenti sul territorio comunale.
In sede di istruttoria delle domande, per l’integrazione o regolarizzazione della documentazione carente, l’ATER è autorizzata a richiedere al Comune o ad altri Enti competenti gli atti acquisibili d’ufficio; potrà inoltre chiedere, anche tramite il Comune, documentazione integrativa ai concorrenti, se ammissibile.
Articolo 4
L’Azienda assolverà, nel rispetto dei tempi e delle forme fissati dalla L.R. 10/96 e successive modificazioni, alle funzioni delegate dal Comune con la presente convenzione. Per le funzioni di cui all’art. 2 lett. a), l’istruttoria delle domande di assegnazione è demandata alla apposita Commissione prevista dall’art. 5 della L.R. 10/96.

Articolo 5

All’ATER, per le funzioni sopra indicate saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi, al netto dell’ IVA nella misura di legge: Euro 82,63 per ciascuna nuova domanda di assegnazione; Euro 41,32 per ciascuna domanda ”di rinnovo” assegnazione; Euro 51,65 per ciascuna domanda di mobilità.
Detti importi sono onnicomprensivi delle funzioni ed attività affidate con la presente convenzione, nonchè delle spese postali e telefoniche e di ogni altro onere connesso al funzionamento della Commissione per la formazione delle graduatorie.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta fatturazione, alle scadenze seguenti:

  • 30% al ricevimento delle domande;
  • 40%.alla redazione della graduatoria provvisoria;
  • saldo alla trasmissione dei dati per la graduatoria definitiva.

Articolo 6

La presente convenzione si applica al primo bando di assegnazione ed al primo bando di mobilità che saranno indetti od istruiti in data successiva alla stipulazione ed entro i termini fissati, rispettivamente, dagli artt. 3 e 15 della L.R. 10/96 e successive modifiche, e scadrà al termine di tutti i conseguenti adempimenti dell’ATER fino alla spedizione al Comune delle graduatorie definitive dei bandi stessi e delle domande istruite.
Al termine di cui sopra, la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata, semprechè non venga disdettata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza fissata per l’emanazione del successivo bando di concorso ai sensi dell’art. 3, comma 1 L.R. 10/96 e successive modificazioni.
Ad ogni rinnovo annuale, il corrispettivo di cui all’art. 5 sarà aumentato in misura pari alla variazione dell’indice generale delle retribuzioni orarie contrattuali pubblicato dall’ISTAT, avvenuta dal mese di stipula della convenzione.
Qualora al momento della stipula della presente convenzione fossero già in vigore tra le parti le analoghe convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 5 e 17 della L.R. 10/96, le medesime conserveranno la loro efficacia fino alla conclusione delle operazioni per i bandi in corso; in quel momento verranno a scadere e saranno sostituite a tutti gli effetti dalla presente convenzione, che si applicherà perciò a decorrere dal nuovo bando di assegnazione dell’anno 1999.

Articolo 7

Nell’espletamento dei suoi compiti, l’ATER si impegna a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7/8/90 n. 241; a rispettare le norme in tema di produzione di documentazione, autocertificazioni, dichiarazione sostitutive di documentazione, validità temporale dei certificati; a garantire la riservatezza dei dati nel rispetto della legge 31/12/96 n. 675. A tale proposito, le parti si danno atto reciprocamente che la trasmissione dei dati all’ATER è ammessa ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L. 675/96 in quanto prevista dalla L.R. 10/96, e che i titolari e responsabili del trattamento dei dati sono il Comune e l’ATER, ciascuno per le proprie funzioni.

Articolo 8

Le spese per la registrazione della presente convenzione, nonchè ogni altro onere e spesa inerenti e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, saranno a totale carico del Comune.

per il Comune

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per l’A.T.E.R.

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