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Convenzione tra il comune e l’Ater di Venezia per la gestione di immobili di proprietà comunale

L’anno ..…….....il giorno .…….... del mese di …….......….......con la presente scrittura privata

FRA

il Comune di………………………………………….……., Cod. Fisc....………………….............. rappresentato dal……..................……….......... nato a……….................... il....……........domiciliato per la carica in......…………………........ nel palazzo comunale, al presente atto autorizzato con delibera n.…..... adottata dal Consiglio Comunale in data....…......... ;

E

l’A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - della Provincia di Venezia Cod. Fisc. 00181510272, sede in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta del Magazen 3507, rappresentata da ..........................…………………………...……. nato a ....……………………....il .....……........... domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda predetta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa con n....... in data...…….……........;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e decorrenza della convenzione - consegna degli immobili.

Il Comune di …………………………. (in seguito denominato Comune) come sopra rappresentato, affida all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (in seguito denominata Azienda), come sopra rappresentata, che accetta, la gestione degli immobili di proprietà comunale esattamente individuati nell’elenco allegato alla delibera.
La data di decorrenza della gestione, oggetto della presente convenzione, risulta per ciascuna unità immobiliare, o per fabbricato, da apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio, contenente la descrizione della consistenza, dello stato, e della dotazione di servizi dell’immobile, compresi impianti, accessori e pertinenze.
Ad ogni verbale di consegna deve essere allegato, per gli alloggi già occupati, l’elenco dei titolari dei contratti di locazione degli alloggi stessi e delle altre porzioni immobiliari con l’indicazione del canone dovuto, delle eventuali scadenze contrattuali e di ogni altro elemento necessario ai fini della gestione dei contratti stessi, con l’onere per il Comune di consegnare all’Azienda, ove occorra ad integrazione di detto elenco, in originale o in copia, tutta la documentazione necessaria.
Il Comune si impegna ad informare gli assegnatari dei contenuti della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi principali dell’Azienda.

In dipendenza della presente convenzione, l’Azienda provvederà:

  1. in nome e per conto del Comune, alla stipula di nuovi contratti di locazione con i soggetti aventi diritto all’assegnazione nel rispetto della vigente normativa in materia;
  2. all’accertamento annuale dei redditi degli inquilini, al calcolo dei canoni in base alla normativa Regionale ed alla riscossione degli stessi;
  3. ad assumere a proprio carico la quota parte dell’imposta di registro, di competenza del proprietario, per la registrazione annuale dei contratti;
  4. all’assicurazione degli immobili per il loro valore aggiornato periodicamente, analogamente agli altri immobili gestiti dall’Azienda, contro i danni dell’incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile contro terzi, anche mediante subentro, in quanto possibile, nelle polizze che il Comune avesse in corso;
  5. all’esercizio di ogni azione amministrativa o legale per la riscossione dei canoni, nonché delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione nei casi di morosità o, comunque, di inadempienza dei locatari a clausole contrattuali regolamentari. Le relative spese di giudizio non ripetibili sono a carico del Comune. In caso di morosità dell’assegnatario, resta comunque di competenza del Comune la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art.27 L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
    Resta comunque di esclusiva competenza del Comune l’esercizio di ogni azione legale intesa a tutelare il suo diritto di proprietà in casi di atti lesivi da parte di utenti o terzi; fatte salve le azioni possessorie che sono di competenza dell’Azienda;
  6. all’esecuzione di ogni operazione presso i competenti uffici allo scopo di curare l’accertamento e l’eventuale aggiornamento al N.C.E.U. di ogni unità immobiliare affidata in gestione; aggiornamento che sarà prontamente comunicato al Comune;
  7. al compimento più generale di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto contrattuale e con l’utenza. In caso di alloggi ubicati in fabbricati comprendenti anche unità immobiliari di proprietà di terzi, l’Azienda provvederà a compiere le necessarie azioni per tutelare i diritti del Comune nell’ambito del condominio;
  8. gli interventi di manutenzione ordinaria, salvo quanto previsto negli articoli a seguito citati, di competenza del proprietario;
  9. il versamento al fondo per l’edilizia residenziale pubblica dello 0,5 % annuo del valore locativo del patrimonio realizzato a totale carico dello Stato, con esclusione degli alloggi collocati nell’area di protezione, come da art. 19 della Legge Regionale n. 10/96, e l’1% dei canoni riscossi che andrà ad alimentare il fondo sociale di cui all’art. 21 della stessa legge.

Art. 3 - Manutenzione Straordinaria, Risanamento o Ristrutturazione.

Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli alloggi e dei fabbricati con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico dell’inquilino così come stabilito dal regolamento.
Restano ugualmente a carico del Comune eventuali interventi di risanamento o di ristrutturazione che si rendesse necessario effettuare sugli immobili oggetto della presente convenzione.
Per tali prestazioni e lavori, compreso l’eventuale reperimento delle risorse finanziarie, il Comune potrà avvalersi della collaborazione dell’Azienda definendo in proposito apposita convenzione.

Art. 4 - Riscossione contabilizzazione e determinazione dei canoni.

L’Azienda provvederà, dal mese successivo al verbale di consegna, alla riscossione dei canoni di locazione ed alla loro contabilizzazione. I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, o sulla base di eventuali, diverse disposizioni comunali.
I canoni di locazione delle eventuali unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, saranno determinati con gli stessi criteri previsti per analoghe unità immobiliari dell’Azienda e, salvo diversa indicazione del Comune, nella misura riferita al mercato locale.
I canoni di locazione effettivamente riscossi, al netto delle quote dovute all’Azienda e di altri oneri anticipati dall’Azienda stessa ed a carico del Comune, quali tra l’altro quelli previsti al seguente art. 6, saranno versati annualmente al Comune con le modalità che verranno definite fra uffici.

Art. 5 - Compenso per l’Azienda.

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Comune riconosce all’Azienda, dal mese successivo alla presa in consegna, una quota per la gestione, l’amministrazione e la manutenzione ordinaria:

  1. per gli alloggi di ERP
    corrispondente all’intero ammontare dei canoni di locazione riscossi, comprensivo dell’IVA;
  2. per unità immobiliari non di ERP
    corrispondente ad una percentuale pari al 40% dell’importo dei canoni, oltre all’IVA.

I suddetti importi sono annualmente aggiornati sulla base dell’indice ISTAT.

Art. 6 - Imposte e tasse a carico del Comune.

Restano a carico del Comune, in qualità di proprietario, la dichiarazione annuale ed il versamento delle imposte dirette e indirette, se ed in quanto dovute, relative agli stabili affidati in gestione, salvo quanto previsto dall’art. 2, lettera d.

Art. 7 - Servizi e parti comuni.

Per quanto riguarda le spese di gestione dei servizi e delle parti comuni, le stesse sono a carico degli assegnatari secondo la normativa sull’autogestione.
Per la ripartizione tra i locatari delle spese suddette, si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
L’Azienda provvederà ad uniformare la disciplina dei rapporti con l’utenza degli alloggi in gestione, ove possibile, alle normative per i propri utenti, organizzando l’autogestione dei servizi comuni dei fabbricati da parte degli utenti, secondo quanto previsto in materia dalla citata legge regionale n. 10/96. Il Comune come sopra rappresentato conferisce all’Azienda delega ad intervenire in nome e per conto del Comune stesso nelle riunioni di condominio degli stabili ove sono compresi gli alloggi affidati in gestione, con tutti i poteri conseguenti, fatto salvo per gli interventi di straordinaria manutenzione, di competenza del proprietario, per i quali vi sarà la partecipazione diretta del rappresentante del Comune, tempestivamente informato dall’Azienda.

Art. 8 - Durata. Nuove disposizioni di Legge.

La presente convenzione ha la durata di anni 5 decorrenti dalla data di consegna dell’immobile. In caso di mancato rinnovo la presente convenzione continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla comunicazione del termine, notificato da una delle parti, almeno un anno prima del termine stesso.
Le parti convengono sul fatto che nuove disposizioni di legge che interessino quanto oggetto della presente convenzione trovano immediata ed automatica applicazione, senza necessità di accordi ulteriori;

Art. 9 - Registrazione. Spese.

Le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti, ivi compreso il pagamento dell’I.V.A., sono a carico del Comune. Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico di chi ne fa richiesta.

Art. 10 - Foro competente. Elezione di domicilio.

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sia quello di Venezia, e per la notifica degli atti eleggono domicilio: il Comune nella propria sede di ………………………………………………… e l’Azienda nella propria sede di Venezia, Dorsoduro, Fondamenta del Magazen 3507.

Letto confermato e sottoscritto.

per il Comune

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per l’A.T.E.R.

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